TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-04-12, n. 202401405
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Testo completo
Pubblicato il 12/04/2024
N. 01405/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00812/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 812 del 2023, proposto da Confimprenditori Sicilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A C e A C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
l’Assessorato regionale alle attività produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la CCIAA – Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Confagricoltura/Unione Provinciale Agricoltori, Confimprese, Sicindustria Messina, Confcooperative, Legacooop, Confartigianato, Upla Claai, Confcommercio, Sadacasa Artigiani, Cna, Confesercenti, Cisl, Abi, Uil, Federconsumatori, Unione Nazionale dei Consumatori, Cesac, Ania, Cifa, non costituiti in giudizio;
della C.G.I.L. Camera del Lavoro Metropolitana Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Calderonio e Ottavio Occhipinti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
della Uil Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Oreste Puglisi e Giovanni Marchese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del D.A. n. 2386 del 19/12/22 con cui sono state individuate le organizzazioni e le associazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio Camerale per il quinquennio 2022/2023 con esclusione della odierna ricorrente;
di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso, collegato, precedente e conseguenziale anche allo stato sconosciuto.
con riferimento all’istanza ex art. 116 c.p.a.
per l’annullamento
delle determinazioni assunte dall’Assessorato regionale alle attività produttive della Regione Siciliana e dalla Camera di Commercio di Messina rispettivamente con distinti provvedimenti prot. n. 6723 del 10/2/23 e del 23/1/23 con cui hanno negato l’accesso agli atti del procedimento avente ad oggetto il rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Messina;
e per la condanna
di entrambe le Amministrazioni all’esibizione di tutti gli atti connessi al procedimento, in modo particolare gli allegati A-B-C-D-E prodotti dalla Organizzazioni e Associazioni che hanno conseguito la legittimazione a designare i componenti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle Attività Produttive, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Messina, della C.G.I.L. Camera del Lavoro Metropolitana di Messina e della UIL di Messina;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in riassunzione notificato il 15 maggio 2023 e depositato il successivo 16 maggio 2023, la Confimprenditori Sicilia ha impugnato il D.A. n. 2386 del 19 dicembre 2022, in ragione della sua esclusione dalle organizzazioni e associazioni legittimate a designare i componenti del Consiglio camerale e chiedendo a tal fine l’accesso ex art. 116, comma 2, c.p.a. agli atti del relativo procedimento, richiedendo, in modo particolare, di accedere a tutti i dati di cui agli allegati A-B-C-D-E (previsti dal D.M. n. 156/2011) prodotti da tutti i concorrenti, oggetto dell’istanza di ostensione formulata il 19 gennaio 2023 e riscontrata solo parzialmente dalla P.A., che, invero, con l’atto gravato, ha denegato l’accesso agli allegati A-C-E, in ragione del disposto dell’art. 7, comma 3, del d.m. n. 165/2011, “ I trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla camera di commercio su richiesta del Presidente della giunta regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all’allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale ai sensi dell'articolo 5, comma 2 .”
Avverso tale diniego, la parte ricorrente ha articolato il presente gravame rivolto, quanto al primo motivo, all’accertamento dell’illegittimità dell’interposto diniego all’accesso documentale e, quanto al secondo motivo, all’impugnazione del D.A. con riferimento