TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200191

TAR Parma
Sentenza
1 luglio 2022
CS
Ordinanza cautelare
29 luglio 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2022-07-01, n. 202200191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202200191
Data del deposito : 1 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/07/2022

N. 00191/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00204/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di RM (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 204 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Immobiliare Campani S.r.l., Edilimmobiliare Sas di Campani Fabrizio e C., Il Borgo S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , DA Re DI, rappresentati e difesi dall’avvocato Daniele Turco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Reggio Nell’Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesca Ghirri, Berenice Stridi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ET Spa, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Coli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Reggio Nell'Emilia - Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, Provincia di Reggio Emilia, Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, Snam Rete Gas Spa, Asl 103 - Reggio Emilia, Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae), Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, non costituiti in giudizio;



nei confronti

Conad Centro Nord Società Cooperativa, non costituita in giudizio;



Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l’annullamento,

a) del provvedimento adottato dal Comune di Reggio Emilia, Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, adottato in data 06/10/2020 e trasmesso a mezzo pec alle società ricorrenti in data 12/10/2020, relativo al procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo inerente all'area di trasformazione “ANS2-2B”, P.G. 79728 del 04/11/2016, con cui si asserisce che il suddetto procedimento non risulterebbe concluso nei termini;

b) del provvedimento di convocazione della Conferenza di Servizi adottato in data 08/06/2020 dal Comune di Reggio Emilia, Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana, nell’ambito del procedimento di approvazione del Piano Urbanistico Attuativo inerente all’area di trasformazione “ANS2-2B”, P.G. 79728 del 04/11/2016, conosciuto soltanto per relationem in quanto semplicemente citato dal provvedimento impugnato;

c) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quello impugnato, ivi comprese le richieste di precisazioni e di integrazioni formulate dagli Enti partecipativi alla Conferenza di Servizi ed in particolare quella della Provincia di Reggio Emilia datata 24/06/2020 Prot. C-H2237C-H223-01, PG 2020/0104062, quella del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, privo di qualsivoglia data o riferimento di protocollo, e quella di IRETI, anch'essa priva di data, Prot. RT013036-2020P, tutte pervenute a mezzo pec alle società odierne ricorrenti in data 21/07/2020, nonché l'ulteriore richiesta integrativa del Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale, priva di qualsivoglia data o riferimento di protocollo, trasmessa alle società ricorrenti in allegato al provvedimento impugnato;

d) nei limiti di cui in ricorso e per quanto occorrer possa, delle richieste di integrazioni documentali formulate dal Comune di Reggio Emilia, Servizio Rigenerazione e Qualità Urbana in data 02/12/2016, in data 22/05/2017 ed in data 07/11/2018, nonché le richieste di integrazioni e di revisioni formulate dalla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio ed inoltrate dal Comune di Reggio Emilia in data 13/03/2019, in data 27/06/2019 ed in data 14/11/2019;

e) nei limiti di cui in ricorso, della disposizione di cui all’art. 5, commi 4 e 5, delle NTA del POC adottato con Delibera n. 31329/176 del 28/10/2013 ed approvato con Delibera n. 9170/52 del 17/03/2014 (d'ora in avanti anche NTA del POC 2014);

nonché per l’accertamento del corretto e tempestivo operato delle Società ricorrenti nell’ambito del procedimento di realizzazione del sub-ambito “ANS2-2B” ed in particolare nelle sue fasi di approvazione e per l'accertamento della legittimità della prosecuzione del procedimento volto ad ottenere l'approvazione del PUA sub-ambito “ANS2-2B” ai fini della sottoscrizione della relativa convenzione e delle successive fasi volte alla realizzazione del piano medesimo

e per il risarcimento dei danni patiti e patendi dalle odierne ricorrenti come derivanti dall’adozione degli illegittimi provvedimenti oggetto di impugnazione nonché come derivanti dall’ingiustificato ritardo in cui è incorso il Comune di Reggio Emilia nell'esercizio della propria attività amministrativa.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti, depositati da Immobiliare Campani S.r.l. il giorno 8/02/2021:

per l’annullamento:

b) del provvedimento Prot. P.G. 2020/95007 del 08/06/2020 adottato dal Comune di Reggio Emilia per indire e convocare la Conferenza di Servizi in forma semplificata ed in modalità asincronica ai sensi dell'art. 14 bis e ss. della Legge n. 24171990 e dell'art. 35 della L.R. n. 20/2000 nell'ambito del procedimento di approvazione del PUA “ANS2-2B”, già oggetto di impugnazione con il ricorso introduttivo;

f) per quanto occorrer possa, della comunicazione Prot. n. P.G. 2020/193721 del Comune di Reggio Emilia del 20/11/2020, formulata in riscontro alla missiva inoltrata in data 16/10/2020 dai tecnici professionisti incaricati da parte ricorrente;

g) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugnati, ivi compresi pareri, proposte e valutazioni, ed in particolare, per quanto occorrer possa, la nota di risposta del Comune di Reggio Emilia all'istanza di accesso agli atti; nonché dei pareri di Terna Rete Italia S.p.A. e della Sovraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Ferrara e Reggio Emilia ove si ritenga possano aver contribuito al risultato finale della Conferenza di Servizi qui impugnato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Reggio Nell'Emilia e di ET Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2022 il dott. Massimo Baraldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Immobiliare Campani srl, Edilimmobiliare sas, il Borgo srl e signor DA Re DI, odierni ricorrenti, sono oggi comproprietari di un compendio immobiliare posto in Reggio Emilia, via R. Luxemburg, individuato nell’elaborato P6 del PSC 2011 (approvato con DCC ID n. 70 del 05/04/2011) quale ambiti per nuovi insediamenti urbani residui non attuati del PRG (n. 2) di cui all’art. 4.5 e 5.6 delle NA del PSC (elaborato P2).

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5168/75 del 18/04/2011 (“ Documento di indirizzo per la stesura del primo POC” ) il Comune di Reggio Emilia avviava la procedura di elaborazione del primo Piano Operativo Comunale (d’ora in poi POC).

Con successiva deliberazione di Giunta comunale P.G. n. 16673, del 20/09/2011, veniva approvato “lo schema di avviso pubblico per la raccolta e la selezione di manifestazioni di interesse e proposte riguardo ad interventi da programmare nel primo piano operativo comunale POC” .

Venivano raccolte complessivamente 188 proposte di interventi, afferenti a 196 richieste, che spaziavano dal settore residenziale a quello terziario e commerciale e che interessavano diverse aree della città.

Le proposte venivano istruite sotto il profilo tecnico procedendo alla verifica di conformità urbanistica nonché alla verifica di coerenza rispetto agli obiettivi e agli indirizzi contenuti nel PSC e nei programmi dell’Amministrazione Comunale.

Con delibera di Giunta Comunale ID 62 del 10/04/2013 il Comune di Reggio Emilia approvava la proposta dei criteri per la definizione dei contributi finalizzati al completamento dell’istruttoria delle manifestazioni di interesse per l’inserimento in POC e l’approvazione dello schema di atto di accordo preliminare ex art. 18 LR 20/2000.

In data 09/10/2013 i soggetti attuatori presentavano una manifestazione di interesse tardiva al POC.

Con delibera di Consiglio Comunale P.G. n. 31329/176 del 28/10/2013 il Comune di Reggio Emilia adottava il primo POC, ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. n. 20/2000.

In fase di approvazione del POC veniva adottata la prima variante al POC per l’inserimento, tra le altre, della proposta dei soggetti attuatori.

All’interno del POC adottato, e precisamente nell’elaborato PO.4, l’istanza veniva inserita come ANS2-2B via Luxemburg (d’ora innanzi PUA), con specifica scheda norma dell’intervento e accordo preliminare.

L’avviso di adozione del POC veniva pubblicato sul BURER del 06/11/2013 e depositato presso il Servizio Pianificazione e Qualità Urbana del Comune di Reggio Emilia a partire dal 6 novembre 2013 fino al 7 gennaio 2014.

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9170 del 17/3/2014 ID n.52 veniva controdedotto e approvato il POC ai sensi degli artt. 30 e 34 della LR 20/2000 (il cui avviso di approvazione veniva pubblicato sul B.U.R.E.R. del 23/4/2014).

Il POC approvato prevedeva una suddivisione del comparto ANS2 in due sub ambiti: ANS2-2A che vedeva quale soggetto attuatore Conad Centro Nord Società Cooperativa (d’ora in poi solo Conad) e ANS2-2B, d’interesse degli odierni ricorrenti (d’ora in poi soggetti attuatori).

I soggetti attuatori non presentavano osservazioni al POC adottato in riferimento all’intervento del PUA in questione, come si evince dalla delibera di approvazione delle controdeduzioni e approvazione definitiva del POC.

Con delibera del Consiglio Comunale n. 68 del 13/04/2015 il Comune di Reggio Emilia approvava la prima variante al POC che ricomprendeva il

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