TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-11-07, n. 202306086

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-11-07, n. 202306086
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306086
Data del deposito : 7 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2023

N. 06086/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00877/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 877 del 2021, proposto da
Intesa Sanpaolo s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Volla, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

al decreto ingiuntivo n. 1478/2016 reso dal Tribunale Civile di Nola;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 ottobre 2023 la dott.ssa M A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, Intesa Sanpaolo s.p.a., in qualità di successore nei rapporti facenti capo a Mediocredito Italiano s.p.a. a seguito di fusione per incorporazione di quest’ultima nella prima, agisce per l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1478/2016 reso dal Tribunale Civile di Nola, pubblicato in data 14 luglio 2016 e notificato al Comune di Casalnuovo in data 26.07.2016, con il quale l’ente è stato condannato a corrispondere a Mediocredito Italiano s.p.a. la somma di € 304.155,96 oltre interessi e spese.

Deduce parte ricorrente che il decreto ingiuntivo non è stato opposto ed è stato dichiarato esecutivo con decreto ex art. 647 c.p.c. in data 20.01.2017 (decreto di esecutorietà cron. Num. 254/2017). Il titolo, munito di formula esecutiva (apposta in data 22.02.2017) è stato notificato all’Ente debitore in data 20.03.2017.

La ricorrente, inoltre, deduce di aver notificato atto di precetto in data 04.01.2019 e, successivamente, atto di pignoramento presso terzi nei confronti della società GE.SE.T S.p.a., quale tesoriere del Comune di Casalnuovo, la quale ha reso dichiarazione ex art. 547 c.p.c., rappresentando – da un lato – un saldo attivo sul conto dell’Ente e, dall’altro, comunicando che sulle medesime somme insisteva vincolo di indisponibilità ex art. 159 D.lgs. 267/2000.

Tanto premesso ha chiesto:

- di accertare l’inottemperanza del Comune agli obblighi discendenti dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 1478/2016 del Tribunale di Nola, obbligando il Comune di Casalnuovo a darvi esecuzione, anche mediante nomina di un commissario ad acta che agisca in caso di perdurante inerzia.

- condannare la resistente anche al risarcimento dei danni patiti dalla parte ricorrente, cagionati dal ritardo nell’esecuzione del richiamato giudicato, fissando già da ora, ai sensi e per gli effetti dell’art. 114, lettera e del Dlgs 104/2010 e succ. mod. ed integr. “una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato”.

- di condannare la resistente alla refusione delle spese di giudizio.

Il ricorso è stato notificato a mezzo p.e.c. presso il Comune di Casalnuovo in data 4 febbraio 2021.

Benchè ritualmente evocato in giudizio, il Comune non si è costituito in giudizio.

Sollevati, con ordinanza collegiale n. 1502 del 2 marzo 2023, dubbi in ordine alla ammissibilità del ricorso (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, 16 aprile 2021, n. 4477;
Cons. Stato sez. V, 24 novembre 2017, n.5490) - non risultando agli atti del giudizio la copia dell'attestazione della mancata opposizione al decreto ingiuntivo (con la relativa asseverazione di conformità all'originale prescritta dall'art. 136 comma 2 ter c.p.a.), nonché la sottoscrizione della procura ad litem , con relativa asseverazione di conformità e l’attestazione di conformità all’originale della copia degli atti depositati in giudizio - ha rinviato la discussione all’udienza del 19 ottobre 2023 per l’esame in contraddittorio della suddetta questione.

La parte ricorrente, con memoria del 11 settembre 2023 ha dedotto su tutti i punti e depositato in data 31 luglio 2023 copia del decreto ingiuntivo munito del decreto di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., della formula esecutiva e della relativa attestazione di conformità e copia della procura alle liti sottoscritta dalla parte, autenticata dal difensore e munita della relativa attestazione di conformità.

All’udienza camerale del 19 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Alla luce dei chiarimenti e delle integrazioni fornite dalla parte ricorrente il ricorso deve ritenersi ammissibile.

1.1 E’ in atti copia informatica della procura alle liti rilasciata in originale cartaceo dal legale rappresentante della società ricorrente (autenticata dal difensore) munita di attestazione di conformità all’originale, ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter, D.Lgs. 104/2010. La procura non è datata, ma l’attestazione di conformità all’originale della copia informatica (sottoscritta con firma digitale) depositata in atti reca la data del 4.2.2021, che è la stessa in cui è stata eseguita la notificazione del presente ricorso, il che è sufficiente a dimostrare l’anteriorità del rilascio della procura rispetto alla notifica del ricorso.

1.2 Il ricorrente, inoltre, in data 31 luglio 2023, ha rinnovato il deposito del decreto ingiuntivo munito di attestazione di esecutorietà e di non intervenuta opposizione, integrandolo con l’attestazione di conformità all’originale cartaceo delle copie informatiche depositate in atti.

2. Nel merito il ricorso è fondato. In tema di prova dell'inadempimento dell'amministrazione trova applicazione il generale principio secondo cui il creditore che agisca per l'adempimento ha l’onere di provare soltanto il titolo della pretesa azionata, potendo limitarsi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte contrattuale. Spetta, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo del diritto ex adverso azionato.

Nel caso di specie, la pretesa creditoria azionata in executivis è cristallizzata nel decreto ingiuntivo in epigrafe, non opposto. È in atti la prova dell’avvenuta notifica del titolo, spedito in forma esecutiva, all’Amministrazione resistente in data 20 marzo 2017. Alla data di instaurazione del presente giudizio era, dunque, da tempo elasso il termine previsto dall’art. 14 D.L. 669/1996. La copia depositata in giudizio reca, altresì, l’attestazione di conformità all’originale del decreto ingiuntivo notificato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 136, comma 2- bis , cod. proc. amm.

Il Comune scegliendo volontariamente di non costituirsi in giudizio, non ha provato di aver provveduto al pagamento delle somme dovute alla ricorrente in forza del suddetto decreto, per cui la decisione può essere adottata sulla scorta delle sole allegazioni di parte ricorrente.

Non osta all’accertamento dell’inottemperanza del Comune la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 547 c.p.c. dal tesoriere GE.SE.T S.p.a., nella quale, da un lato, è stata dichiarata l’esistenza di un saldo attivo sul conto dell’Ente e, dall’altro, la pendenza di un vincolo di indisponibilità ex art. 159 D.lgs. 267/2000.

Tale disposizione, infatti, prevede, ai commi 2 e 3, che: “2. Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:

a) pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;

b) pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;

c) espletamento dei servizi locali indispensabili.

3. Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità.”.

La dichiarazione di GESET depositata in atti risale al 13 marzo 2019 ed afferma che la delibera di Giunta comunale che ha quantificato le somme vincolate è la n.02 del 10/01/2019. Non v’è prova, pertanto, - posta a carico del Comune (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. I, 09/04/2021, n. 2334) – della durata e della permanenza del vincolo, avendo le delibere relative alla quantificazione degli importi destinati alle finalità previste dall’art. 159, comma 2, D.Lgs. 267/2000 validità semestrale. Va, tuttavia, rimarcato che, ai sensi del comma 5 della suddetta disposizione, i provvedimenti adottati dai commissari ad acta nell’ambito dei giudizi di ottemperanza devono, cionondimeno, essere muniti dell'attestazione di copertura finanziaria e "non possono avere ad oggetto le somme di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3 ".

Ai sensi di tale ultima disposizione, pertanto, i provvedimenti adottati dall'organo ausiliario del giudice non possono disporre delle somme destinate all'espletamento dei servizi locali indispensabili (cfr. Cons. giust. amm. Sicilia, Sent., (ud. 21/09/2022) 11-10-2022, n. 1029).

Sussistono, dunque, - sia pure con la precisazione di cui al precedente periodo - i presupposti per l'accoglimento del ricorso e la condanna del Comune di Casalnuovo al pagamento in favore della parte ricorrente delle somme a essa spettanti per effetto del titolo azionato, previa verifica della sussistenza del vincolo di cui all’art. 159 D.Lgs. 267/2000 - entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.

Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo per accogliere la domanda di fissazione di una penalità di mora, non essendo state evidenziate al riguardo valide ragioni ostative.

Il Collegio reputa equo il parametro dell'interesse legale, ora esplicitamente indicato dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., secondo le modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016.

In sintesi, l’ astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna e in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento.

Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’ astreinte , la novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ha previsto che la penalità di mora debba essere disposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza.

Pertanto, con riguardo alla presente fattispecie la norma in questione va interpretata nel senso che l’ astreinte , nella suindicata misura dell’interesse legale aggiuntivo, sarà dovuta dalla data di intervenuta comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento emesso nella sentenza di ottemperanza.

Quanto alla data di decorrenza finale, la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta ( ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014;
T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464).

Deve, altresì, procedersi sin d’ora alla nomina di un commissario ad acta , nella persona del Prefetto di Napoli o di altro funzionario all’uopo delegato, il quale, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza (a cura di parte ricorrente), darà corso al pagamento compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, fatto salvo quanto previsto dall’art. 159, comma 5, D.Lgs. 267/2000.

3. Il regolamento delle spese della presente lite segue la soccombenza.

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