TAR Trieste, sez. I, sentenza 2022-03-16, n. 202200144
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Testo completo
Pubblicato il 16/03/2022
N. 00144/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00216/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 216 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Manzano, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati B C e M P dell’Avvocatura regionale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli Uffici dell’Avvocatura stessa in Trieste, p.zza Unità d’Italia, 1;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, Ministero della Difesa, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi Ministri e/o legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile presso Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione VI - Ispettorato Territoriale FVG, Comando Militare Esercito "Friuli Venezia Giulia", Ufficio personale, Logistico e Servitù Militari, Arpa FVG, Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Ufficio delle Dogane di Udine, Friuli Venezia Giulia Strade Spa, Anas Spa, E-Distribuzione Spa, Terna Spa, Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo di Udine, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Parco Solare Friulano 3 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Parola e Andrea Leonforte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo depositato in data 21 luglio 2021:
del verbale della seduta del 6 maggio 2021 della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona avente ad oggetto “L.R. 19/2012 art. 12, D.Lgs. 387/2003art. 12. Autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico a terra per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse, avente potenza nominale pari a 16,95 MW, da realizzarsi nel comune di Manzano” ;
di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Manzano il 26 ottobre 2021:
- del Decreto n. 3388/AMB del 29/06/2021 avente ad oggetto “Art. 12, L.R. 19/2012. Autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e delle relative opere ed infrastrutture connesse da realizzarsi nel comune di Manzano di potenza complessiva 16,95 MW, costituito dai due sotto impianti: sotto impianto Nord - potenza di picco 11.943,36 kWp, potenza nominale inverter 9.975 kVA, potenza in immissione richiesta 9.975 kVA; sotto impianto Sud - potenza di picco 5.007,42 kWp, potenza nominale inverter 4.400 kVA, potenza in immissione richiesta 4.400 kVA”;
- di ogni atto presupposto, connesso, e consequenziale, ancorché non conosciuto;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero della Cultura - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Agenzia delle Dogane e del Parco Solare Friulano 3 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2022 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Oggetto del presente giudizio sono gli atti conclusivi del procedimento avviato su istanza della società Parco Solare Friulano 3 S.r.l., volto all’ottenimento dell’autorizzazione unica ex art. 12 L.R. 19/2012 per la costruzione di un impianto fotovoltaico a terra e delle relative opere ed infrastrutture, con potenza nominale pari a 165,95 MW, da realizzarsi nel Comune di Manzano.
Il Comune, con ricorso introduttivo in data 21 luglio 2021 e ricorso per motivi aggiunti in data 26 ottobre 2021, contesta, invero, la legittimità del verbale della seduta della Conferenza di Servizi in forma simultanea e in modalità sincrona del 6 maggio 2021, con cui è stato approvato il progetto in questione con le prescrizioni espresse dalle amministrazioni durante il procedimento, e l’autorizzazione che lo presuppone, rilasciata alla società istante in esito al procedimento stesso, in particolare, laddove, viene precisato che il Presidente della Conferenza, udita la contrarietà alla realizzazione dell’impianto ribadita dal Sindaco del Comune di Manzano, ha rilevato che detta posizione “non può essere considerata quale espressione di un parere negativo ai sensi dell’art. 14, comma 9, della l.r. 19/2012 in quanto carente del previo parere del Consiglio Comunale, conseguentemente ai sensi dell’art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990 si considera acquisito l’assenso senza condizioni del Comune di Manzano”.
Questi i motivi di impugnazione:
Avverso il verbale della seduta del 6 maggio 2021 della Conferenza di Servizi e, in via derivata, avverso il decreto n. 3388/AMB del 29/06/2021 (Autorizzazione unica):
1. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 14, comma 9, della legge regionale n. 19/2012. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta”, con cui viene denunciata l’errata interpretazione (estensiva) della norma in rubrica, intesa, per l’appunto, nel senso di vincolare anche le modalità di rappresentazione (o espressione) di un parere negativo, in quanto lesiva degli interessi e delle prerogative del Comune, al quale è stata in tal modo preclusa la possibilità di poter esprimere (legittimamente) il proprio parere all’interno della Conferenza dei Servizi conclusasi con l’approvazione del progetto presentato dalla Società nonostante il dissenso manifestato dal medesimo Ente Locale.
2. “Violazione dell’art. 14 ter, comma 7, della legge 241/1990. violazione dell’art. 97 della costituzione. Eccesso di potere per sviamento”, con cui viene denunciata l’erronea applicazione, in ragione dell’asserita violazione dell’art. 14, comma 9, della l.r. 19/2012, dell’art. 14 ter, comma 7, della l. 241/1990, che prevede in casi tassativi e specifici l’applicazione del silenzio assenso, che non ricorrono nel caso di specie. Nel caso di specie, il Presidente della Conferenza di servizi ha deciso di espungere il parere negativo, diffusamente motivato, espresso dal Sindaco del Comune di Manzano con l’imposizione (arbitraria) di un assenso (silenzio) senza condizioni.
In vista dell’udienza pubblica del 9 febbraio 2022, fissata per la trattazione del ricorso, il Comune ha, poi, sinteticamente ribadito gli assunti difensivi già svolti.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, costituita, dopo aver ricostruito la fattispecie fattuale e offerto la propria lettura delle norme di riferimento, ha, invece, controdedotto alle avverse censure a difesa della legittimità dell’attività amministrativa posta in essere, insistendo, in particolare, sul fatto che al Comune era stato espressamente richiesto di esprimersi “con parere del Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 14, comma 9, della L.R. 19/2012 sulla documentazione integrativa qui trasmessa ed anticipare via PEC detta Delibera allo scrivente Servizio” ovvero sugli elaborati grafici e normativi di variante urbanistica presentati in corso di procedimento dalla società interessata.
La società Parco Solare Friulano 3 s.r.l., pure costituita - dopo avere sottolineato che “il parere del Comune non può mai essere ostativo al rilascio dell'autorizzazione unica per un impianto da fonti rinnovabili” e