TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800620
Sentenza
16 luglio 2018
Rigetto
Sentenza
31 dicembre 2019
Sentenza
16 luglio 2018
Rigetto
Sentenza
31 dicembre 2019
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 16/07/2018
N. 00620/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Santa Margherita di SS Lupara con sede a Sestri Levante in persona del legale rappresentante in carica e dai signori AT CA, RE IC, RE GN, AN LA, IN CC, ME RI, SA GI, AN Bo, OL UI, IA RI, RI RO, TT LA, AN ST, TO MA, IO AL, NA IC, LI RE, UR FI, LO EL, PA EV, AT AR, ER CO, LT IC, LA OL, AN GA, RI VA, SS ZZ, IM UI, RI AB, LO EN, LO GH, AN LL, LL TI, ER TI, EL NE, ME TT, GE RB, NA ND, DI AL, UC TI, NC ZZ, NA PA, OL AN, DO GH, ME ZZ, CA GH, AT CA, PE JA, IN AB, DA IA, RI ND, AN ER, IO LI, OM LA, IO ER, OR TO ST, LI LA, RI NC LA, GI SI, IL PP, CA UI, MA CO, LV UI, NO MA, LE AC, RI FE, EL IC, NA TT, LL AS, IN ER, RI GE GH, IE VI, IU EL, OR ZI, RL CO, GE CA, RI IA AR, AT LA, SS LU, NA RO RA, AN IC, IM AR, DI AR, NA VA, EN ZZ, IG LU, AR AS, MA AS, TO OL, IA LA, ER AS, NAmaria SS, EL SS, NC IC, RI CO, ER AR, ON EL FR, RI IE JA, IA UL, AN LA, FR ED, MA EI, ET EI, EN BI, IL EI, RE NT, AN LA, RA ED, RI ET, IG IC, IE RU, ON PP, MO RI, IO MA, AU NI, EL EL, MA LA, PE ZI, IUno RA, SO SI, NA AS, IO GH, CI AN, SC IC, LD RM, TO ST, AN TE, ME AL, NA PP, LO UI, MA De OR, TE RA, IO ZZ, IS CC, AN LV, EN SE, AN AS, DI IN, RI ER, PI AN, ER ET, RE AS, SS EL, TO ER, RI ON, LE JA, EL NE, LE ROti, ZI De CI, DA LA, AR AL, AO FE, AO IC, TI IC, LO De LO, MA RAcchioli, GE UR, CA LA, DA SC, LI TE AR, IUna PA, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato professor IE Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via OM Bosco 31/4;
contro
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano in carica rappresentata e difesa dagli avvocati LO Scaglia, Lorenza Olmi e LE Manzone, con loro domiciliata a Genova in piazzale Mazzini 2
Comune di Sestri Levante in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato SAh Garabello presso la quale è elettivamente domiciliato a Genova in via Corsica 19/10;
nei confronti
Ireti spa con sede a Tortona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati DA Anselmi e LI Bertone, con domicilio presso di loro a Genova in via Corsica 19/10;
Comune di Chiavari, rappresentato e difeso dall'avvocato IG Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21 5-8;
per l'annullamento
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO
della deliberazione 24.2.2017, n. 3/2017 del consiglio metropolitano di Genova
CON IL RICORSO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI
della nota 12.8.2016, n. 32227 del comune di Sestri Levante
della nota 28.9.2016, n. 54095 della città metropolitana di Genova
dei verbali della conferenza metropolitana 3.2.2017
della relazione del gestore d’ambito 24.2.2017, n. 3
delle deliberazioni 2.11.2017, nn. 87 e 88 del consiglio comunale di Sestri Levante
della deliberazione 31.7.2017, n. 56 del consiglio comunale di Sestri Levante
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della città metropolitana, del comune di Sestri Levante e di Ireti spa;
visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. AO Peruggia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di SS Luparia e i litisconsorti riportati nell’epigrafe si ritennero lesi dalle determinazioni riportate per il cui annullamento notificarono il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.
Con distinti atti si costituirono in giudizio la città metropolitana di Genova, il comune di Sestri Levante e Ireti spa, tutti chiedendo respingersi la domanda.
Con successivo atto debitamente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato anche gli ulteriori atti del procedimento, con particolare riguardo a quelli adottati dal comune di Sestri Levante.
Le parti hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie.
1 Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la deliberazione della città metropolitana di Genova con cui è stata disposta la localizzazione in località Ramaia di Sestri Levante di uno degli impianti comprensoriali di depurazione delle acque reflue.
2 Sono proposte le eccezioni di inammissibilità del gravame, in quanto non sarebbe comprovata la duratura esistenza dell’associazione interessata, così come non sarebbe stata dimostrata la legittimazione di numerose persone fisiche che risultano nell’elenco dei ricorrenti.
Il collegio osserva che va seguita la giurisprudenza che richiede a ciascun ricorrente di comprovare la sussistenza delle condizioni dell’azione spiegata, ma che nel caso di specie tale regola va letta nell’ottica del più generale principio dell’onere probatorio.
Vengono infatti contestate numerose posizioni tra quelle dei ricorrenti tra l’altro con l’allegazione di indicazioni sulla distanza tra i fondi di proprietà di taluno con l’impianto in progetto, ma restano senza opposizione in punto legittimità e interesse le richieste di molti altri ricorrenti che dichiarano di abitare nella località indicata, sì che in tale situazione può ritenersi che costoro versino in una condizione di legittimazione, con che il ricorso può essere apprezzato.
3 Va a questo punto esaminata l’eccezione con cui la città metropolitana e il comune di Sestri Levante denunciano il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla decisione, in quanto l’atto gravato in principalità sarebbe stato sostituito da un’analoga determinazione del consiglio metropolitano, sì che la mancata proposizione di un’ulteriore impugnazione avrebbe fatto venir meno la situazione legittimante.
Parte ricorrente contesta tale ricostruzione, rilevando che la deliberazione 14/2017 del consiglio metropolitano non ha apportato mutamenti di sorta alla situazione soggettiva che era stata incisa dall’atto originariamente gravato, posto che il sito prescelto per l’impianto ritenuto dannoso è rimasto immutato nelle due versioni della manifestazione di volontà dell’ente competente.
4 Il collegio osserva che l’atto in questione ha comportato la riprogrammazione di tutti gli interventi nell’ambito del territorio metropolitano, e che non può ritenersi che si sia trattato solo di una nuova proposizione di determinazioni assunte in precedenza; di particolare rilievo a questo riguardo risulta la tempistica impressa dal consiglio metropolitano agli investimenti programmati e da eseguire nel settore di che si tratta, una presa di posizione che avvicina l’esecuzione delle opere il cui ritardo appare capace di apportare danno economici agli enti locali interessati e ai cittadini che utilizzano il servizio di acquedotto e fognatura.
In tal senso deve seguirsi la giurisprudenza (ad esempio tar Lazio, Roma, 2014/10984 e 2013/183) che ravvisa l’onere