TAR Genova, sez. I, sentenza 2018-07-16, n. 201800620
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Testo completo
Pubblicato il 16/07/2018
N. 00620/2018 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Santa Margherita di Fossa Lupara con sede a Sestri Levante in persona del legale rappresentante in carica e dai signori Donatella Berca, Renato Nicolini, Andrea Stagnaro, Stefania Castagnola, Marina Braccone, Amelio Maggiari, Sara Cariaggi, Alessandro Bo, Nicolò Sanguineti, Viviana Carini, Mario Romano, Orietta Castagnola, Annalisa Tassisto, Santo Marenco, Fabio Cavallero, Miriana Nicolini, Elide Reffi, Laura Knifitz, Lorenzo Gotelli, Patrizia Neve, Water Segarini, Ernesto Ricotti, Valter Nicolini, Graziella Oliva, Stefania Bregante, Enrico Vaccarezza, Massimo Rezzano, Simonetta Sanguineti, Maria Cabona, Carlo Ferlenghi, Lorenzo Dighero, Ivana Bernardello, Marcello Sguotti, Sergio Ovelti, Angelo Ottone, Domenico Razzetta, Eugenia Barbini, Nadia Ferrando, Diego Galelli, Gianluca Sguotti, Franco Perazzo, Nadia Pavarello, Isola Viviani, Aldo Dighero, Domenico Perazzo, Erica Dighero, Donatella Berca, Giuseppe Isaja, Ainino Cabona, Daniela Schiaffino, Gabriella Ferrando, Alessandro Usberti, Giorgio Avellino, Bartolomeo Milanta, Giorgio Usberti, Loris Antonio Pistorello, Giulio Milanta, Maria Franca Milanta, Giovanni Tosi, Danilo Chiappari, Luca Sanguineti, Maura Ricotti, Silvia Sanguineti, Ivano Marenco, Nicoletta Bracone, Mario Ferraris, Angelo Nicolini, Nani Razzetta, Isella Castagnino, Marina Beronio, Maria Angela Dighero, Pierino Falavigna, Giulia Gotelli, Fiorella Muzio, Carla Marconi, Angela Caviglia, Maria Grazia Marchese, Caterina Castagnola, Massimo Bacigalupo, Anna Rosa Traversone, Stefania Nicolini, Simonetta Marchesi, Claudio Marchesi, Nadia Rovai, Benedetta Rezzano, Luigi Bacigalupo, Lara Castelletti, Marco Castelletti, Antonio Gandolfo, Claudia Castagnola, Sergio Castelletti, Annamaria Tassano, Elga Fossa, Franco Nicolini, Gabriella Massucco, Teresa Segarini, Simona Del Frate, Maria Antonietta Isaja, Luciana Ulivi, Stefano Castagnola, Alfredo Maifredi, Marco Taddei, Letizia Taddei, Enrica Barbieri, Milena Taddei, Andrea Spintone, Ivana Castagnola, Francesca Maifredi, Maria Vetrò, Luigi Nicolini, Daniele Bruni, Sonia Chiappari, Simone Risetto, Fabio Marenco, Mauro Levrini, Carmela Celle, Marco Castagnola, Giuseppe Muzio, Giuliano Mora, Sofia Tosi, Lina Castagnino, Maurizio Dighero, Ciro Mancini, Francesco Nicolini, Elda Carmagnini, Antonio Tassisto, Stefania Bertella, Domenico Valerio, Lina Chiappari, Lorenzo Sanguineti, Emanuele De Lorenzi, Etem Brataj, Ennio Bartolozzi, Marisa Scaramuccia, Alessandro Selvaggi, Enrica Pessenti, Tiziana Masi, Claudio Dagnino, Maria Puzzanghera, Pina Costantino, Roberto Carletti, Andrea Castelletti, Massimo Celle, Antonio Puzzanghera, Fabrizio Staffoni, Michele Isaja, Rosella Avvenente, Valentina Rosati, Tiziano De Lucis, Daniela Castagnola, Riccardo Mortali, Paolo Ferrari, Paola Nicolini, Concettina Nicolini, Giampaolo De Bartolomeis, Maura Moracchioli, Angela Durante, Luca Castagnola, Daniela Lambruschini, Giulio Abete Fornara, Giuliana Parabiago, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato professor Daniele Granara, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Bartolomeo Bosco 31/4;
contro
Città metropolitana di Genova in persona del sindaco metropolitano in carica rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Scaglia, Lorenza Olmi e Valentina Manzone, con loro domiciliata a Genova in piazzale Mazzini 2
Comune di Sestri Levante in persona del sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avvocato Sarah Garabello presso la quale è elettivamente domiciliato a Genova in via Corsica 19/10;
nei confronti
Ireti spa con sede a Tortona in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati Daniela Anselmi e Giulio Bertone, con domicilio presso di loro a Genova in via Corsica 19/10;
Comune di Chiavari, rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Cocchi, con domicilio eletto presso di lui a Genova in via Macaggi 21 5-8;
per l'annullamento
CON IL RICORSO INTRODUTTIVO
della deliberazione 24.2.2017, n. 3/2017 del consiglio metropolitano di Genova
CON IL RICORSO CONTENENTE MOTIVI AGGIUNTI
della nota 12.8.2016, n. 32227 del comune di Sestri Levante
della nota 28.9.2016, n. 54095 della città metropolitana di Genova
dei verbali della conferenza metropolitana 3.2.2017
della relazione del gestore d’ambito 24.2.2017, n. 3
delle deliberazioni 2.11.2017, nn. 87 e 88 del consiglio comunale di Sestri Levante
della deliberazione 31.7.2017, n. 56 del consiglio comunale di Sestri Levante
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della città metropolitana, del comune di Sestri Levante e di Ireti spa;
visto l’atto notificato contenente motivi aggiunti di impugnazione
visti gli atti e le memorie depositate;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 giugno 2018 il dott. P P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il comitato per la salvaguardia del territorio di Santa Margherita di Fossa Luparia e i litisconsorti riportati nell’epigrafe si ritennero lesi dalle determinazioni riportate per il cui annullamento notificarono il ricorso in trattazione affidato a censure in fatto e diritto.
Con distinti atti si costituirono in giudizio la città metropolitana di Genova, il comune di Sestri Levante e Ireti spa, tutti chiedendo respingersi la domanda.
Con successivo atto debitamente notificato e depositato i ricorrenti hanno impugnato anche gli ulteriori atti del procedimento, con particolare riguardo a quelli adottati dal comune di Sestri Levante.
Le parti hanno poi depositato ulteriori documenti e memorie.
1 Con il ricorso introduttivo è stata impugnata la deliberazione della città metropolitana di Genova con cui è stata disposta la localizzazione in località Ramaia di Sestri Levante di uno degli impianti comprensoriali di depurazione delle acque reflue.
2 Sono proposte le eccezioni di inammissibilità del gravame, in quanto non sarebbe comprovata la duratura esistenza dell’associazione interessata, così come non sarebbe stata dimostrata la legittimazione di numerose persone fisiche che risultano nell’elenco dei ricorrenti.
Il collegio osserva che va seguita la giurisprudenza che richiede a ciascun ricorrente di comprovare la sussistenza delle condizioni dell’azione spiegata, ma che nel caso di specie tale regola va letta nell’ottica del più generale principio dell’onere probatorio.
Vengono infatti contestate numerose posizioni tra quelle dei ricorrenti tra l’altro con l’allegazione di indicazioni sulla distanza tra i fondi di proprietà di taluno con l’impianto in progetto, ma restano senza opposizione in punto legittimità e interesse le richieste di molti altri ricorrenti che dichiarano di abitare nella località indicata, sì che in tale situazione può ritenersi che costoro versino in una condizione di legittimazione, con che il ricorso può essere apprezzato.
3 Va a questo punto esaminata l’eccezione con cui la città metropolitana e il comune di Sestri Levante denunciano il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti alla decisione, in quanto l’atto gravato in principalità sarebbe stato sostituito da un’analoga determinazione del consiglio metropolitano, sì che la mancata proposizione di un’ulteriore