TAR Palermo, sez. III, sentenza breve 2023-07-21, n. 202302434
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2023
N. 02434/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00955/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 955 del 2023, proposto da
-OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati F S, F F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di -OMISSIS-, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Mariano Stabile 241;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Frediani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione:
- della Determinazione n. -OMISSIS-, pubblicata sul portale MEPA il 24 maggio 2023 (circostanza di cui è stata data comunicazione il 24 maggio 2023), con cui il Comune di -OMISSIS- ha approvato la proposta di aggiudicazione della procedura indetta per l'affidamento del “Servizio di Assistenza Legale per la gestione del contenzioso del Comune di -OMISSIS- per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024” in favore del costituendo RTP tra lo Studio Legale -OMISSIS- e Associati (mandatario), -OMISSIS- (mandante) e -OMISSIS- (mandante);
- in quanto occorrer possa, della proposta di determinazione (recata nella suddetta determinazione n.-OMISSIS-) formulata dal RUP;
- di tutti i verbali di gara, delle sedute pubbliche e riservate, dal n. 1 al n. 7, delle valutazioni delle offerte tecniche, dei punteggi attribuiti, delle richieste di chiarimento, del rigetto delle doglienze formulate dai ricorrenti;
- della proposta di aggiudicazione formulata in favore del costituendo RTP controinteressato;
- del verbale del 30 maggio 2023, comunicato con nota del 6 giugno 2023 (che pure si impugna), col quale il Comune ha proceduto alla consegna del servizio in favore del RTP aggiudicatario;
- del bando-disciplinare di gara, oltre che del provvedimento che ha approvato lo stesso, nella parte in cui esso sia inteso nel senso di consentire la partecipazione anche a coloro che siano privi dell'iscrizione all'Albo degli Avvocati abilitati all'esercizio innanzi alle Giurisdizioni Superiori, nei limiti di interesse di cui si dirà nel prosieguo del presente ricorso;
NONCHÉ
per l'accoglimento della domanda di conseguire l'aggiudicazione dell'appalto e la stipula del relativo contratto
e, nell'ipotesi in cui sia stato o nelle more venisse stipulato il contratto,
per la declaratoria di inefficacia dello stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a. e per l'accoglimento della domanda di subentro, che fin d'ora espressamente si esplicita;
CON RISERVA DI AGIRE,
per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l'aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte del RTP controinteressato) venisse affidata solo una parte del servizio, per la con-danna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di -OMISSIS-, di-OMISSIS-, di -OMISSIS- e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 luglio 2023 il dott. B S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il costituendo Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (d’ora in avanti, RTP), formato dagli Avv.ti -OMISSIS- (capogruppo con una quota del 51%) e -OMISSIS- (mandante con una quota del 49%) ha partecipato alla procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Assistenza Legale per la gestione del contenzioso del Comune di -OMISSIS- per il periodo 1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2024.
Partecipavano alla gara due operatori economici: il RTP ricorrente -OMISSIS- e il RTP tra lo Studio Legale -OMISSIS- e Associati (mandatario), -OMISSIS- (mandante) e -OMISSIS- (mandante).
Entrambi gli RTP conseguivano il medesimo punteggio per l’offerta tecnica, mentre il RTP controinteressato conseguiva un punteggio maggiore per l’offerta economica, avendo offerto un ribasso (60%) superiore a quello del RTP ricorrente (54%).
Con determinazione n. -OMISSIS-, adottata su proposta del RUP, è stata approvata la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTP controinteressato. Inoltre, con verbale del 30 maggio 2023, comunicato in data 6 giugno 2023, il Comune ha proceduto alla consegna, in via anticipata, del servizio al RTP aggiudicatario.
Con ricorso depositato in data 26/06/2023, gli Avv.ti -OMISSIS- e -OMISSIS- hanno quindi impugnato la determinazione n. -OMISSIS- di aggiudicazione del servizio oggetto di gara in favore del costituendo RTP tra lo Studio Legale -OMISSIS- e Associati (mandatario), -OMISSIS- (mandante) e -OMISSIS- (mandante), chiedendone l’annullamento, previa la declaratoria di inefficacia del contratto che nelle more dovesse essere eventualmente stipulato, e la conseguente aggiudicazione della gara e stipulazione del contratto in loro favore ai sensi dell’art. 124, c.p.a. ovvero, in subordine, il risarcimento del danno per equivalente.
Contro il provvedimento di aggiudicazione i ricorrenti hanno proposto i seguenti motivi di censura:
I – SULLA CARENZA DI IDONEITÀ PROFESSIONALE ;
II – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 17 DEL DISCIPLINARE DI GARA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO ;
III – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 97, COMMI 3 E 6 DEL D.LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 .
Con il primo motivo, i ricorrenti contestano il difetto dell’abilitazione innanzi alle Magistrature superiori da parte dei mandanti del costituendo R.T.P. (avv.ti -OMISSIS-) sull’assunto che i requisiti di idoneità professionale, in un raggruppamento orizzontale, devono essere posseduti da tutti gli associati, diversamente dai requisiti di capacità tecnica o economica, che devono essere esibiti dal RTP nel suo complesso. Per partecipare alla gara (e per eseguire il servizio richiesto) è, dunque, necessaria non solo l’iscrizione all’albo degli avvocati ma anche, per quanto non esplicitamente richiesta (e tuttavia necessaria per legge e dunque eterointegrata nel bando), l’iscrizione all’albo speciale degli avvocati abilitati innanzi alle Magistrature superiori, posseduta nel RTP controinteressato dal solo mandatario (avv. -OMISSIS-). In via subordinata e prudenziale, chiedono l’annullamento del bando nella parte in cui, in violazione della disciplina legale, consentisse la partecipazione alla gara anche a chi di tale idoneità non è titolare.
Con il secondo motivo, censurano l’erronea