TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202001376

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2020-11-06, n. 202001376
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202001376
Data del deposito : 6 novembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2020

N. 01376/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00317/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 317 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati M T, P F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, Via Crescenzio, 58;

contro

Agenzia regionale per la prevenzione e la protezione ambientale per la Puglia (

ARPA

Puglia), rappresentata e difesa dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-;

-OMISSIS-;

per l'annullamento

A) della deliberazione del Direttore generale di

ARPA

Puglia n. 86 del 12.2.2020, avente ad oggetto “ Presa d’atto delle risultanze - Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitori. Assunzioni in prova a tempo pieno ed indeterminato ” relativa al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 27 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Chimico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto ”, e ciò relativamente al mancato superamento della prova orale: atti impugnati con il ricorso principale;

B) della deliberazione del Direttore generale dell’

ARPA

Puglia n. 268 del 18.5.2020, e ciò nella parte in cui si è disposto di procedere alla riedizione della prova orale determinandosi a “ trasmettere la presente deliberazione alla Commissione Esaminatrice nella composizione di cui alla D.D.G. n. 541 del 17/10/2019 per gli adempimenti di competenza ”;
della deliberazione del Direttore generale n. 373 del 3.7.2020, con cui la ricorrente è stata dichiarata non idonea, avendo riportato il punteggio di 11/20;
dei verbali nn. 8, 9 e 10, relativi ai lavori svolti nelle date del 21 maggio e del 16 giugno 2020;
della nota del 17.6.2020, con cui la commissione esaminatrice ha trasmesso gli atti al Direttore generale: atti impugnati con ricorso per motivi aggiunti depositato il 21.7.2020.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di

ARPA

Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2020 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente proposto la sig.ra Maria Antonietta Trinchera ha impugnato e chiesto l’annullamento della deliberazione del Direttore generale di

ARPA

Puglia n. 86 del 12.2.2020, avente ad oggetto “ Presa d’atto delle risultanze - Approvazione graduatoria finale e dichiarazione vincitori. Assunzioni in prova a tempo pieno ed indeterminato ” relativa al “ Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 27 unità di personale – profilo di Collaboratore Tecnico Professionale (Cat. D) – Chimico da assegnare al Dipartimento Provinciale di Taranto ”, e ciò relativamente al mancato superamento della prova orale.

Ai sensi dell’art. 10 del bando le prove di esame sono state articolate in una prova scritta (superata con il punteggio di 21/30), in una prova pratica (superata con il punteggio di 19/20) ed in una prova orale che non è stata superata, avendo la ricorrente riportato il punteggio di 8/20, inferiore al punteggio minimo previsto di 14/20, con conseguente inidoneità al concorso.

La ricorrente ha, inoltre, esposto che in occasione della prova orale la commissione avrebbe proceduto “ a partire dalle esperienze lavorative/accademiche del candidato per proseguire con gli argomenti previsti dal bando ”, come risulterebbe dal verbale n. 7 del 3.2.2019;
che la stessa commissione avrebbe, quindi, formulato alcune domande sulla “ attuale occupazione/attività;
test cessione;
campionamenti rifiuti;
ICP ottico;
monocromatore;
procedure semplificate
” (cfr. pag. 4);
che, soprattutto, le domande non sarebbero state estratte a sorteggio, bensì formulate direttamente dal presidente della commissione;
ha, infine, sottolineato che i vincitori del concorso sarebbero risultati “ solo 19 a fronte dei 22 candidati arrivati alla prova orale ed a fronte delle 27 posizioni disponibili ” (cfr. pag. 5).

A fondamento del ricorso sono stati dedotti i seguenti motivi:

1°) violazione dell’art. 12 del DPR 487/1994;
dell’art. 9, comma 4 del DPR 220/2001.

La ricorrente ha lamentato che i quesiti sottoposti ai candidati nel corso della prova orale non sarebbero stati predeterminati, né assegnati mediante sorteggio, bensì formulati, di volta in volta nel corso dell’esame di ciascun candidato (cfr. pag. 6): una illegittimità procedurale che vizierebbe l’intero concorso.

2°) Violazione dell’art. 12 del bando e dei criteri di valutazione;
eccesso di potere per difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento, illogicità, contraddittorietà.

Con riferimento ai titoli, la ricorrente ha evidenziato che il punteggio attribuito (1,90) sarebbe inadeguato a fronte dei 6,5 punti che la stessa ricorrente avrebbe riportato in altra, a suo dire analoga, procedura.

Tale deficitaria attribuzione sarebbe imputabile al fatto che la commissione del concorso oggetto del contendere ha ritenuto valutabili “ solo 3 corsi di formazione (attribuendo per ciascuno 0,3 punti), a fronte dei 12 corsi di formazione documentati (tutti valutati nella selezione per il reclutamento a tempo determinato) ” (cfr. pag. 10).

La commissione avrebbe, infine, assegnato un punteggio pari a zero: a) per le pubblicazioni, mentre nella procedura analoga, sopra indicata, la ricorrente aveva ottenuto “ 0,5 punti per l’articolo pubblicato nel 2006 sulla prestigiosa rivista

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