TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-03-13, n. 202300633
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Testo completo
Pubblicato il 13/03/2023
N. 00633/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01063/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1063 del 2022, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati D I, P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Limbiate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato R P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico ex art. 25 c.p.a. presso il suo studio in Milano, via Giovanni Boccaccio n. 24;
nei confronti
Istituto Comprensivo Statale “Fratelli Cervi”, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. U n. 0012285/2022 del 23 marzo 2022, con la quale il Comune di Limbiate – Settore Territorio SUAP – ha espresso il diniego in relazione all'istanza di autorizzazione ex art. 44 d. lgs. 259/2003 presentata da INWIT S.p.A. per l'installazione di una stazione radio base (“SRB”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Limbiate, in via Enna snc, foglio 4 - p.lla 36 NCT – (sito “Mombello di Limbiate” codice sito: “I1474MI”);
- dell'art. 3 del “Regolamento Comunale per l'installazione di impianti per la radiofrequenza (Radiodiffusione e Radiocomunicazione)” del Comune di Limbiate, approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002;
- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso, ove occorrer possa, il preavviso di rigetto prot. n. 0004716/2022 del 4 febbraio 2022 con il quale il Comune di Limbiate – Settore Territorio SUAP – ha comunicato a INWIT i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Limbiate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Laura Patelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Infrastrutture Wireless Italiane - Inwit Spa – operatore di infrastrutture di telecomunicazioni titolare di autorizzazione ex art. 25 d.lgs. n. 259/2003 per svolgere attività di fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica e realizzare le relative opere – presentava, in data 24 gennaio 2022 al Comune di Limbiate una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base, da collocarsi in via Enna, su un’area catastalmente identificata al foglio n. 4, part. n. 36.
2. Con nota del 7 febbraio 2022, il Comune di Limbiate comunicava la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, rappresentando che “ 1. il luogo indicato ricade in area di tutela e risulta essere a distanza inferiore ai 75 metri dal perimetro della scuola elementare di Via Gran Sasso – Enna. 2.Il luogo indicato ricade in area sottoposta a vincolo ambientale. 3. Si precisa altresì che ancorché l'area sia priva di alberature, ricade comunque nel Piano di Interesse Provinciale e pertanto occorre verificare le specifiche disposizioni in materia ”.
3. La società presentava le proprie osservazioni, evidenziando l’insussistenza del vincolo boschivo per l’area oggetto di intervento, l’inidoneità del vincolo ambientale addotto a fondamento del preavviso di diniego a giustificare – di per sé solo – il diniego, la compatibilità della localizzazione dell’impianto con l’art. 4, comma 8, della legge regionale n. 11/2001 nel testo vigente (in seguito alla pronuncia di incostituzionalità della norma sul limite distanziale).
4. A seguito delle deduzioni della società, con nota del 23 marzo 2022, il Comune adottava il diniego definitivo sulla domanda di autorizzazione, confermando, quale unica motivazione, che « l’art. 3 del regolamento comunale per l’installazione di impianti per la radiofrequenza vieta l’installazione di impianti come sopra indicati [superiori a 7 watt] a distanza inferiore ai 75 metri dal perimetro delle scuole ». Precisava ulteriormente che, nelle vicinanze, era ubicato un palo adibito a telefonia (in via Monte Bianco) per cui l’istante avrebbe comunque dovuto prima valutare la coubicazione fisica della propria struttura.
5. Assumendo l’illegittimità del diniego, la società Inwit ha proposto il ricorso in epigrafe, depositato il 10 giugno 2022 previa rituale notifica, chiedendo l’annullamento del provvedimento di diniego e dell’art. 3 del Regolamento Comunale per l’installazione di impianti per la radiofrequenza approvato con delibera del consiglio comunale n. 26 del 2 aprile 2002.
6. Il Comune di Limbiate si è costituito in giudizio, in data 30 giugno 2022, per resistere al ricorso.
7. Ad esito dell’udienza in camera di consiglio del 21 giugno 2022, deputata alla trattazione della domanda cautelare proposta dalla ricorrente, è stata fissata l’udienza pubblica del 21 febbraio 2023, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
In vista dell’udienza pubblica predetta, le parti hanno depositato documenti e memorie, insistendo nelle rispettive difese.
8. Infine, all’udienza del 21 febbraio 2023, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il ricorso è articolato in sette motivi, con cui si deduce l’illegittimità del diniego e del regolamento comunale sotto vari profili: (i) Il Comune avrebbe omesso qualsiasi attività istruttoria in merito all’istanza e avrebbe addotto a fondamento del diniego motivazioni (in parte) diverse e ulteriori rispetto a quelle poste a fondamento dei motivi ostativi e in particolare quelle relative alla necessità di valutare la coubicazione della stazione;(ii) il provvedimento negativo, così come il Regolamento comunale del 2002, farebbero riferimento al limite distanziale di 75 metri da siti sensibili originariamente previsto dalla legislazione regionale poi dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 331/2003;(iii) per la stessa ragione, sarebbe illegittimo l’art. 3 del Regolamento comunale che vieta l'installazione di antenne a distanza inferiore ai 75 metri dal perimetro della scuole;(iv) inoltre, a fondamento sostanziale del diniego, il Comune avrebbe giustificato il diniego esercitando poteri non attribuitigli di protezione dalle onde radio;(v) l’illegittimità del divieto di localizzazione sarebbe confermata anche dalla recente modifica attuata dal d.l. n. 76 del 2020 all’art. 8 della legge n. 36 del 2001 ove precisa che « i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico, con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia »;(vi) in concreto, poi, l’area di progetto dell’antenna non ricadrebbe nell’area di 75 metri dalla scuola ma solo della zona ove si potrà ipoteticamente realizzare un ampliamento della stessa;(vii) infine, il Comune avrebbe addotto la necessaria coubicazione dell’impianto in progetto con altri impianti, ma si tratterebbe di ipotesi eccezionale e non di regola generale ed essa potrebbe essere imposta, previa apposita istruttoria, solo dall’Autorità nazionale indipendente di regolazione (l’Agcom) e non dal Comune.