TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202309267

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-05-31, n. 202309267
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309267
Data del deposito : 31 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2023

N. 09267/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03577/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3577 del 2021, proposto da Associazione Conf. IRPA – Confederazione Imprese Pubblicitarie Romane Associate, Pubbli Roma Outdoor S.r.l., Gregor S.r.l., D.D.N S.r.l., Spot Pubblicità S.r.l., Esotas S.r.l., Ital Media S.r.l., Nuovi Spazi Advertising S.r.l., R.B. Pubblicità (Realizzazione Budget Pubblicità) S.r.l., Studio Immagine S.r.l.s., Stunt Publicity S.r.l., My Max S.r.l., Urbe Pubblicità di Stefano Cappelli & C. s.a.s., Al.ma Sr.l., New Mod System Sr.l., Ars Pubblicità S.r.l., Unigamma S.r.l., O.P.A. S.r.l., Mediaposter S.r.l.s., Fa.da Pubblicità S.r.l., Looking 4 S.r.l., Graficolor New S.r.l., New Poster S.r.l., G.B.E. S.r.l. unipersonale, Sarila Unipersonale S.r.l., Pubbli Toni S.r.l., Battage S.r.l., Opra S.r.l., Bluback Unipersonale S.r.l., Angial S.r.l.s., D.N.D. Project & Service S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dagli Avvocati Giuseppe Scavuzzo e Marco Luzza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato Enrico Maggiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Avvocatura capitolina siti in Roma, via del Tempio di Giove n. 21;



per l'annullamento

- della Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 141 del 15/12/2020, affissa sull’Albo Pretorio dal 24/12/2020 al 07/01/2021, con cui sono state approvate “ Modifiche ed integra-zioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affis-sioni in conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale ”, nonché di ogni altro atto antecedente e conseguente, comunque connesso e collegato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Con il ricorso in epigrafe, le società ricorrenti – premesso di essere tutte attive nel settore dell’esposizione pubblicitaria e delle pubbliche affissioni nel territorio del comune di Roma – instano per l’annullamento dell’atto regolamentare adottato con la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina di Roma Capitale n. 141 del 15/12/2020, affissa sull’Albo Pretorio dal 24/12/2020 al 07/01/2021, con cui sono state approvate “ Modifiche ed integra-zioni alla Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 50 del 30 luglio 2014 in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affis-sioni in conseguenza della intervenuta legge n. 160 del 27/12/2019 (Legge di Bilancio 2020) e ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale ”.

Il ricorso è affidato ai quattro seguenti motivi di impugnazione:

(1) PRIMO MOTIVO: illegittimità della delibera assembleare impugnata in quanto le disposizioni di legge in virtù delle quali essa è stata adottata (segnatamente l’art. 1, commi 816 e seguenti, della Legge di Bilancio del 27 dicembre 2019, n. 160, nonché l’art. 64 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) - nell’istituire il nuovo canone che ha rimpiazzato il vecchio Canone di Iniziativa Pubblicitaria (CIP) gravante sulle imprese operanti nel settore delle affissioni pubblicitarie - ha disposto anche che i Comuni adottino un nuovo Regolamento e non che procedano (come invece fatto da Roma Capitale con la deliberazione assembleare impugnata) ad una mera modifica del vecchio regola-mento; sostengono quindi i ricorrenti che la “ scelta contra legem di Roma Capitale di non approvare un nuovo regolamento ma di modificare il vecchio, ha prodotto, come prevedibile, un monstrum senza né capo, né coda ” (cfr. pag. 10 del ricorso); soggiungono inoltre i ricorrenti che in questo contesto il vulnus maggiore sarebbe quello di non aver previsto il rinnovo delle vecchie concessioni (aventi ad oggetto il diritto di affissione pubblicitaria nel territorio di Roma Capitale) per un periodo perlomeno decennale, in quanto la scelta di soltanto modificare (e non invece sostituire) il precedente regolamento, avrebbe comportato la permanenza in vigore del comma 9 dell’art. 34 del precedente regolamento contenuto nella Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 50 del 2014, ai sensi del quale “ gli impianti riconducibili alla procedura di riordino, già ri-conosciuti come validi nella Nuova Banca Dati, permangono sul ter-ritorio, nel rispetto del presente Regolamento fino al 31 dicembre 2014, senza possibilità di rinnovo o rilascio di nuove autorizzazioni, e comunque non oltre l’esito delle procedure di gara conseguenti alla redazione dei piani di localizzazione. Non si procede al rilascio dei singoli atti autorizzatori relativamente agli impianti predetti ”. Detto in altri termini, ad avviso di parte ricorrente il fatto che la delibera assembleare impugnata (n. 141 del 2020) abbia lasciato in

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