TAR Catania, sez. IV, sentenza 2021-06-21, n. 202102015
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2021
N. 02015/2021 REG.PROV.COLL.
N. 03015/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3015 del 2007, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla Vodafone Italia S.p.A. (già Vodafone Omnitel Nv), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati H B, G F e M L, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M L, sito in Catania, via Francesco Crispi, n. 225;
contro
il Comune di Mascali, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F S, con domicilio eletto presso il suo studio, sito in Catania, piazza Roma, n. 9;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. 6489 del 20/9/2007, con il quale il Comune di Mascali ha negato l’autorizzazione per la realizzazione una stazione radio base;
- della delibera del C.C. n. 35/2007 di approvazione del regolamento comunale per l’installazione di impianti di telefonia mobile cellulare;
- della diffida all’inizio dei lavori;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento prot. n. 20988 del 10/12/2007 con la quale si comunica che la C.E.C. con verbale n. 47/2007 ha espresso parere contrario alla realizzazione della stazione radio base e del predetto parere;
e per la condanna
del Comune di Mascali al risarcimento danni cagionati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mascali (Ct);
Vista l’ordinanza cautelare del 24 dicembre 2007, n. 1877;
Vista la memoria del Comune di Mascali con la quale si dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Vista la memoria difensiva di parte ricorrente;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il dott. Maurizio Antonio Pasquale Francola:
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con istanza depositata in data 27 luglio 2007, la Vodafone domandava al Comune di Mascali l’autorizzazione per l’installazione di una stazione radio in Contrada Carlino, ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 D.Lgs. n. 259/2003.
In data 12 settembre 2007 l’A.R.P.A. esprimeva il proprio parere favorevole.
In data 20 settembre 2007 il Comune di Mascali diffidava la Vodafone a non intraprendere i lavori in quanto in contrasto con il regolamento comunale per l’installazione degli impianti di telefonia mobile approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 35 del primo agosto 2007;
In seguito il Comune rigettava l’istanza di autorizzazione.
Avverso i predetti provvedimenti la Vodafone proponeva ricorso con domanda cautelare.
Il T.A.R. adito, con ordinanza 24 dicembre 2007 n. 1877, accoglieva l’istanza cautelare.
Con ricorso per motivi aggiunti la Vodafone impugnava il parere contrario espresso dalla commissione edilizia comunale nella seduta del 6 dicembre 2007, proponendo un’ulteriore istanza cautelare.
Con successiva memoria il Comune di Mascali rendeva noto che, all’esito di taluni incontri con la ricorrente, si era pervenuti ad una soluzione condivisa, tant’è che in occasione della D.I.A. successivamente presentata, nessuna contestazione era sorta da parte dell’Ente comunale per l’installazione di una stazione radio su infrastruttura preesistente. Donde, la chiesta declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Vodafone con apposita memoria conclusiva insisteva in ricorso.
Nella pubblica udienza del 27 maggio 2021, celebratasi da remoto ai sensi dell’art. 25 D.L. n. 137/2020, conv. in l. n. 176/2020, il Collegio tratteneva la causa in decisione.
Il Collegio osserva che l’oggetto della controversia è costituito dalla pretesa installazione di una stazione radio che, nei fatti, è avvenuta senza più alcuna contestazione da parte del Comune dopo la presentazione della D.I.A., come dal medesimo Ente locale precisato nella memoria conclusiva.
Considerato, dunque, che lo scopo perseguito dalla ricorrente è stato pienamente soddisfatto (sin dall’accoglimento dell’istanza cautelare) e che non residua alcun interesse alla decisione (nemmeno sotto il profilo della non coltivata domanda risarcitoria), in ragione della posizione assunta dal Comune di Mascali in ordine alla stazione radio installata, sussistono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere.
L’esito della controversia giustifica l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti in causa.