TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202105957

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2021-05-21, n. 202105957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105957
Data del deposito : 21 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/05/2021

N. 05957/2021 REG.PROV.COLL.

N. 14061/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14061 del 2019, proposto da
C.I.L.P. - Cooperativa Impresa Lavoratori Portuali S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Port Utilities S.p.A. non costituito in giudizio;

per l'annullamento

a) del decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 216 del 1° agosto 2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento per il Frazionamento Fittizio (FF) di impianti di illuminazione di aree esterne” ubicati nella circoscrizione dell’Autorità;

b) della lettera dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale prot. n. 11136 dell’11 settembre 2019;

c) di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale Civitavecchia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 novembre 2020 la dott.ssa Chiara Cavallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato in data 11 novembre 2019 e depositato il successivo 15 novembre la società cooperativa ricorrente, titolare di una concessione demaniale ex art. 36 cod. nav. su alcune aree del Porto di Civitavecchia per l’esercizio della propria attività concernente lo svolgimento di operazioni portuali e connessi servizi in forza di apposita autorizzazione, impugnava il decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale n. 216 del 1° agosto 2019 – recante l’adozione del “Regolamento per il Frazionamento Fittizio (FF) di impianti di illuminazione di aree esterne” ubicati nella circoscrizione dell’Autorità – unitamente alla lettera della medesima Autorità prot. n. 11136 del 11 settembre 2019 e ad ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale.

2. Esponeva in via preliminare che per l’illuminazione delle aree in concessione aveva sottoscritto un contratto con la società – evocata in giudizio come controinteressata – titolare del servizio portuale di interesse generale avente ad oggetto la distribuzione di energia elettrica in alcuni porti tra cui quello di Civitavecchia, in base al quale riceveva la fornitura di energia in bassa tensione con l’obbligo di versare un corrispettivo determinato sulla scorta delle tariffe approvate dall’Autorità di Sistema Portuale e pubblicate sul sito internet della medesima società controiteressata.

La ricorrente riferiva di aver ricevuto in data 6 giugno 2019 una lettera con la quale l’Autorità portuale anticipava la necessità di effettuare la voltura, a carico della medesima ricorrente, dei costi connessi agli impianti di illuminazione delle aree in concessione in quanto erroneamente addebitati all’Autorità portuale, secondo quanto emerso all’esito di alcune verifiche condotte autonomamente dalla stessa Amministrazione.

2.1. Esponeva che con successivo decreto in data 1° agosto 2019 l’Autorità portuale aveva adottato un “Regolamento per il Frazionamento Fittizio (FF) di impianti di illuminazione di aree esterne” – oggetto del proposto gravame – nel quale si disponeva l’introduzione del c.d. “frazionamento fittizio”, che avrebbe trovato applicazione qualora a giudizio della medesima Autorità non risultasse sostenibile la separazione fisica delle linee di alimentazione il cui beneficio presenti carattere “promiscuo” (in quanto ricadente a vantaggio sia di aree pubbliche che di aree in concessione), individuabile sulla base della percentuale di superficie illuminata dall’impianto stesso tenendo conto della potenza dei proiettori impiegati, salva la facoltà per ciascun operatore che non intendesse aderire al suddetto “frazionamento fittizio” di sostenere i costi dell’intervento di frazionamento fisico ad opera della società titolare del servizio di distribuzione di energia elettrica.

2.2. Rappresentava che con lettera prot. n. 11136 in data 11 settembre 2019 – parimenti oggetto di gravame – l’Autorità portuale aveva comunicato alla società ricorrente che, nelle more della eventuale formalizzazione della voltura degli impianti di illuminazione a servizio esclusivo delle aree oggetto della concessione demaniale, i costi di manutenzione e fornitura di energia elettrica relativa a tali impianti sarebbero stati addebitati alla società stessa sulla scorta dei contenuti del Regolamento per il “frazionamento fittizio” di impianti di illuminazione di aree esterne adottato in data 1° agosto, invitando contestualmente la società titolare del servizio di distribuzione di energia elettrica nel porto a trasmettere alla ricorrente medesima, unitamente alla relativa fattura, un prospetto descrittivo delle modalità di addebito dei suddetti costi.

Riferiva poi che con successive lettere la società titolare del servizio di distribuzione aveva effettuato una ripartizione fittizia dei costi di manutenzione e di consumo di energia a carico dei diversi operatori in relazione ad alcuni punti di consegna di energia elettrica ubicati nel porto, collegati a impianti di illuminazione pubblica, con conseguente aumento esponenziale dei costi individuati come a carico della ricorrente stessa.

3. La ricorrente affidava il proposto gravame a tre motivi di doglianza, di seguito riportati:

1 . Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 bis della legge n. 84/1994, nonché del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 settembre 2017. Sviamento” ;

2. Violazione dell’art. 6, comma 4, lett. b) e c) della legge n. 84/1994 e dell’art. 1 del decreto del Ministero dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994, anche con riferimento all’art. 13 della stessa legge 84/1994 e all’art. 23 Cost.. Indeterminatezza. Eccesso di potere. Sviamento. Difetto di motivazione e di istruttoria ”;

3. Violazione degli artt. 36 e 39 cod. nav. e degli artt. 16, 19, 23, 24 e 34 reg. nav. mar. Violazione di precedente provvedimento. Contraddittorietà, illogicità. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria ”.

3.1. Con il primo motivo di gravame, parte ricorrente lamentava che i riferimenti normativi espressamente posti alla base del Regolamento per il “frazionamento fittizio” di impianti di illuminazione di aree esterne – in quanto concernenti, da un lato, la pianificazione del sistema portuale sulla base dei criteri di sostenibilità energetica ed ambientale, dall’altro l’adozione di criteri ambientali minimi, sul piano tecnico, per l’acquisizione di sorgenti luminose e apparecchi per l’illuminazione pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione dei relativi impianti di illuminazione pubblica – non mostrerebbero alcun collegamento con le ragioni a fondamento della determinazione amministrativa, consistenti invece nell’imposizione ai concessionari di aree demaniali marittime di un obbligo di contribuzione diretta alle spese di manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione pubblica portuale.

3.2. Con il secondo motivo di gravame, la ricorrente denunciava l’assenza di un fondamento normativo – viceversa necessario in base al principio di tassatività ex art. 23 Cost. – in relazione alla pretesa impositiva dell’Autorità portuale insita nell’introduzione del sistema di “frazionamento fittizio” con oneri a carico degli operatori, deducendo che nell’individuazione in via legislativa delle funzioni assegnate all’Autorità e delle risorse connesse al relativo esercizio ai sensi degli articoli 6, comma 4, e 13 della Legge n. 84/1994 non sarebbe prevista alcuna forma di contribuzione diretta da parte dei concessionari ai costi sostenuti per l’effettuazione dei servizi pubblici e in particolare per la manutenzione dei beni comuni.

Lamentava, inoltre, che la circostanza posta alla base dell’onere di contribuzione a carico degli operatori – quale il fatto che una parte del fascio di luce emanato da alcuni impianti pubblici invada aree assegnate in concessione – non risulterebbe in alcun modo dimostrata, deducendo in ogni caso l’assenza di qualsiasi utilità derivabile dal suddetto fascio di luce.

Esponeva al riguardo la ricorrente medesima di aver provveduto all’installazione a proprie spese di impianti di illuminazione sulle aree oggetto di concessione e di aver stipulato un contratto di fornitura di energia elettrica con la società titolare del servizio di distribuzione di energia elettrica presso il porto, procedendo regolarmente al pagamento delle relative fatture alle scadenze previste.

3.3. Con il terzo motivo di gravame proposto, la ricorrente lamentava che l’onere di contribuzione ai costi connessi agli impianti di illuminazione pubblica non troverebbe fondamento neppure nel contenuto della concessione demaniale marittima rilasciata alla ricorrente medesima.

3.4. La ricorrente chiedeva dunque l’annullamento degli atti gravati.

4. Si costituiva in giudizio l’Autorità di sistema portuale con memoria difensiva per resistere al ricorso, depositando poi ulteriore documentazione.

4.1. L’Amministrazione eccepiva in via preliminare l’irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per tardività, deducendo l’omessa impugnativa nel termine di decadenza del decreto dell’Autorità n. 216 del 1° agosto 2019 recante il regolamento per il “frazionamento fittizio” di impianti di illuminazione di aree esterne in quanto atto autonomamente lesivo, soggetto ad un onere di impugnazione immediata e invece gravato dalla ricorrente soltanto in sede di impugnativa del successivo provvedimento datato 11 settembre 2019, e dunque oltre il termine di decadenza previsto.

4.2. Nel merito, l’Amministrazione rappresentava in fatto che gli impianti di illuminazione oggetto dell’onere di contribuzione posto a carico della ricorrente risultano utilizzati per illuminare non porzioni comuni bensì le specifiche aree in esclusiva concessione alla ricorrente medesima.

L’Autorità sosteneva che il gravato regolamento era stato adottato per dare esecuzione al disposto dell’art. 4 bis della Legge n. 84/1994 e sulla scorta del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) 28.03.2018 di applicazione del precedente Decreto

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi