TAR Torino, sez. I, sentenza 2021-04-15, n. 202100399
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Pubblicato il 15/04/2021
N. 00399/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00787/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 787 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati M G, D T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Cuneo, in persona del Sindaco
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati V B, S D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Torino, corso Galileo Ferraris, n. 120;
nei confronti
Sineo Giulia non costituita in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del bando pubblico di concorso per soli esami indetto dal Comune di Cuneo in data 20 febbraio 2020, e pubblicato il 10 marzo 2020, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Agronomo categoria D nella parte in cui (art. 2) prevede, tra i requisiti per la presentazione della domanda, l’obbligo di possedere anche l’abilitazione alla professione di Agronomo;di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, ove necessario, la Determina dirigenziale n. 229 del 10.2.2020 e la nota del Comune di Cuneo prot. n.43826 del 16.7.2020;
per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 2.11.2020:
della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 1 posto di Istruttore direttivo tecnico – Agronomo, a tempo pieno ed indeterminato, approvata in data 24 settembre 2020 e pubblicata sul sito del Comune di Cuneo;nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Cuneo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 marzo 2021, celebrata con modalità telematica, la dott.ssa F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nel gravame si legge che con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il Collegio Provinciale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati di Cuneo aveva impugnato il bando pubblico di concorso per soli esami indetto dal Comune di Cuneo in data 20 febbraio 2020, e pubblicato il 10 marzo 2020, per la copertura di un posto di Istruttore direttivo tecnico - Agronomo categoria D nella parte in cui (art. 2) prevede, tra i requisiti per la presentazione della domanda, l’obbligo di possedere anche l’abilitazione alla professione di Agronomo, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Con atto notificato il giorno 6 ottobre 2020 il Comune di Cuneo risulta aver proposto opposizione ex art.10 comma 1 del d.P.R. n.1199 del 1971, chiedendo la trasposizione del ricorso straordinario avanti il T.A.R. Piemonte.
Con atto notificato in data 21 ottobre 2020 e depositato in giudizio in data 28 ottobre 2020, il Collegio ricorrente si è costituito in giudizio davanti a questo Tribunale, riproponendo le censure già dedotte nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
Nello specifico, avverso gli atti impugnati il Collegio ricorrente ha dedotto l’illegittimità per: I) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento. Sintomi di sviamento di potere;II) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della legge n.251/1986 e della legge n.3/1976, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento, sintomi di sviamento di potere;III) Violazione e falsa applicazione dell'art. 35, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 165/2001 e dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione, violazione e falsa applicazione della legge n. 251/1986 e della legge n. 3/1976, violazione e falsa applicazione della legge n. 241/1990 nonché di tutti i principi generali vigenti in materia, eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità, perplessità, carenza di istruttoria, difetto di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, errata valutazione dei presupposti, travisamento e sintomi di sviamento di potere.
Con successivi motivi aggiunti il Collegio ricorrente ha impugnato altresì la graduatoria finale di merito del concorso pubblico di che trattasi deducendone l’illegittimità derivata alla stregua di tutti i motivi di cui al ricorso introduttivo del presente giudizio.
Si è costituito in giudizio il Comune di Cuneo sostenendo l’infondatezza del gravame.
All’udienza camerale del 25 novembre 2020, il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare ed ha rinviato la trattazione della causa all'udienza pubblica del 24 marzo 2021.
All’udienza del 24 marzo 2021, celebrata con modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. – Con il primo motivo di gravame, il Collegio Provinciale sostiene che l’art.2, n.5) del bando di concorso impugnato sia illegittimo già nella parte in cui richiede, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione al concorso per un posto ad “Istruttore direttivo tecnico-Agronomo”, il possesso di una Abilitazione Professionale.
L’illegittimità deriverebbe dal fatto che: a) essendo un concorso per l’accesso ai ruoli di concetto della pubblica amministrazione, il soggetto che risulterà essere assegnatario dell’incarico non svolgerà (trattandosi peraltro di un contratto di lavoro full time) alcuna attività libero professionale rispetto alla quale l’abilitazione è condizione necessaria;b) il requisito del possesso dell’abilitazione professionale non è necessario ai fini dell’esercizio dell’attività oggetto del bando di concorso, posto che essa sarebbe finalizzata all’esercizio della libera professione e non già all’accesso nei ruoli della pubblica amministrazione (per la quale persisterebbe invece il divieto assoluto di contestuale esercizio dell’ attività professionale);c) la richiesta dell’abilitazione alla professione di “Agronomo” non sarebbe neppure giustificata dall’esistenza di specifiche “riserve” o “esclusive” professionali in capo agli iscritti nell’Albo degli Agronomi e Forestali posto che non esisterebbe alcuna attività e/o competenza ad essi riservata ex lege.
Secondo la ricorrente, pertanto, l’eventuale richiesta di un’abilitazione professionale, anche laddove si volesse ritenere requisito congruo ai fini della partecipazione al concorso de quo, avrebbe dovuto riguardare tutti gli Albi professionali le cui competenze rispecchiano le attività da svolgere e non solo uno di essi.
A parere del ricorrente i requisiti di partecipazione del bando impugnati non risultano in parte qua proporzionali rispetto all'oggetto della specifica procedura selettiva ed al posto da ricoprire tramite la stessa, risolvendosi pertanto in una immotivata ed eccessiva gravosità rispetto all'interesse pubblico perseguito.
Più nello specifico, il ricorrente sostiene che sarebbe del tutto ingiustificato il preteso possesso dell’abilitazione alla professione in relazione al profilo – di Istruttore direttivo tecnico – messo a bando, trattandosi di un requisito non necessario ai fini dell’esercizio dell’attività in oggetto, contradditorio rispetto al divieto dei pubblici dipendenti di svolgere attività libero-professionale (per la quale il conseguimento dell’abilitazione è presupposto), illogico rispetto all’assenza di “esclusive” professionali in capo all’Albo degli Agronomi, lesivo dei principi di imparzialità e par condicio cui la pubblica amministrazione deve attenersi nell’accesso ai propri ruoli.
Il Collegio ricorrente evidenzia che all’esito dell’esame delle domande pervenute solo 11 soggetti erano stati ammessi a sostenere le prove d’esame, con grave lesione del principio di partecipazione che, invece, dovrebbe applicarsi ai concorsi pubblici.
2. - Nel secondo motivo di gravame, il ricorrente, qualora si dovesse ritenere che il possesso dell’abilitazione professionale costituisca un requisito congruo e proporzionato ai fini della copertura del posto di “Istruttore direttivo tecnico-Agrario”, deduce l’illegittimità del bando nella parte in cui prevede quale requisito di partecipazione il solo possesso della abilitazione allo svolgimento della professione di Dottore Agronomo o Dottore Forestale e non anche l’abilitazione allo svolgimento della professione di Agrotecnico Laureato, in tal modo escludendo del tutto tale ultima categoria dalla possibilità di partecipare alla procedura concorsuale.
Più nello specifico, il ricorrente sostiene che la scelta del Comune di Cuneo di escludere coloro i quali sono abilitati alla professione di Agrotecnico laureato – consentendo di fatto la presentazione della domanda ai soli soggetti Abilitati alla professione di Dottore Agronomo e Forestale - sarebbe manifestamente illogica ed incongrua, nonché espressiva di una istruttoria carente, essendo di fatto stata privilegiata, senza alcuna motivazione, l’iscrizione all’Albo dei Dottori Agronomi e forestali, nonostante la circostanza che alcune delle classi di laurea che consentono l’accesso a detto Albo consentono alternativamente di iscriversi anche a quello degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Secondo il ricorrente tale situazione determina una palese disparità di trattamento tra soggetti in possesso della medesima formazione professionale e preparazione culturale, penalizzando coloro che – in possesso del medesimo titolo di studio previsto per l’accesso al profilo messo a bando - hanno compiuto una legittima, diversa scelta ordinistica.
Ad avviso del ricorrente tale scelta del Comune di Cuneo sarebbe illegittima in quanto violativa dei principi di massima partecipazione, parità di trattamento, nonché viziata da eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti e mancanza di motivazione.
3. – Infine, con la terza censura, il ricorrente sostiene che la scelta del Comune di Cuneo di richiedere, ai fini della partecipazione al concorso, il possesso dell’abilitazione alla professione di Agronomo o Forestale sarebbe illegittima ed arbitraria in quanto non risulterebbe giustificata neppure dalla tipologia di attività connesse con il posto messo a bando.
Più nello specifico, il ricorrente sostiene che dall’analisi dell’art.11 della legge n. 251/1986 (oggetto di interpretazione autentica ad opera della legge 11 agosto 2014 n. 116, art.