TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 2011-05-25, n. 201104665
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Testo completo
N. 04665/2011 REG.PROV.COLL.
N. 02422/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
con rito abbreviato ai sensi degli artt. 60 e 74 del codice del processo amministrativo, sul ricorso numero di registro generale 2422 del 2011, proposto da IU RT NA, rappresentato e difeso dall'avv. Renata Saitta e con domicilio eletto presso l’avv. Michele Del Re in Roma, via C. A. Racchia 2;
contro
Il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso gli uffici della medesima domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi 12;
per l'annullamento
- del decreto ministeriale n. 511/III–7/2010 del 16 novembre 2010, recante sospensione disciplinare dall’impiego;
- del provvedimento prot. n. M.D GMIL II 5 2 2010/0544940 del 21 dicembre 2010, mediante il quale il Ministero della Difesa, preso atto della sospensione disciplinare di cui al precedente provvedimento, ha rideterminato l’anzianità assoluta di grado dell’interessato dal 1 gennaio 2001 al 1 maggio 2000;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 13 aprile 2011 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato in verbale;
Dato avviso orale della possibile decisione immediata della causa nel merito, con rito abbreviato;
Visto il provvedimento impugnato, il quale ha irrogato la sanzione in epigrafe tenendo conto delle seguenti circostanze:
- la pronuncia della sentenza n. 181/2006 emessa dal Tribunale