TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2023-02-22, n. 202300041
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 22/02/2023
N. 00041/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2022 REG.RIC.
N. 00079/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di San Sebastianello, n. 9;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, J S e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2022, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del secondo in Roma, via di San Sebastianello, n. 9;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, Patrizia Gianesello, J S, L P e Julia Peterlini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia in Bolzano, piazza Silvius Magnago, n. 1;
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
Quanto al ricorso n. 25 del 2022:
1) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano in data 1° febbraio 2021, comunicato a mezzo PEC di data 24 novembre 2021, con il quale l'Amministrazione resistente ha disposto la “Riduzione del premio della misura n. 10, 11 e n. 13 del PSR 2014 - 2020, campagna 2020, per il mancato rispetto del limite prescritto del carico di bestiame massimo - annullamento del decreto n. 1268/2021 del 27.1.2021 e riapprovazione”
e, ove occorra,
2) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano di data 25 novembre 2020, relativo alla domanda n. 299927, comunicato a mezzo PEC in data 24 novembre 2021, con il quale l’Amministrazione resistente ha proceduto alla riduzione del premio del sig. M M con riferimento alla campagna per l’anno 2020 e alla misura 13;
3) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano in data 2 dicembre 2020, comunicato a mezzo PEC di data 24 novembre 2021, con il quale l’Amministrazione resistente ha rettificato il proprio decreto in data 25 novembre 2020;
ove occorra,
4) della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano di data 11 dicembre 2019, n. 1071, nella parte in cui ha stabilito che “dalla campagna 2020 il premio della misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive. Secondo il PSR 2014 - 2020 nella Provincia autonoma di Bolzano un’azienda con un carico bestiame massimo di 2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva. Non si applica alcuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d’intensività delle aziende”;
e di tutti gli altri atti comunque preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché ignoti, ivi inclusi quelli lesivi menzionati nel prosieguo del ricorso.
Quanto al ricorso n. 79 del 2022:
1) della nota del Direttore d'Ufficio, di data 11 febbraio 2022, recante ad oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020 della Provincia autonoma di Bolzano. Esito del riesame dell'osservazione riguardo al superamento del carico massimo del bestiame 2021 - Misura n. 13 (Indennità compensativa) Domanda n. 351312 - Anno 2021”;
2) in parte qua e nei limiti dell'interesse vantato, del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano n. 2100/2022 di data 10 febbraio 2022, con il quale, in esito all'annullamento del decreto n. 1746 del 4 febbraio 2022 e alla conseguente riapprovazione, è stata disposta, verso più destinatari “la riduzione del premio della misura n. 10 e 13 del PSR 2014 - 2020, campagna 2021 per il mancato rispetto del limite di carico bestiame massimo”;
3) della deliberazione della Commissione di riesame per l'esame dei reclami nell'ambito del PSR 2014 - 2020 di data 13 gennaio 2022;
nonché, ove occorra:
4) della nota di data 28 settembre 2021, con cui la Provincia autonoma di Bolzano ha comunicato all'odierno ricorrente che “il carico di bestiame medio della Sua azienda, risultante dall'Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA), supera il limite di carico bestiame massimo ammesso di 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggera” e che “la sua azienda quindi risulta essere un'azienda agricola intensiva;
5) della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano di data 11 dicembre 2019, n. 1071, nella parte in cui ha stabilito che “dalla campagna 2020 il premio della misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive. Secondo il PSR 2014 - 2020 nella Provincia autonoma di Bolzano un'azienda con un carico bestiame massimo di 2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva. Non si applica alcuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d'intensività delle aziende”;
e di tutti gli altri atti comunque preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché ignoti, ivi inclusi quelli lesivi menzionati nel prosieguo del ricorso.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Bolzano e di CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente espone di essere titolare di un’azienda di allevamento bovini ubicata in provincia di Bolzano, di essere iscritto nell’Anagrafe provinciale delle imprese agricole e di essere riconosciuto come “agricoltore attivo” ai sensi del Regolamento UE n. 1037/2013.
Così come per gli anni precedenti, anche per la campagna 2020, il ricorrente ha fatto richiesta alla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo Provincia) di accedere al premio previsto dalla Misura 13 (“Pagamento compensativo per le zone montane”), in base a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale 2104-2020 (di seguito solo PSR).
Con nota del 25 novembre 2020, avente per oggetto: “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Provincia autonoma di Bolzano. Condizioni di ammissibilità non rispettate”, la Provincia ha comunicato al ricorrente che “il carico di bestiame medio della Sua azienda, risultante dall’Anagrafe provinciale delle imprese agricole (APIA), supera il limite di carico bestiame massimo ammesso di 2,5 UBA (Unità Bovina Adulta) per ettaro di superficie foraggera” e che “la Sua azienda quindi risulta essere un’azienda agricola intensiva”. Nella stessa nota, la Provincia ha informato il ricorrente che “dalla campagna 2020 il premio della Misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive”, che ”secondo il PSR 2014-2020 nella Provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige un’azienda con un carico di bestiame massimo di 2,5 UBA per ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva”, che “non si applica nessuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d’intensità delle aziende” e che ciò avrebbe comportato la “riduzione del premio: 100%” della misura 13”. Infine, la Provincia ha informato il ricorrente che “entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione” avrebbe potuto “presentare un’osservazione, dimostrando il rispetto del carico bestiame massimo ai sensi dell’art. 16 del D.P.P. 2008/06 (Tutela delle acque)” (doc. 2 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).
Seguiva la nota di rettifica del 2 dicembre 2020, con cui la Provincia, facendo riferimento alla nota sopra citata, ha fatto presente al ricorrente che “il paragrafo in cui Le diamo la possibilità di dimostrare il rispetto del carico bestiame massimo ai sensi dell’art. 16 D.P.P. 2008/06 (Tutela delle acque) è stato inserito per sbaglio nella lettera”, che “qualsiasi dimostrazione ai sensi dell’art. 16 D.P.P. 2008/06 non sarà più accettata a partire da questa campagna 2020” e che “osservazioni con altre giustificazioni potranno essere mandate ancora”, nel rispetto del termine di cui alla lettera precedente (doc. 3 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).
Con decreto del 1° febbraio 2021 il Direttore della Ripartizione Ufficio Fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia ha disposto la riduzione dei premi a valere sulle Misure nn. 10, 11 e 13 della campagna 2020, come indicato nell’elenco allegato, tra cui la riduzione del 100% del premio per la Misura 13 riferita alla domanda del ricorrente (doc. 1 del ricorrente, ricorso n. 25/2022).
A fondamento del ricorso n. 25/2022, volto all’annullamento dei suddetti provvedimenti, sono stati dedotti i seguenti motivi:
1. “Illegittimità dei nuovi criteri interpretativi seguiti per il riconoscimento della Misura 13. Violazione e falsa applicazione della D.G.P. n. 1071 dell’11 dicembre 2019. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere sotto svariati profili”;
2. “Illegittimità della modificazione dei criteri di riconoscimento della Misura 13. Violazione e falsa applicazione dell’art. 16, D.P.P. 6/2008. Violazione del principio di affidamento. Eccesso di potere sotto svariati profili (in particolare, illogicità della motivazione;disparità di trattamento;sviamento)”;
3. “Illegittimità della modificazione dei criteri di riconoscimento della Misura 13. Violazione o falsa applicazione del Reg. 1305/2013 e del PSR 2014-2020. Violazione o falsa applicazione della L.P. 8 giugno 2002, n. 8, della L.P. 14 dicembre 1998, n. 11 e del D.P.P. 21 gennaio 2008, n.