TAR Trento, sez. I, sentenza 2021-12-09, n. 202100198
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Testo completo
Pubblicato il 09/12/2021
N. 00198/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00056/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 56 del 2021, proposto dai signori A T e V T, rappresentati e difesi dall’avvocato F M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Mosna n. 8, presso lo studio del predetto avvocato;
contro
Provincia autonoma di Trento, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G B, M C e S A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, piazza Dante n. 15, presso l’avvocato M C, nella sede dell’Avvocatura provinciale;
il Comune di Trento, non costituito;
per l’annullamento
della delibera della Giunta provinciale della Provincia autonoma di Trento di Trento 12 febbraio 2021, n. 182, con cui è stata approvata la variante 2019 al P.R.G. del Comune di Trento con le modifiche conseguenti alla nota del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio del 20 novembre 2020, che ha recepito il parere della Conferenza dei servizi del 29 ottobre 2020, nella parte in cui è stata stralciata la zonizzazione residenziale B5 di gran parte della p.ed. 236 C.C. Gardolo, alla medesima conferita, in parziale accoglimento dell’osservazione presentata dai ricorrenti, con la delibera del Consiglio comunale del Comune di Trento 19 giugno 2020, n. 80, di adozione definitiva della variante;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia autonoma di Trento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 novembre 2021 il dott. Carlo Polidori e udito, per la parte ricorrente, l’avvocato F M B;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I fatti di causa, come riferiti dai ricorrenti, possono essere sintetizzati come segue.
I ricorrenti sono comproprietari della particella edificiale 236 C.C. Gardolo, nonché del lotto di terreno alla stessa attiguo, a sua volta contraddistinto dalle particelle fondiarie 1369/2 e 1371/1 C.C. Gardolo. Sulla predetta particella edificiale 236 insiste un manufatto a vocazione residenziale avente un ingombro volumetrico pari a circa 640 mc, contornato da un’area pertinenziale avente una superficie complessiva (comprensiva del sedime del manufatto) di mq 1.033.
Secondo le previsioni del previgente strumento urbanistico comunale, la predetta area era inserita tra le zone produttive del settore secondario e di nuovo impianto di livello provinciale (D2a), disciplinate dall’art. 46 delle norme tecniche di attuazione (di seguito NTA) del piano regolatore generale (di seguito PRG), e - tenuto conto dell’incongruenza di tale zonizzazione, nonché dell’esigenza di far fronte a esigenze di carattere abitativo dei componenti del nucleo familiare dei ricorrenti - costoro in data 4 luglio 2017 hanno presentato al Comune di Trento un’istanza finalizzata al conferimento di una zonizzazione residenziale alla predetta p.ed. 236 ed alle predette pp.ff. 1369/2 e 1372/1 nell’ambito di una successiva variante allo strumento urbanistico comunale. Tale istanza è stata riscontrata dal dirigente del Progetto di revisione del PRG, che ha comunicato l’inserimento della stessa tra le richieste di variante del piano, di imminente attivazione. Quindi i ricorrenti, avuta contezza della delibera del Consiglio comunale 19 luglio 2019, n. 100, di adozione preliminare della variante 2019 al PRG, dalla relativa relazione illustrativa hanno appreso come tra gli obiettivi denominati “sfide” - e, segnatamente, nella “sfida 4” denominata “Smart Trento” - fosse previsto lo stralcio delle previsioni relative alle aree produttive condizionate dalla presenza di residenze, elettrodotti od andamenti planimetrici problematici e, in particolare, l’obiettivo di «parziale stralcio e di riclassificazione della zona D2a attigua che si attesta su Via Salisburgo e Via Graz» (strada quest’ultima in adiacenza alla quale è ubicata la p.ed. 236), in quanto incoerente con l’inattuata zonizzazione produttiva assegnata all’area stessa dal PRG. Ciononostante, l’aspettativa dei ricorrenti al conferimento di una zonizzazione residenziale ai suddetti immobili si è rivelata vana perchè dalla cartografia allegata alla predetta delibera si evinceva che agli immobili stessi era conferita una zonizzazione residenziale B5 - residenziale estensiva, soggetta alla disciplina dell’art. 38-bis delle NTA del PRG, segnatamente relativa ad una fascia, parzialmente edificata, latistante le strade esistenti, mentre alla parte residua del comparto, di forma trapezoidale, era stata conferita una zonizzazione H1 - per servizi privati, a sua volta assoggettata alla disciplina dell’art. dall’art. 71 delle NTA del PRG, con conseguente cristallizzazione dello status quo , perché al lotto non era stata conferita alcuna potenzialità edificatoria. Difatti, tenuto conto degli indici edificatori propri della zonizzazione H1, al lotto è stato attribuito un indice neppure corrispondente all’ingombro volumetrico del manufatto esistente.
Per tale ragione gli attuali ricorrenti hanno presentato un’osservazione (alla quale è stato conferito il n. 88) per evidenziare l’erroneità della scelta urbanistica del Comune e chiedere, in via principale, l’estensione della zonizzazione residenziale B5 a tutta l’area in questione, e ciò in coerenza con altre identiche scelte effettuate con la variante in itinere nella specifica zona di Spini di Gardolo; in via subordinata i medesimi ricorrenti hanno chiesto quanto meno l’estensione di tale zonizzazione all’intera p.ed. 236. Tale osservazione è stata ritenuta in parte condivisibile, perché il Consiglio comunale con la delibera 19 giugno 2020, n. 80, di adozione definitiva della variante 2019, ha per l’appunto esteso la zonizzazione B5 all’intera p.ed. 236.
Le modifiche apportate in sede di adozione definitiva della variante sono state valutate in data 29 ottobre 2020 dalla Conferenza di servizi, convocata ai sensi dell’art. 37 della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15, e che in relazione alla modifica relativa alla p.ed. 236 ha rilevato come, in sede di prima adozione, «l’area era stata più correttamente ricompresa in un’area più vasta ed analogamente destinata a servizi privati H1 (senza edificabilità)» , e di conseguenza il Servizio urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia ha chiesto al Comune di Trento di modificare la cartografia del piano al fine di consentirne l’approvazione.
Il Comune si è conformato a quanto richiesto e, da ultimo, la Giunta provinciale con la delibera 12 febbraio 2021, n. 182, pubblicata per estratto sul B.U.R. del Trentino-Alto Adige in data 18 febbraio 2021, ha approvato in via definitiva la variante
2. Dell’impugnata delibera 12 febbraio 2021, n. 182, i ricorrenti chiedono l’annullamento per i seguenti motivi.
I) Erronea applicazione dell’art. 37 della legge provinciale n. 15/2015, violazione dell’art. 38, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015, anche in relazione all’art. 39 della medesima della legge provinciale; incompetenza della Giunta provinciale.
Mentre l’art. 37, comma 6, della legge provinciale n. 15/2015 attribuisce all’apposita Conferenza di pianificazione, convocata a seguito dell’adozione preliminare dello strumento urbanistico comunale, incisivi poteri, consentendo di prescrivere variazioni alle previsioni dello strumento urbanistico in itinere , invece il potere di modifica d’ufficio attribuito alla Giunta provinciale in fase di approvazione dello strumento urbanistico definitivamente adottato è assai più contenuto, potendo essere esercitato solo nelle tassative ipotesi indicate nell’art. 38, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015.
Nel caso di specie la Provincia - nel subordinare l’approvazione della variante all’introduzione delle modifiche alla cartografia evidenziate nella nota del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio del 20 novembre 2020 (ivi compresa quella relativa alla p.ed. 236) - è incorsa in un’erronea applicazione dell’art. 37, comma 6, e dell’art. 38, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015, perché con riferimento all’area di proprietà dei ricorrenti ha prescritto una modifica che non risponde all’esigenza di garantire la compatibilità dello strumento urbanistico con le previsioni del piano urbanistico provinciale (di seguito PUP), con la legge provinciale n. 15/2015, nonché con le relative disposizioni attuative o con il piano territoriale della comunità (di seguito PTC).
La violazione dell’art. 38, comma 2, della legge provinciale n. 15/2015 si traduce anche in un vizio di incompetenza perché al di fuori delle tassative ipotesi ivi previste – non configurabili nella fattispecie e comunque non invocate nel parere della Conferenza di servizi richiamato dalla nota del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio in data 20 novembre 2020 - la Giunta provinciale è priva di qualsivoglia potere e, quindi, non è competente a prescrivere modifiche che esulano dai rigorosi limiti di legge.
II) Violazione dell’art. 38, comma 2, della l legge provinciale n. 15/2015 sotto altro profilo; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento della realtà, illogicità manifesta, contraddittorietà con i principi ispiratori della revisione 2019 del P.R.G., carenza assoluta di motivazione.
In via subordinata - per il caso in cui si ritenesse sussistente in capo alla Giunta provinciale il potere