TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-02, n. 201035029

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-02, n. 201035029
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201035029
Data del deposito : 2 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 10500/2002 REG.RIC.

N. 35029/2010 REG.SEN.

N. 10500/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10500 del 2002, proposto da:
EL MA, MO SC, TA UC, RU AO, NA AN, TI IA IN, AS LU, ED ON ET, GI SC IL, NO PA, LO MA, MA AO, MA SE, TA AN, NE SC IB, EL GI, rappresentati e difesi dagli avv. Michele Lioi, Michele Mirenghi, MA Orlando, AN Viti, presso lo studio dei quali domiciliano in Roma, piazza della Liberta', 20;



contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale Guardia di Finanza, e Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi Ministri in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

del provvedimento di cui al foglio 218881/621 del 21 giugno 2002 con il quale il Comando Generale della Guardia di Finanza ha respinto le istanze volta ad ottenere la corresponsione dell'indennita' di cui all'art. 4 d.lgs. n. 273/89 con rivalutazione monetaria ed interessi legali, e per la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento di detta indennità, o indennità equivalente, con interessi e rivalutazione monetaria.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale Guardia di Finanza;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2010 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti della Guardia di Finanza appartenenti al ruolo dei sovrintendenti o al ruolo degli ispettori e rivestono la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Con apposite separate istanze, respinte dall’Amministrazione, sul presupposto di avere svolto funzioni delegate di P.M. nelle udienze dibattimentali dei procedimenti dinanzi al Tribunale penale in composizione monocratica, hanno chiesto la corresponsione della indennità di cui all’art. 4 del decreto legislativo n. 273 del 1989 o comunque un trattamento economico corrispondente in relazione alle funzioni delegate di PM svolte ai sensi dell’art. 72 dell’ordinamento giudiziario.

Con il primo motivo i ricorrenti sostengono che la scelta degli ufficiali di Polizia giudiziaria cui delegare l’esercizio delle funzioni di PM viene compiuta dal Procuratore non ratione officii bensì intuitu personae e comporta l’attribuzione ai prescelti, estranei all’ordine giudiziario, di compiti attinenti alla amministrazione della giustizia e la assunzione dei correlativi obblighi, del tutto estranei ai compiti di istituto propri del grado ricoperto.

Pertanto, a loro avviso, non può operare il principio della omnicomprensività della retribuzione, a giustificazione del mancato riconoscimento del diritto a conseguire le relative indennità.

Con gli ulteriori motivi di ricorso assumono poi l’estraneità delle funzioni di PM nelle udienze dibattimentali dalle funzioni istituzionali proprie della qualifica rivestita nei ruoli della Guardia di Finanza, cosicchè ritengono che, comunque, per lo svolgimento di dette mansioni spetterebbe loro uno specifico trattamento retributivo

In particolare sostengono che se il vice Pretore onorario percepisce un trattamento diretto a tenerlo

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi