TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-04-21, n. 202100414

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bologna, sez. II, sentenza 2021-04-21, n. 202100414
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bologna
Numero : 202100414
Data del deposito : 21 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/04/2021

N. 00414/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2016, proposto da
B S M, rappresentato e difeso dall'avvocato M R, con domicilio eletto presso lo studio Giorgia Baldassarri in Bologna, via della Zecca, 1;

contro

Comune di Rimini non costituito in giudizio;

per l'annullamento

1) del provvedimento del Comune di RIMINI, Sportello Unico per l’Edilizia, del 19/01/2016 (prot. 9640), notificato il 20/01/2016, con cui è stato ingiunto al ricorrente il pagamento del contributo di costruzione relativamente alla SCIA n. 1209/15 per l’importo complessivo di € 45.682,98 (€ 14.023,69 per oneri di urbanizzazione primaria, € 22.441,28 per oneri di urbanizzazione secondaria e € 9.218,01 per il costo di costruzione);

2) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in ogni modo lesivo della posizione giuridica del ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2021 la dott.ssa Maria Ada Russo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell’art. 25 del DL n. 137/20;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Col ricorso in epigrafe il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento del Comune di RIMINI, Sportello Unico per l’Edilizia, del 19/01/2016 (prot. 9640), notificato il 20/01/2016, con cui gli veniva ingiunto il pagamento del contributo di costruzione relativamente alla SCIA n. 1209/15 per l’importo complessivo di € 45.682,98 (€ 14.023,69 per oneri di urbanizzazione primaria, € 22.441,28 per oneri di urbanizzazione secondaria e € 9.218,01 per il costo di costruzione).

Il ricorso è stato affidato ai 3 seguenti motivi di diritto :

1). Erronea individuazione del soggetto astrattamente obbligato, assenza di legittimazione passiva alla pretesa comunale;

2). Violazione ed erronea interpretazione art. 3 L. 241/90, difetto di motivazione, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, approssimazione, illogicità manifesta, eccesso di potere in relazione alla delibera GC 172 del 19.5.2015 di approvazione del documento Rinnova Rimini, violazione e falsa applicazione di autolimite.

3). Violazione degli artt. 3,10,17 commi 4 e 4bis DPR 380/2001, violazione degli artt. 7 comma 1 e 14 comma 2, 28 e 32 LR 15/13;
violazione di autolimite.

Controparte non si è costituita.

Nelle more del ricorso - con comunicazione avente natura mista del 26/07/2016 prot. 2016/159169, notificata in pari data a mezzo PEC alla Bluenext s.r.l., al liquidatore della Soc. Green Park di Villa Carla &
C. s.n.c. Avv. Patimo Luigi ed al Geom. Belli Andrea - lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune di Rimini ha annullato parzialmente il provvedimento qui impugnato, ritenendolo illegittimo sia quanto al destinatario che all’importo richiesto, contestualmente intimando il pagamento del contributo di costruzione riferito alle sole opere ritenute conformi alle predette società, quantificandolo nel diverso importo di € 21.872,43.

Il ricorrente pertanto ha depositato nota in cui ha concluso : “Si confida nell’accoglimento del ricorso o, comunque, nella declaratoria di cessata materia del contendere”.

Il Collegio ritiene che sul presente ricorso – alla luce della intervenuta autotutela - possa dunque dichiararsi l’improcedibilità.

Per quanto riguarda le spese del giudizio – sempre avuto riguardo alla predetta autotutela – le stesse possono essere compensate per metà e, per l’altra metà, possono essere poste a carico del Comune (soccombente virtuale parzialmente).

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