TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300351

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300351
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202300351
Data del deposito : 26 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2023

N. 00351/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00171/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
Selettra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Feroleto della Chiesa, non costituito in giudizio;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 374 del 5 luglio 2021

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso notificato in data 31 marzo 2022 e depositato il successivo 5 aprile la società ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Comune di Feroleto della Chiesa è stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 24.240,00, oltre interessi e spese di lite.



2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.



3. Con ordinanza n. 159 dell’8 febbraio 2023 il Collegio ha rilevato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso non essendo in atti prova della notifica del decreto ingiuntivo del quale si chiede l’ottemperanza, munito di formula esecutiva, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669.



4. Con memoria depositata il 28 febbraio 2023 parte ricorrente ha preso posizione sul rilievo di inammissibilità rappresentando che l’apposizione della formula esecutiva non costituisce presupposto per l’esperimento del giudizio di ottemperanza dovendo ritenersi sufficiente la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi