TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2023-04-26, n. 202300351
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Pubblicato il 26/04/2023
N. 00351/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, proposto da
Selettra S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato G F N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Feroleto della Chiesa, non costituito in giudizio;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo del Tribunale di Palmi n. 374 del 5 luglio 2021
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 la dott.ssa A G C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 31 marzo 2022 e depositato il successivo 5 aprile la società ricorrente ha agito per l’esecuzione del decreto ingiuntivo in epigrafe con cui il Comune di Feroleto della Chiesa è stato condannato al pagamento della somma complessiva di euro 24.240,00, oltre interessi e spese di lite.
2. Il Comune intimato non si è costituito in giudizio.
3. Con ordinanza n. 159 dell’8 febbraio 2023 il Collegio ha rilevato la sussistenza di un possibile profilo di inammissibilità del ricorso non essendo in atti prova della notifica del decreto ingiuntivo del quale si chiede l’ottemperanza, munito di formula esecutiva, così come disposto dall’art. 14, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996 n. 669.
4. Con memoria depositata il 28 febbraio 2023 parte ricorrente ha preso posizione sul rilievo di inammissibilità rappresentando che l’apposizione della formula esecutiva non costituisce presupposto per l’esperimento del giudizio di ottemperanza dovendo ritenersi sufficiente la dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 c.p.c.