TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202400033
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 00033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da
Associazione La Casa di Sabbia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F P, R J, M C, con domicilio eletto presso lo studio R J in Aosta, piazza Deffeyes 1;

per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 18.12.203 n. 1524 avente ad oggetto “l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) ai sensi della L.R. 23/2010, revoca delle

DGR

866/2014, 76/2015, 1311/2016 e 484/2022”, nella parte relativa all’Allegato C - Misura di cui all’art. 21 bis (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), con specifico riferimento agli artt. 3, comma 1 lett. a) e d), nonché ad ogni altro articolo dell’allegato C ove non è stata prevista una graduatoria da stilarsi utilizzando il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE;

- del riscontro della Regione Autonoma della Valle d’Aosta recante data 31.01.2024 all’accesso atti della ricorrente;

- di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

L’Associazione la Casa di Sabbia ha agito in giudizio per l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1524 del 18.12.203, avente ad oggetto “ approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non 1 autosufficienti) ai sensi della L.R. 23/2010, revoca delle

DGR

866/2014, 76/2015, 1311/2016 e 484/2022
”, nella parte relativa all’Allegato C, misura di cui all’art. 21 bis (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), con specifico riferimento all’art. 3, comma 1 lett. a) e d) e ogni altro articolo dell’allegato C, dove non è stata prevista una graduatoria da stilarsi utilizzando il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE.

In fatto ha allegato di essere un’Associazione senza scopo di lucro, costituita in data 19.10.2017, con atto registrato ad Aosta il 31.10.2017 n. 4003 S1T, repertorio n. 20955 e raccolta n. 13308, per operare nei settori della tutela dei diritti civili e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, con iscrizione nell’elenco delle Associazioni di cui all’art. 4 della Legge n. 67 dell’1 marzo 2006 (Misure per la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e conseguente legittimazione ad agire in giudizio avverso gli atti ed i comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, in pregiudizio delle persone con disabilità.

Nell’odierno giudizio l’Associazione ricorrente contesta in sintesi alla Regione Valle D’Aosta le modalità con le quali quest’ultima ha disciplinato l’erogazione dei contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA, ai sensi dell’art 21bis della L.R. n. 23/2010, secondo cui: “ 1. La Regione, tramite la competente struttura, al fine di rimuovere l'esclusione sociale e favorire l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali o un contributo mensile se a farsi carico dell'assistenza è un caregiver familiare.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a favore di: a) persone, di età fino a sessantacinque anni, con disabilità gravissima, ossia riconducibile ai parametri definiti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016), residenti nel territorio regionale, che necessitano di assistenza vigile e continuativa nonché di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche;
b) ultrasessantacinquenni residenti nel territorio regionale affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da gravi forme di demenza o da morbo di Alzheimer, di cui alle scale illustrate negli allegati al d.m. 26 settembre 2016 o comunque già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per i quali la disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie legate all'invecchiamento.

3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative dei contributi previsti dal presente articolo. A tal fine, per l'individuazione della figura del caregiver familiare, la Giunta regionale fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).

4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro o con qualsiasi altro intervento pubblico concesso per le medesime finalità
”.

In particolare, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

I MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI - PER VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione del D.I. 26 settembre 2016, artt. 3, 32, 38, 53 e 97 della Costituzione;
Violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013 e dell’art. 117 Cost.  Violazione dell’art. 3, comma 1 del D.lgs. 109/1998;
Violazione dell’art. 1 Legge 06/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116;
Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità e contradditorietà
”.

Ad avviso dell’Associazione, l’allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 2023, relativo alla misura di cui all’art. 21bis della L.R. n. 23 del 2010 (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), sarebbe illegittimo laddove non prevede che l’erogazione del contributo, in caso di insufficienza dei fondi a soddisfare tutte le domande pervenute, avvenga mediante graduatoria da stilarsi secondo il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE, facendo infatti l’art. 9 riferimento al solo criterio cronologico, stabilendo: “ A) Valutazione delle domande 1. Le domande, compresi i rinnovi, sono istruite in ordine cronologico determinato dalla data certificabile di presentazione delle stesse o dalla data certificabile dell’ultimo documento utile alla valutazione.

2. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative risorse. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste, le domande saranno ritenute ammissibili e rimarranno in graduatoria. In caso di successiva assegnazione dei fondi le stesse verranno valutate in ordine cronologico di presentazione
”.

Peraltro, lamenta la ricorrente, ancorché si ritenesse legittimo l’utilizzo del criterio cronologico di presentazione delle domande per la formazione della graduatoria, l’allegato C alla Delibera impugnata sarebbe comunque illegittimo, per contrasto con la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (c.d. legge anticorruzione) e la Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, laddove stabilisce “ Le domande, compresi i rinnovi, sono istruite in ordine cronologico determinato dalla data certificabile di presentazione delle stesse o dalla data certificabile dell’ultimo documento utile alla valutazione ”, in quanto ad avviso dell’Associazione il riferimento ivi contenuto alla “ data certificabile dell’ultimo documento utile alla valutazione ” potrebbe consentire agli Uffici competenti di formulare richieste di integrazione documentale inutili, al solo fine di fare retrocedere la data di presentazione di talune domande, così da favorire illegittimamente alcuni soggetti a danno di altri.

II MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI PER: violazione art. 3 Cost., Convenzione ONU diritti disabili;
Violazione dell’art. 1, comma 1264 e 1265, della L. 296/2006, D.I 26 settembre 2016 e Piano Nazionale non autosufficienze, e eccesso di potere.;
Violazione dell’art. 1 comma 272 della legge n. 228/2012;
Violazione della L.r. 23/2010 art. 21 bis;
Violazione dell’art. 3 l. 241/1990 difetto di motivazione;
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti, illogicità, difetto e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione, ingiustizia grave e manifesta, sviamento
”.

In secondo luogo, secondo la ricorrente, l’allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 2023, sarebbe illegittimo laddove prevede all’art. 3 punto d), tra i requisiti per accedere al contributo, l’” attestazione ISEE per prestazioni socio-sanitarie, ristretto qualora il beneficiario ne abbia diritto, o del nucleo anagrafico del beneficiario in corso di validità e di valore pari o inferiore a 70.000 euro e a 90.000 euro per i minori e le persone affette da SLA ”.

Tale norma, ad avviso dell’Associazione, introdurrebbe infatti una discriminazione ingiustificata per l’accesso al contributo, fissando la soglia del requisito ISEE in euro 90.000,00 per le persone affette da SLA, e invece in euro 70.000,00 per le persone affette da altra disabilità gravissima, senza fornire alcuna adeguata motivazione al riguardo.

III MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI PER: Violazione dell’art. 3 comma 3 del D.I. 26 settembre 2016;
Violazione di legge 118/1977;
L.R. 11/99;
art. 1, comma 1264, della L. 296/2006;
D.I. 26 settembre 2016;
Piano Nazionale non autosufficienze
”.

In terzo luogo, l’art. 3 dell’allegato C alla Deliberazione impugnata sarebbe secondo la ricorrente illegittimo anche laddove statuisce: “ Per accedere al contributo, la persona con disabilità residente nel territorio regionale deve essere in possesso di: a. certificato di invalidità rilasciato da una Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità stessa (civile, del lavoro, di servizio, di guerra, ecc.), dal quale risulti che il richiedente è in condizione di disabilità gravissima, quindi gravemente dipendente a livello funzionale, e/o affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA). La persona con disabilità deve essere titolare dell’indennità di accompagnamento o di certificato equipollente ”.

In particolare, ad avviso dell’Associazione, richiedere la produzione di tale certificato determinerebbe l’esclusione illegittima dal contributo di tutti i soggetti indicati dall’art. 3, comma 3, lett. i) del D.I.26.09.2016 ( “i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche ”), atteso che attualmente le Commissioni operanti nella Regione Valle d’Aosta non sono incaricate di valutare la presenza di disabilità gravissima di cui al Decreto Interministeriale 26 settembre 2016.

Sulla base dei motivi di impugnazione appena riassunti la ricorrente ha concluso chiedendo l’annullamento della Delibera impugnata, nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio, con vittoria di spese.

La Regione Valle d’Aosta si è costituita in giudizio rilevando innanzitutto in fatto, per quanto di interesse in questa sede, che la Delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1524 del 2023 qui impugnata, in ordine al profilo censurato nel primo motivo di ricorso, ha mantenuto una formulazione sostanzialmente analoga a quella contenuta nella previgente Deliberazione della Giunta Regionale n. 484 del 2022, in quanto tale disciplina non aveva determinato alcun problema nell’erogazione dei contributi in esame.

Anche l’articolo 3, comma 3 della D.G.R. n. 484 del 2022 prevedeva infatti l’accesso alle misure secondo l’ordine cronologico, senza necessità di redigere una graduatoria dei richiedenti basata sull’ISEE, in quanto tutte le domande di contributo regolarmente presentate dagli aventi diritto sono sempre state soddisfatte, sicché la Regione non ha avvertito la necessità di modificare tale disciplina neppure in sede di adozione della Delibera n. 1524 del 2023.

Analogamente, la Regione ha allegato che anche la parte di tale ultima Delibera oggetto del terzo motivo di ricorso, riproduce la disciplina previgente (D.G.R. n. 484 del 2022 e n. 322 del 2018), che richiedeva infatti (vedi art. 3 comma 1, lett. a) della D.G.R. n. 484 del 2022) la presentazione di “ copia del certificato di invalidità, relativo all’ultima seduta di accertamento, rilasciato da una Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità civile, dal quale risulti che il richiedente è in condizione di disabilità gravissima, quindi gravemente dipendente a livello funzionale, e/o affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ”, senza avere mai creato criticità, neppure per i soggetti rientranti nella previsione di cui all’articolo 3, comma 3, lett i) del D.I. 26 settembre 2016, sempre infatti regolarmente ammessi al contributo.

Quanto alla parte della Delibera n. 1524 del 2024 oggetto del secondo motivo di ricorso, la Regione ha invece evidenziato di avere introdotto una novità rispetto alla disciplina previgente, stabilendo delle soglie ISEE per l’accesso ai contributi, stante la necessità per il legislatore regionale di adeguarsi alle prescrizioni di cui al Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022-2024 adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, che al punto 6.1 dispone: “ Gli interventi previsti dal presente piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all’ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l’ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ”).

Premesso in fatto quanto appena riportato, la Regione ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità per carenza di un interesse concreto ed attuale del ricorso, e comunque l’infondatezza nel merito delle censure ex adverso articolate.

All’udienza del 12 luglio 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.

All’esito del giudizio, ad avviso del Collegio, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte infondato.

Invero, con la prima doglianza articolata, l’Associazione ricorrente ha contestato alla Regione di non avere previsto nell’allegato C alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1524 del 2023, un criterio di priorità legato all’ISEE, in forza del quale stilare una graduatoria tra i richiedenti da utilizzare in caso di incapienza dei fondi disponibili a soddisfare tutte le domande pervenute.

Tuttavia, come allegato dalla Regione in giudizio, la scelta contestata dalla ricorrente, in linea con quanto disposto in precedenza dall’articolo 3, comma 3 della D.G.R. n. 484 del 2022, non ha determinato né in passato né con riferimento all’annualità in corso, alcun danno alle categorie rappresentate dalla ricorrente, avendo infatti l’Amministrazione sempre soddisfatto tutte le domande depositate dagli aventi diritto, con conseguente ritenuta inutilità di introdurre un criterio di priorità basato sull’ISEE per stilare una graduatoria al riguardo, che avrebbe solamente aggravato il procedimento, determinando un allungamento dell’istruttoria, in contrasto con le esigenze di pronto soddisfacimento delle richieste di contributo.

Inoltre, per quanto attiene alle annualità future, sempre sotto il profilo della carenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento della Delibera con riferimento al profilo in esame, la Regione ha evidenziato che la crescente consistenza del Fondo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 ottobre 2022, volto al soddisfacimento delle richieste di contributo in esame (per la Regione Valle d’Aosta pari a euro 1.968.000 per l’anno 2022 di iscrizione al bilancio 2023, euro 2.002.000 per l’anno 2023 di iscrizione al bilancio 2024, e euro 2.122.000 per l’anno 2024 di iscrizione al bilancio 2025), consentirà di far fronte anche per l’annualità 2025 alla totalità delle richieste pervenute, ben potendo peraltro in ogni caso la Regione, laddove le risorse nazionali dovessero risultare in futuro insufficienti, decidere di intervenire anche con risorse proprie, ovvero inserendo apposite “finestre” temporali per la presentazione delle domande, dando la priorità in favore dei soggetti con capacità economica inferiore, così da valorizzare l’ISEE come richiesto dalla ricorrente, ma solo in caso di effettiva, concreta ed attuale incapienza delle risorse.

Sulla base di tali rilievi, va affermata, quindi, ad avviso del Collegio, la carenza di interesse sulla censura in esame.

Né può essere accolto il diverso profilo contestato dalla ricorrente, sempre nell’ambito del primo motivo di ricorso, concernente l’asserita illegittimità del riferimento contenuto nell’art. 12 lettera A) punto 1 dell’allegato C, al fine di stabilire l’ordine cronologico delle domande di contributo, alla “ data certificabile di presentazione delle stesse o dalla data certificabile dell’ultimo documento utile alla valutazione ”, in quanto ad avviso dell’Associazione vi sarebbe il rischio che gli Uffici chiedano agli interessati documenti integrativi non necessari, al solo fine di far retrocedere la data di presentazione di alcune domande, per favorire illegittimamente alcuni soggetti a danno di altri.

Invero, osserva il Collegio, tale rischio risulta concretamente insussistente, stante il chiaro tenore dell’art. 5 dell’allegato C in esame, che elenca specificamente la documentazione da produrre con la domanda di contributo, così circoscrivendo gli atti passibili di richiesta di integrazione documentale ex art. 12 lettera A) numero 1, rilevanti anche ai fini dell’individuazione della data di presentazione della domanda.

Il secondo motivo di ricorso, inerente la previsione di soglie ISEE diverse per l’ammissibilità della domanda di contributo tra persone affette da SLA (euro 90.000,00) e persone affette da altra disabilità gravissima (euro 70.000,00), risulta invece inammissibile o infondato, a seconda della lettura data alla doglianza in esame.

Invero, innanzitutto va evidenziato che la previsione di una soglia ISEE per l’accesso al contributo è stata inserita dalla disciplina statale con l’approvazione del Fondo Nazionale Non Autosufficienza 2022- 2024 punto 6.1., che così recita: “ Gli interventi previsti dal presente piano, in un quadro più generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all’ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilità le soglie di accesso non possono 14 essere inferiori a 50 mila euro, accresciuti a 65 mila in caso di beneficiari minorenni, dove l’ISEE da utilizzare è quello per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria ”.

Sulla base di tale disposizione nazionale, quindi, anche la Regione Valle d’Aosta ha dovuto prevedere una soglia ISEE alla quale subordinare il riconoscimento del contributo, e nel farlo avrebbe potuto stabilire per tutti i richiedenti, siano essi affetti da gravissima disabilità o SLA, la soglia di euro 50.000,00 prevista dalla disciplina statale, anziché scegliere di ampliare la platea dei beneficiari innalzando le soglie ISEE ad euro 70.000,00 ed euro 90.000,00.

Pertanto, l’eventuale accoglimento del motivo in esame, facendo venire meno le predette soglie regionali, avrebbe come conseguenza il fatto che la Regione, nell’esercitare nuovamente il proprio potere discrezionale in materia, potrebbe decidere di riportare per tutti i richiedenti il limite ISEE al parametro nazionale di euro 50.000,00, così cagionando un danno ai soggetti rappresentati dalla ricorrente, i quali perderebbero il diritto al contributo se aventi un ISEE maggiore di euro 50.000,00, benché inferiore ad euro 90.000,00 o ad euro 70.000,00, rispettivamente per soggetti affetti da SLA e da disabilità gravissima.

Del pari, laddove per riportare omogeneità tra essi e i soggetti affetti da disabilità gravissima, la Regione decidesse, una volta annullata la Delibera impugnata sul punto, di approvare una nuova Delibera portando la soglia ISEE per i soggetti affetti da SLA ad euro 70.000,00, come previsto per i soggetti affetti da disabilità gravissima, questi ultimi non otterrebbero alcun vantaggio, rimanendo per essi ferma la soglia attuale di euro 70.000,00, mentre i soggetti affetti da SLA subirebbero una danno, vedendo abbassata la loro soglia ad euro 70.000,00, con conseguente perdita in molti casi del contributo oggi invece riconosciuto.

Pertanto, la doglianza in esame va dichiarata inammissibile per carenza di interesse, se letta nei termini appena esposti.

La stessa censura va invece respinta nel merito, se intesa come volta all’innalzamento della soglia ISEE a euro 90.000,00 anche per i soggetti affetti da disabilità gravissima, atteso che la determinazione delle soglie in questione rientra nell’ampia discrezionalità della Regione, alla quale il Giudice Amministrativo non può certo sostituirsi imponendo all’Amministrazione lo specifico contenuto delle scelte da adottare.

Peraltro, nel caso in esame, l’Amministrazione ha dato atto in giudizio delle ragioni di massima poste alla base della differenziazione di soglia stabilita (legate alle particolari esigenze dei soggetti affetti da SLA, di norma in condizione di dipendenza vitale con necessità di terapie salvavita basate sull’utilizzo continuativo di apparecchiature specifiche e pertanto di un’assistenza costante e puntuale nell’arco delle ventiquattro ore fornita da più assistenti personali), senza che sia pertanto ravvisabile alcun profilo di palese irragionevolezza o manifesta ingiustizia, a maggior ragione tenuto conto, come sopra evidenziato, che la Regione, pur potendo limitarsi a far propria la più restrittiva soglia nazionale, ha innalzato le soglie ISEE per entrambe le categorie, così da ampliare di molto la platea dei beneficiari.

Infine, non suffragata da un concreto ed attuale interesse ad agire, prima ancora che infondata nel merito, risulta la terza doglianza contenuta in ricorso, avente ad oggetto l’articolo 3, comma 1, lett. a) della Delibera impugnata, laddove si richiede ai beneficiari, tra i requisiti per accedere al contributo, il possesso di un “ certificato di invalidità rilasciato da una Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità stessa (civile, del lavoro, di servizio, di guerra, ecc.) dal quale risulti che il richiedente è in condizione di disabilità gravissima ”.

Invero, la Regione ha dimostrato in giudizio come non corrisponda al vero quanto affermato dall’Associazione secondo cui pretendere dai richiedenti la documentazione citata comporterebbe l’illegittima esclusione dal contributo dei soggetti indicati dall’articolo 3, comma 3, lett. i), del Decreto Interministeriale 26 settembre 2016 (“ i) ogni altra persona in condizione di dipendenza vitale che necessiti di assistenza continuativa e monitoraggio nelle 24 ore, sette giorni su sette, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psicofisiche ”), in quanto attualmente le Commissioni operanti nella Regione Valle d’Aosta non sarebbero incaricate di valutare la presenza di disabilità gravissima di cui al predetto Decreto Interministeriale.

L’allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 2023, all’articolo 3 richiamato dalla ricorrente, disciplina infatti i requisiti di accesso alla misura facendo riferimento al “ certificato di invalidità rilasciato da una Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità stessa (civile, del lavoro, di servizio, di guerra, ecc.), dal quale risulti che il richiedente è in condizione di disabilità gravissima, quindi gravemente dipendente a livello funzionale, e/o affetto da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ”, ma è l’art. 5 a dettare la documentazione da allegare alla domanda, richiedendo alla lettera a) la sola “ copia del certificato di invalidità relativo all’ultima seduta di accertamento rilasciato da una Commissione preposta all’accertamento dell’invalidità stessa (civile, del lavoro, di servizio, di guerra, ecc.) ”, senza alcuna specificazione, e la Regione ha dato atto nelle proprie difese che la valutazione delle patologie dei soggetti affetti da disabilità gravissima viene concretamente effettuata dall’ufficio istruttore per tutte le forme di disabilità gravissima, compresa quelle di cui alla lett. i), sicché non risulta ravvisabile alcuna effettiva esclusione di tali ultimi beneficiari.

E di tale ultima circostanza, che dimostra l’insussistenza di un concreto ed attuale interesse all’accoglimento della doglianza in esame, la Regione ha fornito prova allegando che tra gli utenti attualmente beneficiari dei contributi ci sono persone in condizioni di dipendenza vitale di cui alla lett. i) in possesso del certificato di invalidità con accompagnamento e certificazione di handicap grave di cui alla legge n. 104/1992, mentre nella propria memoria di replica la stessa Associazione non ha messo in dubbio la necessità per la Regione di valutare la gravità delle condizioni di ogni richiedente ai fini della differenziazione del contributo.

Pertanto, conclusivamente, stanti tutte le argomentazioni esposte, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile per carenza di interesse e in parte respinto.

Le spese di lite possono tuttavia essere compensate per la complessità e novità della fattispecie esaminata.

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