TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400033

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Aosta, sez. I, sentenza 2024-07-16, n. 202400033
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
Numero : 202400033
Data del deposito : 16 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2024

N. 00033/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2024, proposto da
Associazione La Casa di Sabbia Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sacha Bionaz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Pastorino, Riccardo Jans, Massimiliano Cadin, con domicilio eletto presso lo studio Riccardo Jans in Aosta, piazza Deffeyes 1;



per l'annullamento

- della delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta del 18.12.203 n. 1524 avente ad oggetto “l’approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non autosufficienti) ai sensi della L.R. 23/2010, revoca delle DGR 866/2014, 76/2015, 1311/2016 e 484/2022”, nella parte relativa all’Allegato C - Misura di cui all’art. 21 bis (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), con specifico riferimento agli artt. 3, comma 1 lett. a) e d), nonché ad ogni altro articolo dell’allegato C ove non è stata prevista una graduatoria da stilarsi utilizzando il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE;

- del riscontro della Regione Autonoma della Valle d’Aosta recante data 31.01.2024 all’accesso atti della ricorrente;

- di ogni atto ad esso connesso, presupposto, antecedente, collegato e/o conseguente del procedimento oggetto di impugnativa e di ogni modifica avvenuta in seguito all'adozione dei quivi impugnati provvedimenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma Valle D'Aosta / Vallée D'Aoste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 luglio 2024 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

L’Associazione la Casa di Sabbia ha agito in giudizio per l'annullamento della Delibera della Giunta Regionale della Valle d’Aosta n. 1524 del 18.12.203, avente ad oggetto “ approvazione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi di cui al capo IV (interventi economici a favore di soggetti non 1 autosufficienti) ai sensi della L.R. 23/2010, revoca delle DGR 866/2014, 76/2015, 1311/2016 e 484/2022 ”, nella parte relativa all’Allegato C, misura di cui all’art. 21 bis (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), con specifico riferimento all’art. 3, comma 1 lett. a) e d) e ogni altro articolo dell’allegato C, dove non è stata prevista una graduatoria da stilarsi utilizzando il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE.

In fatto ha allegato di essere un’Associazione senza scopo di lucro, costituita in data 19.10.2017, con atto registrato ad Aosta il 31.10.2017 n. 4003 S1T, repertorio n. 20955 e raccolta n. 13308, per operare nei settori della tutela dei diritti civili e dell’assistenza sociale e socio-sanitaria, con iscrizione nell’elenco delle Associazioni di cui all’art. 4 della Legge n. 67 dell’1 marzo 2006 (Misure per la tutela giurisdizionale delle persone con disabilità vittime di discriminazioni), e conseguente legittimazione ad agire in giudizio avverso gli atti ed i comportamenti discriminatori, diretti e indiretti, in pregiudizio delle persone con disabilità.

Nell’odierno giudizio l’Associazione ricorrente contesta in sintesi alla Regione Valle D’Aosta le modalità con le quali quest’ultima ha disciplinato l’erogazione dei contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sindrome laterale amiotrofica SLA, ai sensi dell’art 21bis della L.R. n. 23/2010, secondo cui: “ 1. La Regione, tramite la competente struttura, al fine di rimuovere l'esclusione sociale e favorire l'autonomia e la permanenza presso il proprio domicilio a persone in condizione di disabilità gravissima, ivi comprese le persone affette da sclerosi laterale amiotrofica (SLA), eroga contributi a copertura delle spese derivanti dall'assunzione diretta di uno o più assistenti personali o un contributo mensile se a farsi carico dell'assistenza è un caregiver familiare. 2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a favore di: a) persone, di età fino a sessantacinque anni, con disabilità gravissima, ossia riconducibile ai parametri definiti dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016 (Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016), residenti nel territorio regionale, che necessitano di assistenza vigile e continuativa nonché di sostegno intensivo, differenziato sulla base dell'intensità del sostegno necessario, per bisogni complessi derivanti dalle gravi condizioni psico-fisiche; b) ultrasessantacinquenni residenti nel territorio regionale affetti da sclerosi laterale amiotrofica, da gravi forme di demenza o da morbo di Alzheimer, di cui alle scale illustrate negli allegati al d.m. 26 settembre 2016 o comunque già in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) antecedentemente al compimento del sessantacinquesimo anno di età e per i quali la disabilità non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie legate all'invecchiamento. 3. La Giunta regionale disciplina, con propria deliberazione, le modalità attuative dei contributi previsti dal presente articolo. A tal fine, per l'individuazione della figura del caregiver familiare, la Giunta regionale fa riferimento alla definizione di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020). 4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili fra loro o con qualsiasi altro intervento pubblico concesso per le medesime finalità ”.

In particolare, la ricorrente ha articolato le seguenti doglianze.

I MOTIVO. ILLEGITTIMITA' DI TUTTI GLI ATTI IMPUGNATI - PER VIOLAZIONE DI LEGGE: Violazione del D.I. 26 settembre 2016, artt. 3, 32, 38, 53 e 97 della Costituzione; Violazione dell’art. 2, comma 1, d.P.C.M. n. 159 del 2013 e dell’art. 117 Cost.  Violazione dell’art. 3, comma 1 del D.lgs. 109/1998; Violazione dell’art. 1 Legge 06/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione); Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 116; Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza e buon andamento – eccesso di potere per falsità dei presupposti – illogicità e contradditorietà ”.

Ad avviso dell’Associazione, l’allegato C alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1524 del 2023, relativo alla misura di cui all’art. 21bis della L.R. n. 23 del 2010 (contributi a favore di persone con disabilità gravissima o affette da sclerosi laterale amiotrofica SLA), sarebbe illegittimo laddove non prevede che l’erogazione del contributo, in caso di insufficienza dei fondi a soddisfare tutte le domande pervenute, avvenga mediante graduatoria da stilarsi secondo il criterio delle risultanze economiche dell’indicatore ISEE, facendo infatti l’art. 9 riferimento al solo criterio cronologico, stabilendo: “ A) Valutazione delle domande 1. Le domande, compresi i rinnovi, sono istruite in ordine cronologico determinato dalla data certificabile di presentazione delle stesse o dalla data certificabile dell’ultimo documento utile alla valutazione. 2. La concessione dei contributi è effettuata nei limiti dello stanziamento di bilancio e delle relative risorse. Qualora le risorse non siano sufficienti a soddisfare le richieste, le domande saranno ritenute ammissibili e rimarranno in graduatoria. In caso di successiva assegnazione dei fondi le stesse verranno valutate in ordine cronologico

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