TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-05-24, n. 201906370

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2019-05-24, n. 201906370
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201906370
Data del deposito : 24 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/05/2019

N. 06370/2019 REG.PROV.COLL.

N. 12907/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12907 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
R B, rappresentato e difeso dagli avvocati E P, A C, A D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio E P in Roma, via di San Basilio n. 61;

contro

Ministero dell'Istruzione, Delluniversità e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, Agenzia S.p.Aziale Italiana, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, Avvocatura Generale dello Stato, in persona dell'Avvocato Generale pro tempore non costituiti in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Asi - Agenzia S.p.Aziale Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento

PER ANNULLAMENTO E/O LA NULLITA' PREVIA PROVVISORIA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

- Del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 31 10.2018,

AOOUFGAB

Ufficio di Gabinetto del

MIUR

Registro Decreti 0000690 - 31/10/2018 Registrazione, (Doc. 1), notificato a mani in data 6.11.2018, con comunicazione a firma del Capo di Gabinetto Registro Ufficiale 0030962 del 6.11.2018 (Doc. 2)

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere dell'Avvocatura generale dello Stato PCM prot. 398917/18 del 24 luglio 2018 allo stato non cognito;

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte del ricorrente per mancata percezione dell'indennità corrisposta per l'incarico di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e per danno all'immagine ed alla reputazione specificato e quantificato nel presente ricorso.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da BATTISTON ROBERTO il 7\1\2019 :

PER ANNULLAMENTO E/O LA NULLITA'

- Del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 di nomina del Prof. Piero Benvenuti quale Commissario straordinario dell'Agenzia Spaziale Italiana e del dott. G C con funzioni di sub commissario, registrato presso la Corte dei Conti n. 0034640 del 19.11.2018 (impugnato con i presenti motivi aggiunti) (Doc.1);

- Del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca del 31 10.2018,

AOOUFGAB

Ufficio di Gabinetto del

MIUR

Registro Decreti 0000690 - 31/10/2018 Registrazione, (Doc.2), notificato a mani in data 6.11.2018, con comunicazione a firma del Capo di Gabinetto Registro Ufficiale 0030962 del 6.11.2018 (Doc.3) (impugnati con il ricorso introduttivo)

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, antecedente o successivo, ancorché non cognito, con particolare ma non esclusivo riferimento al parere dell'Avvocatura generale dello Stato PCM prot. 398917/18 del 24 luglio 2018 (Doc.4) (impugnato con il ricorso introduttivo)

E PER LA CONDANNA

dell'Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi da parte del ricorrente per mancata percezione dell'indennità corrisposta per l'incarico di Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana e per danno all'immagine ed alla reputazione specificato e quantificato nel presente ricorso


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Asi - Agenzia S.p.Aziale Italiana;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 marzo 2019 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso ritualmente notificato e depositato, il Prof. B ha impugnato il decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 31. 10.2018, con il quale il Ministro ha disposto la revoca, con effetto immediato, dell’incarico di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, conferito con decreto del 7 maggio 2018 e chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni patiti e patiendi.

Ha riferito: a) di essere professore di fisica generale di fama internazionale che, nel corso di oltre 30 anni di attività di ricerca sia come docente universitario che come incaricato di ricerca dell’INFN e del Centro TIFPA di Trento, ha svolto ricerche all’interno di collaborazioni scientifiche internazionali, prima nel capo della fisica sperimentale delle interazioni fondamentali agli acceleratori e negli ultimi venti anni nel settore spaziale: b) che nel 2014 è stato nominato presidente dell’ASI con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca per il primo mandato a seguito di un bando emesso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con valutazione dei candidati ad opera di una commissione internazionale di alto profilo identificata dal MIUR che ha individuato una rosa di cinque candidati;
c) per il secondo mandato è stato nominato presidente dell’ASI con decreto del Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca Registro decreti prot. N. 0000355 del 7.5.2018, a seguito della pubblicazione di un avviso di chiamata pubblica alla candidatura della presidenza dell’ASI del MIUR pubblicato il 1.2.2018 aperto alla partecipazione internazionale;
d) Inopinatamente con decreto prot. n. 000690 del 31.10.2018 il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha revocato con effetto immediato l’incarico conferito al Prof. R B di Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana attribuito con decreto del 7 maggio 2018 con conseguente cessazione di tutti gli effetti giuridici ed economici correlati all’incarico stesso.

Ha resistito in giudizio il MIUR chiedendo il rigetto del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti il Prof. B ha impugnato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 2018 di nomina del Prof. Benvenuti quale Commissario straordinario dell’Agenzia Spaziale Italiana e del dott. G C con funzioni di sub commissario, motivi iscritti anche con un autonomo ricorso (RG 2018/14012).

All’udienza pubblica del 19 marzo 2019 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

I primi tre motivi di censura, stante la loro intima connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Il ricorrente lamenta, infatti, la violazione e falsa applicazione delle regole che presidiano la legittimità del provvedimento amministrativo previste dalla l. n.241/1990 e, in particolare, la carenza e/o insufficienza di motivazione.

Sostiene, in particolare, che il provvedimento sarebbe privo di motivazione essendosi limitato a richiamare il passaggio del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato secondo cui “il potere di intervento “di cui all’art. 6 l. 15 luglio 2002 non necessita di una particolare e pregnante motivazione diversa dalla constatazione dei dati oggettivi richiamati dalla disposizione.

La censura è infondata.

Il potere attribuito da tale norma è di natura pubblicistica essendo basato sul presupposto che il nuovo Governo, o il Ministro suo componente, in quanto portatori di un indirizzo politico distinto da quello dell’Esecutivo precedente, possano ritenere di modificare la composizione degli organi di vertice di cui si tratta, essendo questi direttamente e immediatamente responsabili del perseguimento degli obiettivi determinati sulla base del detto indirizzo;
che, di conseguenza, l’atto di esercizio di tale potere è di “alta amministrazione”, poiché in funzione di collegamento tra indirizzo politico e attività amministrativa, ed è quindi caratterizzato da amplissima discrezionalità.

Come chiarito dal Consiglio di Stato in più occasioni (Cons. Stato sez. VI 22.11.2010 n. 8123) “ il potere di “intervento” di cui all’art.6, non necessita di una particolare e pregnante motivazione diversa da quella della esistenza di una nomina, che per il tempo ravvicinato alla fine della legislatura, implica, nella stessa considerazione della legge, la obiettiva inesistenza di una meditata e cosciente scelta fiduciaria imputabile al nuovo titolare del potere di indirizzo politico-amministrativo. Detta motivazione, in tale contesto di fiduciarietà e, quindi, di alta discrezionalità, ha come metro di espansione la ragionevolezza esteriore della eventuale ponderazione operata in concreto”.

Deve ritenersi, pertanto, adeguata la motivazione che richiami succintamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione a revocare il precedente incarico.

Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dalla difesa erariale, i presupposti di fatto del provvedimento impugnato, sono da rinvenirsi: nel richiamo alla data del provvedimento di nomina del prof. B e alle disposizioni istitutive dell’Ente mentre le ragioni giuridiche sono da ricercarsi nel parere dell’Avvocatura generale dello Stato i cui estremi sono indicati nelle premesse del provvedimento, che è reso disponibile, potendo lo stesso essere acquisito mediante istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca che, invece, non risulta essere stata presentata dal ricorrente.

Anche la motivazione per relationem è, del resto, comunemente ammessa alla luce dei principi generali di cui alla l. n. 241 del 1990, purchè: a) le ragioni dell’atto richiamato siano esaurienti – onde sia possibile desumere le ragioni in base alle quali la volontà dell’amministrazione si è determinata;
b) l’atto indicato al quale viene fatto riferimento, sia reso disponibile agli interessati;
c) non vi siano pareri richiamati che siano in contrasto con altri pareri o determinazioni rese all’interno del medesimo procedimento (cfr. ex plurimis Cons. giust. amm., 20 gennaio 2003, n. 31;
sez. VI, 24 ottobre 1995, n. 1201;
sez. IV, 7 marzo 1994, n. 204).

La censura, pertanto, deve essere respinta.

Con il quarto motivo il ricorrente ha dedotto violazione per mancata applicazione dell’art. 21 quinquies della l. n. 241/1990 che disciplina l’esercizio del potere di revoca e ne individua i presupporti per l’adozione.

La censura è infondata.

Anche in relazione a tale aspetto, la giurisprudenza, che questo Collegio condivide, in analoga vicenda, si è espressa affermando” né, per il secondo profilo, il Collegio ritiene evocabile per il caso in esame l’art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990, dovendosi ritenere che l’art. 6, comma 1, della legge n. 145 del 2002 è norma speciale, di disciplina di una fattispecie tipizzata di revoca fondata sul presupposto specifico della possibile modifica dell’indirizzo politico-amministrativo originata dal risultato della elezione del Parlamento, e nella quale non è previsto indennizzo a seguito della revoca stessa ”.

Con il quinto motivo di ricorso ha dedotto violazione degli artt. 4,7 e 10 bis della legge n. 241/1990 in quanto non è stato osservato né l’obbligo di avvio del procedimento né quello del preavviso di rigetto.

La censura è infondata.

Costituisce affermato principio ermeneutico la valorizzazione degli aspetti sostanziali dell’obbligo di avviso di procedimento, in forza del quale la violazione dell’art.

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