TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2025-01-28, n. 202500159
Ordinanza cautelare
24 gennaio 2024
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sentenza
28 gennaio 2025
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Testo completo
Pubblicato il 28/01/2025
N. 00159/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01816/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2023, proposto da
CL LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Virgilio Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, rappresentata e difesa dagli avvocati Giulia Ferrante, Valeria Battista, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AE OS, rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Gualtieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della deliberazione del Commissario Straordinario dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone del 4 ottobre 2023, n. 585, di «Conferimento incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Generale – Disciplina Medicina Interna - al Dr. OS AE» emessa in esecuzione degli esiti della selezione concorsuale giusto avviso pubblico bandito in data 9 febbraio 2023;
- del verbale–relazione della Commissione di valutazione del 26 settembre 2023 con la quale è stata definita la terna dei candidati idonei e relativa graduatoria, assegnando il primo posto al Dott. AE OS con il punteggio di 63,81;
- degli esiti della selezione concorsuale nella quale il ricorrente occupa il secondo posto con il punteggio di 58,30;
- nonché di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale, compresa la nota del 31 ottobre 2023, trasmessa a seguito di istanza in autotutela, con la quale l’ASP di Crotone ha comunicato di confermare le valutazioni emesse;
onde ottenere il maggiore e diverso punteggio spettante al ricorrente rispetto a quello assegnato per la valutazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e di AE OS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 dicembre 2024 il dott. Francesco Tallaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – Si controverte dell’attribuzione dell’incarico quinquennale di Direttore di Struttura Complessa di Medicina Generale – Disciplina Medicina Interna – dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Crotone, fatta con la deliberazione del Commissario Straordinario dell’azienda, meglio indicata in epigrafe, e confermata, dopo istanza di autotutela, con la nota del 31 ottobre 2023.
In particolare, la decisione ha rispecchiato gli esiti dei lavori della commissione di valutazione, che ha offerto al Commissario Straordinario la seguente lista di candidati secondo una graduatoria di merito per titoli e colloquio: AE OS, punti 63,81; CL LL, punti 58,30.
2. – Il secondo classificato, CL LL, si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, contestando l’esito della procedura sotto cinque specifici motivi, che saranno sintetizzati infra .
Hanno resistito l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone e AE OS, entrambi difendendo la correttezza del provvedimento, ma, prima ancora, contestando che la giurisdizione spetti a questo giudice amministrativo.
3. – Il ricorso è stato trattato all’udienza pubblica del 10 dicembre 2024, nel corso della quale la difesa del controinteressato ha rinunciato all’eccezione di difetto di giurisdizione, prendendo atto dell’orientamento giurisprudenziale nelle more consolidatosi.
4. – Ed infatti, a seguito delle modifiche che l’art. 20 l. 5 agosto 2022, n. 118, ha apportato all’art. 15 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in ordine alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, la giurisprudenza (cfr., in particolare, Cons. Stato, Sez. III, 18 ottobre 2024, n. 8344) ha ritenuto che il momento dominante ispirato a logica fiduciaria sia totalmente venuto meno, poiché la valutazione comparativa della commissione deve essere condotta «secondo criteri fissati preventivamente» e deve mettere capo ad una «graduatoria dei candidati» che vincola totalmente la scelta del direttore generale, la quale è destinata indefettibilmente a cadere sul «candidato che ha conseguito il miglior punteggio» .
Vi è, quindi, una vera e propria procedura concorsuale, aperta anche a dirigenti medici dipendenti di altre aziende sanitarie, che incardina la giurisdizione presso il giudice amministrativo.
5. – Ciò posto, prima di esaminare nel merito le singole censure, occorre precisare in linea generale che il sindacato del giudice nel valutare la legittimità di valutazioni frutto di discrezionalità tecnica, quali sono le valutazioni della commissione valutatrice, è pieno, penetrante, effettivo, ma non sostitutivo; dinanzi a una valutazione tecnica complessa il giudice può pertanto ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione al fine di verificare in modo puntuale, anche in riferimento alla regola tecnica adottata, la ragionevolezza, la logicità, la coerenza dell' iter logico seguito dall'autorità, senza però potervi sostituire un sistema valutativo differente da lui stesso individuato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 28 maggio 2024, n. 4719, che sviluppa esemplarmente il ragionamento; tra le tante, cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 20 dicembre 2022, n. 11091).
7. – Ebbene, il ricorrente, con il primo motivo, premesso in generale di essere stato penalizzato sia dalla mancata assegnazione del punteggio per alcuni titoli posseduti, nonostante la documentazione prodotta, sia dalla mancata corretta e idonea valutazione di altri titoli di un esame