TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-10-05, n. 202106252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VII, sentenza 2021-10-05, n. 202106252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202106252
Data del deposito : 5 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2021

N. 06252/2021 REG.PROV.COLL.

N. 02882/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2882 del 2020, proposto da
Co.Ge. Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Castellammare di Stabia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M A V, G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

– della nota prot. n. 53675 del 1° ottobre 2019, successivamente notificata, con la quale il Dirigente UTC di Castellammare di Stabia ha disposto l'annullamento in autotutela di una serie di titoli abilitativi, relativi all'intervento di ricostruzione realizzato dalla società ricorrente sull'area oggetto della sentenza TAR n. 663/98;

- nonché di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e consequenziale, comunque lesivo degli interessi della società ricorrente, tra cui, per quanto di ragione, la nota prot. n. 20963 del 18.3.2019, la relazione tecnica prot. n. 18264 del 6.4.2018 e relativi allegati;

- nonché, da ultimo e per quanto all'occorrenza, la nota prot. n. 32109 del 29.6.2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Castellammare di Stabia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 settembre 2021 il dott. Michele Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. La società ricorrente, in qualità di proprietaria dell’immobile sito nel Comune di Castellammare di Stabia fra via Plinio n. 47 e via Roma n. 42 - 52, è insorta avverso la nota prot. n. 53675 del 1° ottobre 2019, di annullamento in autotutela di una serie di titoli abilitativi, relativi all'intervento di ricostruzione realizzato dalla società ricorrente sull'area in oggetto.

1.1. Contesta in primo luogo l’erroneità dei presupposti di fatto (che si basano sulle risultanze grafiche degli allegati alle delibere del Commissario straordinario n. 13 e n. 14 del 2004), essendo per mera svista riportato un confine con la proprietà c.d. Benvenuto/Rossetti non corrispondente ai titoli vantati dai proprietari né allo stato deli luoghi, nonché l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio del potere di autotutela, ed in particolare l’insussistenza dei particolari motivi di interesse pubblico che dovrebbero sostenere il provvedimento di secondo grado, nonché l’assenza di motivazione in ordine al bilanciamento fra l’interesse pubblico e quello privato.

1.2. Si è costituito il Comune, che eccepisce la carenza di interesse al ricorso e chiede il rigetto dell’impugnazione.

1.3. Con ordinanza n. 2238 del 2020 il Collegio ha accolto l’istanza cautelare, con fissazione della trattazione del merito all’udienza del 29 settembre 2021, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

2. Il ricorso è meritevole di favorevole apprezzamento.

2.1. Innanzitutto occorre vagliare l’eccezione di tardività dell’impugnazione, secondo cui ci si troverebbe di fronte a provvedimenti che hanno consolidato i propri effetti per decorso del termine decadenziale e perentorio di 60 giorni contemplato per esperire la tutela caducatoria di annullamento.

L’assunto non è condivisibile.

L’atto provvedimentale finale ha avuto efficacia differita, poiché lo stesso è stato temporaneamente congelato dalla medesima amministrazione (in virtù della complessità dalla vicenda), di talché l’attualità della lesione (e la correlata decorrenza del termine di sessanta giorni per impugnare) si è verificata solo alla scadenza del termine di sospensione.

3. Nel merito la vicenda ruota intorno alle contestazioni mosse sulla realizzazione di un complesso costituito da corpi di fabbrica edificati in virtù di titoli abilitativi rilasciati in diversi momenti, coprenti un arco temporale che va dal p.d.c. n. 12/2004 al successivo n. 13/2012, passando per i pp.d.cc. n. 3/2008, n. 18/2009 e n. 13.2012.

Più in dettaglio, l'edificio con destinazione residenziale di cui al p.d.c. n. 18/2009, era stato assentito in ottemperanza alla sentenza n. 693/98 di questo Tribunale (attuata attraverso la delibera commissariale n. 14/2004 ratificata poi, in seno alla procedura di adeguamento del PRG al PUT, con la delibera di consiglio comunale n. 126/06), che aveva accolto il ricorso degli allora proprietari -compatibilmente con la sopravvenuta disciplina vincolistica di cui al PUT ex L.R. 35/1987- avverso il diniego di licenza edilizia del 1977. L'area da occupare con tale edificazione, definita “unità di spazio”, nella scheda urbanistica della citata delibera n. 14/2004, è stata identificata con l'intero lotto di cui alla sentenza n. 693/98, con specificazione che l'edificazione avvenisse, tra l'altro, in aderenza ai corpi di fabbricati posti sul confine di proprietà.

3.1. Giova rimarcare che, a seguito dell’ordine di riesame reso in fase cautelare, l’amministrazione comunale, con una valutazione autonoma (avendo dal punto di vista giurisdizionale il mero obbligo di ripronunciarsi), con delibera n. 15 del 2021 ha rettificato i confini erroneamente indicati nelle delibere del 2014, riconoscendo sostanzialmente la correttezza della ricostruzione in fatto ed in diritto effettuata dalla società ricorrente. Ed invero con il citato atto l’organo consiliare ha provveduto alla “... necessaria rettifica della perimetrazione del comparto sito in via Roma n. 42 – 52 / via Plinio n. 47, conformandosi in tal modo alla vigente legislazione in materia urbanistica ...”, così definitivamente sancendo l'esatta estensione delle due aree edificabili. D’altra parte la sostanziosa documentazione prodotta in giudizio dalla società ricorrente comprova in modo chiaro che la rappresentazione grafica degli allegati alla delibera del 2004 non era corretta.

Da tale nuovo presupposto (cioè la rettifica delle effettive risultanze fattuali), che avrebbe dovuto indurre l’amministrazione locale a revocare, quale conseguenza diretta ed immediata, l’atto di autotutela impugnato, discende, in modo piano, il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti e travisamento del fatto, come evocato dalla società ricorrente.

Ed invero non è revocabile in dubbio che l’impianto motivazione dell’atto di autotutela affonda le sue basi sulla discrasia esistente fra quanto deliberato nel 2004 ed i successivi titoli edilizi rilasciati a valle di tale atto. Una volta rettificatala delibera commissariale, ne deriva anche la conformità degli atti successivi e, per tale via, la mancanza di una illegittimità degli stessi (con il conseguente venir meno del presupposto principale per l’esercizio del potere di autotutela).

4. In virtù delle considerazioni esposte il ricorso deve trovare accoglimento, con il conseguente annullamento dell’atto impugnato.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

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