TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-09, n. 201505262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-04-09, n. 201505262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201505262
Data del deposito : 9 aprile 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 06328/2013 REG.RIC.

N. 05262/2015 REG.PROV.COLL.

N. 06328/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6328 del 2013, proposto da:
A P Italia Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F C e F C, con domicilio eletto presso F C in Roma, Via Lima n. 15;



contro

Comune di Anzio, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. F P, con domicilio eletto presso Edmondo Tomaselli in Roma, Via Piemonte n. 39/A;



nei confronti di

RT2 Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. P R, con domicilio legale – in carenza di elezione di domicilio nei termini di legge – presso la Segreteria del TAR del Lazio in Roma, Via Flaminia n. 189;



per l'annullamento,

previa sospensione,

- della nota del Comune di Anzio prot. n. 21181 del 20.05.2013, con cui è stato comunicato alla ricorrente “che non è possibile procedere in autotutela alla revoca delle autorizzazioni n. 416, n. 415, n. 414, n. 413 rilasciate il 20.06.2011, né tantomeno procedere al rilascio di nuove autorizzazioni a favore di codesta ditta fino alla relativa pianificazione territoriale da parte dell’Ente proprietario della strada”;

- delle autorizzazioni n. 416, n. 415, n. 414 e n. 413 rilasciate il 20 giugno 2011, tutte in favore di RT2 s.r.l. per l’installazione di diversi impianti pubblicitari sulla via Nettunense nel territorio del Comune di Anzio;

- dell’eventuale “prima procedura di revisione della cartellonistica stradale che vieta l’installazione in alcune zone del territorio comunale ed attiva spostamenti per tutti gli impianti non più conformi alle nuove disposizioni del C.d.S. e del regolamento comunale” citata nella nota di cui sopra;

- dell’eventuale provvedimento di rigetto delle istanze di autorizzazione A.P. Italia protocollate presso gli uffici comunali in data 4.12.2009, implicito negli atti gravati;

- di ogni altro atto precedente, successivo, connesso o coordinato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Anzio e di RT2 Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2015 il Consigliere Antonella Mangia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

Attraverso l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 20 giugno 2013 e depositato il successivo 3 luglio 2013, la ricorrente – in qualità di società operante fin dal 1964 “prevalentemente nel settore dell’installazione di impianti pubblicitari ed in particolare della cartellonistica stradale” - impugna:

- il provvedimento con cui, in data 20 maggio 2013, il Comune di Anzio ha respinto l’istanza dalla predetta presentata per chiedere e ottenere l’annullamento in autotutela delle autorizzazioni nn. 413-416 del 20 giugno 2011, rilasciate alla controinteressata, RT2 s.r.l., e, nel contempo, sollecitare il rilascio delle autorizzazioni dalla stessa richieste in data 27 novembre 2009;

- le già citate autorizzazioni nn. 413-416;

- ulteriori atti eventualmente adottati, comunque lesivi della propria situazione soggettiva, meglio indicati in epigrafe (quali eventuali e/o impliciti provvedimenti di rigetto delle istanze di autorizzazione di cui sopra).

In particolare, la ricorrente espone quanto segue:

- con istanza in data 27 novembre 2009 chiedeva al Comune di Anzio il rilascio dell’autorizzazione ad installare n. 9 impianti pubblicitari sulla SR n. 207 Nettunense;

- non avendo ricevuto riscontro, proponeva dinanzi al TAR il ricorso R.G. 7013/2010 avverso il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione, in esito al quale veniva emessa una sentenza di dichiarazione della cessata materia del contendere, avendo rappresentato il Comune di Anzio, nel corso del giudizio, l’esistenza della Delibera G.C. n. 193 del 2007, di sospensione “sine die” di tutte le domande di autorizzazione all’installazione di impianti pubblicitari sul territorio comunale “fino all’approvazione del Piano Generale sugli impianti pubblicitari”;

- ritenendo tale delibera lesiva della propria situazione soggettiva, la impugnava con il ricorso R.G. 11955/2010;

- a seguito dell’accesso ai documenti concesso all’Associazione Imprese Pubblicità Esterna (AIPE), veniva a conoscenza dell’avvenuto rilascio a favore della società RT2 di n. 4 autorizzazioni per l’installazione di impianti pubblicitari, avvenuto in riscontro di un’istanza risalente al 29 marzo 2011;

- anche in ragione della circostanza che il su indicato rilascio rendeva “inautorizzabili” alcuni impianti contemplati nell’istanza del 27 novembre 2009 “per contrasto delle norme sulle distanze”, con comunicazione del 24 aprile 2013 chiedeva al Comune di Anzio di procedere in autotutela all’annullamento delle autorizzazioni in questione;

- a tale istanza il Comune di Anzio forniva riscontro negativo con la nota del 20 maggio 2013, prot. 21181, confermando la sospensione del rilascio di nuove autorizzazione e affermando che “le autorizzazioni citate (n. 416, n. 415, n. 414, n. 413 del 20.06.2011) non rappresentano… nuovi titoli ma semplicemente una regolarizzazione di impianti esistenti che in virtù delle disposizioni impartite dovevano essere ricollocati in posizione diversa”.

Avverso quanto riportato in tale nota e le autorizzazioni rilasciate alla RT2 in essa menzionate la ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto:

1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA NAZIONALE SULL’IMPIANTISTICA PUBBLICITARIA DLT 15/11/1993, N. 507, ARTT. DA 1 A 37, ART. 23 DLT 30/04/1992, N. 285, NUOVO CODICE DELLA STRADA DEL REGOLAMENTO COMUNALE E ART. 53 DPR 495/1992 REGOLAMENTO DI ESECUZIONER ED ATTUAZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA STRADA. VIOLAZIONE DELLA DELIBERA DI G.C. N. 193 DELL’11.10.2007. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA’ DI ATTI DELLA MEDESIMA P.A. E DISPARITA’ DI TRATTAMENTO, in quanto sussiste un palese contrasto tra la delibera G.C. n. 193/2007, di sospensione di “ogni attività inerente il rilascio delle autorizzazioni all’installazione di cartelli pubblicitari”, e i provvedimenti rilasciati alla controinteressata, da intendere in termini di “nuovi provvedimenti autorizzatori” anche in ragione dell’assoluta carenza di riferimenti alla “presunte precedenti autorizzazioni esistenti”.

2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITA’, DIFETTO DI MOTIVAZIONE, GENERICITA’ E SVIAMENTO DELL’INTERESSE PUBBLICO, per la già indicata

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