TAR Potenza, sez. I, sentenza 2013-07-31, n. 201300439
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N. 00439/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00360/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 360 del 2006, proposto da:
P A R, rappresentato e difeso dall'avv. G M, con domicilio eletto in Potenza, c/o F.Filippini via Bonaventura.9;
contro
Regione Basilicata, in persona del Presidente p. t., rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Regione Basilicata, via V. Verrastro, Potenza;
per l'ottemperanza
esecuzione sentenza Tar Basilicata n. 348/04 del 20.5.2004
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Basilicata - Potenza;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 il dott. Michele Perrelli e udito l’Avv.to M B;
Con Sentenza n. 348 del 20 maggio 2004 questo TAR ha annullato i provvedimenti del Presidente della Giunta regionale con i quali era stato negato l’inquadramento del P A R nei ruoli speciali regionali previsti dall’art. 12 della L. 730 del 28.10.1986.
Con il presente ricorso, nell’inerzia dell’Amministrazione, si chiede l’adempimento dell’obbligo della Regione Basilicata di conformarsi al giudicato.
La Regione, ricevuta la notifica del ricorso ha deliberato (D.G.R. n. 1920/2006) di indire concorso riservato di idoneità in favore del ricorrente, ha costituto apposita Commissione e si sono svolte le prove previste con esito favorevole per il candidato.
Quindi è stato stipulato contratto individuale di lavoro tra la Regione Basilicata ed il Sig. Antonio Roberto Paglialonga.
Alla Camera di Consiglio di trattazione del ricorso il difensore della Regione Basilicata ha depositato istanza di estinzione del ricorso per cessata materia del contendere, con adesione del difensore del ricorrente anche per la compensazione delle spese di giudizio.
Non resta al Tribunale che prenderne atto sotto forma di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, con rifusione del C.U. versato a carico della Regione.