TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400228

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-22, n. 202400228
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400228
Data del deposito : 22 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/03/2024

N. 00228/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00336/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 336 del 2023, proposto dalla sig.ra -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. V B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;
Prefettura di Reggio Calabria, in persona del Prefetto p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

Comune di Reggio Calabria, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A P D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia:

- dell'informazione antimafia prot. n. 57109 del 17.05.2023 emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria;

- dell'ordinanza del Comune di Reggio Calabria – Settore Sviluppo Economico, Cultura Turismo prot. n. -OMISSIS- del 23/05/2023 recante l'immediato divieto di prosecuzione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande e contestuale revoca delle relative autorizzazioni amministrative;

- di tutti gli atti presupposti, conseguenti e/o connessi ivi richiamati;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, della Prefettura di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Roberta Mazzulla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso tempestivamente notificato e depositato, la sig.ra -OMISSIS-, titolare dell’omonima ditta individuale, esercente l’attività di ristorazione-pizzeria in Reggio Calabria, Via -OMISSIS- (località -OMISSIS-) con insegna “ -OMISSIS-” , ha chiesto l’annullamento dell’informazione antimafia prot. n. 57109 del 17.05.2023, adottata dal Prefetto di Reggio Calabria, e della conseguenziale ordinanza n. -OMISSIS- del 23/05/2023 con la quale il Comune di Reggio Calabria ha ordinato l’immediata cessazione dell’attività di impresa, nel contempo revocando le relative autorizzazioni commerciali.



2. La Prefettura di Reggio Calabria ha ritenuto sussistere un attuale e concreto pericolo di condizionamento dell’impresa ricorrente da parte delle famiglie di ‘ndrangheta -OMISSIS- e -OMISSIS-, federate ed entrambe radicate nel locale di -OMISSIS- di Reggio Calabria.

Ciò sulla scorta di un complesso quadro indiziario appresso sintetizzato, siccome desunto dalle note n. 01260/13-10 del 5/3/2022 e n. 01260/13-7 del 10/12/2022 del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria e n. Q2.2/23/CA del 16/5/2023 della Questura di Reggio Calabria, richiamate per relationem nel corpo della gravata interdittiva:

a) stretti vincoli parentali “acquisiti” dalla sig.ra -OMISSIS-, avente pregiudizi per frode nell’esercizio del commercio, con il marito convivente della stessa, sig. -OMISSIS-, fratello dei più noti sig.ri -OMISSIS- (già latitante e destinatario di ergastolo, deceduto), -OMISSIS- e -OMISSIS-, entrambi detenuti per reati associativi al momento dell’adozione del provvedimento, e -OMISSIS- (avente pregiudizi per omicidio volontario e destinatario di sequestro di beni), tutti ritenuti intranei - il primo, -OMISSIS-, in qualità di vertice - della potente famiglia di ‘ndrangheta denominata, per l’appunto, cosca -OMISSIS-;

b) gravi pregiudizi penali a carico del marito della sig.ra -OMISSIS-, condannato, all’esito del rito abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria con sentenza n. 16.07.2012, per il reato di cui all'art. 416 bis, comma 2 c.p., “ quale dirigente ed organizzatore dell'articolazione territoriale dell'associazione di tipo mafioso ed armata indicata in premessa, in particolare, ha svolto e svolge attività di supporto alle azioni criminali della cosca forte del rapporto di parentela con il capo assoluto -OMISSIS-, che durante la guerra di mafia ha sostituito in presenza di impedimenti di vario genere” e, successivamente, assolto con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria n. -OMISSIS- del 15.09.2014;
già sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S., destinatario di confisca di beni (annullata) e tratto in arresto, sulla scorta di gravi indizi di colpevolezza, in applicazione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-/2011 O.C.C. adottata nell’ambito del procedimento penale denominato “ -OMISSIS- ” (n. -OMISSIS- R.G.N.R. D.D.A.). Il sig. -OMISSIS- è, inoltre, zio del sig. -OMISSIS-, detenuto al momento dell’adozione dell’interdittiva, per gravi reati anche associativi di stampo mafioso, nonché del sig. -OMISSIS-, destinatario di informativa interdittiva adottata in data 1.08.2017 e di altri soggetti variamente pregiudicati/controindicati;

c) il coinvolgimento personale del marito della ricorrente nell’impresa interdetta, tanto da far ritenere che lo stesso sia l’effettivo titolare o, comunque, il co-gestore di fatto dell’attività di ristorazione in esame. Ciò sulla scorta non soltanto del quadro indiziario (cd. gravi indizi di colpevolezza) acquisito nel corso dei procedimenti penali che hanno visto coinvolto il sig. -OMISSIS- ma anche delle risultanze della più recente attività ispettiva svolta da personale del Comando provinciale Carabinieri di Reggio Calabria. In particolare, nel corso della suddetta attività, effettuata in data 4.12.2022, i militari hanno rivenuto presso i locali del -OMISSIS- proprio il sig. -OMISSIS-, il quale ha palesato il ruolo attivo dallo stesso svolto della conduzione dell’impresa formalmente intestata alla moglie, rappresentando di avere personalmente iniziato i lavori relativi alla costruzione del ristorante nell’anno 1996 e di essersi dovuto fermare, fino al 2006, in conseguenza del sopravvenuto sequestro del cantiere, disposto per ragioni afferenti alla regolarità edilizia dell’immobile;

d) stretti vincoli parentali “diretti” della ricorrente, avuto particolare riguardo a quello intercorrente con il fratello, sig. -OMISSIS-, gravemente pregiudicato anche per associazione a delinquere di stampo mafioso, il quale è suocero del sig. -OMISSIS-, reggente della cosca di ‘ndrangeta -OMISSIS- stanziata anch’essa nel locale di -OMISSIS- e federata alla cosca -OMISSIS-. La sig.ra -OMISSIS- è, altresì, imparentata, a vario titolo, con altri soggetti annoveranti significativi pregiudizi per associazione di tipo mafioso e sorvegliati speciali di P.S.;

e) controlli di polizia con soggetti controindicati/pregiudicati anche per reati di ‘ndrangheta a carico del figlio della ricorrente, sig. -OMISSIS- il quale risulta titolare dell’impresa individuale “ -OMISSIS-” , ubicata sempre in località -OMISSIS-, mai avviata.



3. La ricorrente ha, dunque, impugnato i provvedimenti in epigrafe, affidando il gravame ai motivi di diritto appresso sintetizzati e raggruppati per censure omogenee.

- “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 85 e 91 del D.l.gs. n.159/2011”;

- “Violazione o false applicazione del decreto legislativo n.159/2011 - insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione dell’interdittiva impugnata – insufficienza del mero legame parentale - eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà ed illogicità manifesta – difetto di motivazione – travisamento dei fatti – inattualità”;

La Prefettura di Reggio Calabria, nell’esprimere la valutazione interdittiva in contestazione, avrebbe esteso la sua “indagine” a soggetti ulteriori e diversi dalla titolare dell’impresa individuale, odierna ricorrente - del tutto scevra da pregiudizi penali così come da frequentazioni/contatti con soggetti pregiudicati, ivi inclusi i parenti - con ciò violando le disposizioni normative di cui agli artt. 85 e ss. D.lgs. n. 159/2011.

Siffatta valutazione interdittiva sarebbe stata, comunque, adottata a valle di una istruttoria incompleta ed imprecisa disvelata dalla predisposizione di una motivazione apodittica e stereotipata. Gli elementi acquisiti nel corso del procedimento, sostanzialmente coincidenti con i meri vincoli parentali della ricorrente, ex se insufficienti, sarebbero stati travisati quanto al loro preteso valore sintomatico di un possibile condizionamento da parte della cosca -OMISSIS-, specie in considerazione dell’incensuratezza del marito della ricorrente oramai quasi ottantenne, distante dalla famiglia d’origine, per disaccordi maturati nel corso degli anni, il quale non si sarebbe mai occupato della gestione dell’impresa, limitandosi, al pari del figlio Antonio, a coadiuvarla “occasionalmente”.

Tenuto conto di quanto sopra, la valutazione interdittiva operata dalla Prefettura di Reggio Calabria sarebbe inficiata da manifesta illogicità ed irragionevolezza, in quanto supportata da un quadro indiziario complessivamente carente, lacunoso ed erroneo, come tale inidoneo a supportare il giudizio probabilistico circa l’esistenza di un attuale e concreto pericolo di condizionamento mafioso. Ciò tanto più in ragione del fatto che l’impresa ha fin qui pacificamente operato senza alcuna contestazione da parte della pubblica autorità.

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