TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-07-14, n. 201608144

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2016-07-14, n. 201608144
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608144
Data del deposito : 14 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02060/2013 REG.RIC.

N. 08144/2016 REG.PROV.COLL.

N. 02060/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2060 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: P F, rappresentato e difeso dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Roma, Via Caltagirone, 15;

contro

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, rappresentata e difesa secondo legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

R T, L V, F V, C G, F A, rappresentati e difesi dagli avv.ti A R, Filippo Satta, Alberto Romano, con domicilio eletto presso Filippo Satta in Roma, Foro Traiano, 1/A;
E T, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele Izzo e Diego Vaiano, con domicilio eletto presso Diego Vaiano in Roma, Lungotevere Marzio, 3;
A L, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso Francesco Saverio Marini in Roma, Via dei Monti Parioli, 48;
D C, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Cerulli Irelli, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, Via Dora, 1;
C S M, rappresentato e difeso dall'avv. Alberto Zito, con domicilio eletto presso Alberto Zito in Roma, piazza San Lorenzo in Lucina, 26;
L F P, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Martino, con domicilio eletto presso Claudio Martino in Roma, Via Antonio Gramsci, 9;
M V F, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenio Picozza, con domicilio eletto presso Eugenio Picozza in Roma, Via San Basilio, 61;
L C, rappresentato e difeso dall'avv. Luisa Torchia, con domicilio eletto presso Luisa Torchia in Roma, viale Bruno Buozzi, 47;
Domenico S, rappresentato e difeso dall’avv. Claudio Rossano, con domicilio eletto presso Claudio Rossano in Roma, via Nizza, 59;
Claudio De Fiores, Concetta Brescia Morra, Andrea Barenghi, Pia Acconci, Andrea Sereni;
Bruno Romano, presidente della Commissione;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

deldecreto rettorale n.4740 del 19 dicembre 2012, pubblicato il successivo 20 dicembre 2012, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di posti di Professore di II fascia, limitatamente alle cinque posizioni previste per le scienze giuridiche, area CUN 12, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, quali in particolare il bando, la delibera di nomina della Commissione di valutazione e i relativi verbali,

dell’atto del 26 febbraio 2013 di assegnazione delle risorse per la chiamata a Professore di II fascia dei Sigg.ri M V F, A L, C S M, Domenico Rocco S, della chiamata a cattedra del 27 febbraio 2013 del Sig. A L, delle note del 27 marzo 2013 dei singoli componenti della Commissione di conferma della non inseribilità dei n.37 candidati di cui all’elenco C nelle graduatorie A e B dei chiamabili a cattedra, impugnati con motivi aggiunti depositati il 25 giugno 2013,

degli atti dell’Università di chiamata, di nomina e di presa servizio dei Sigg.ri F e S M e di chiamata e nomina del Sig. S,impugnati con motivi aggiunti depositati il 2 gennaio 2014,

di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente,

per la condanna

dell’Amministrazione al risarcimento del danno conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti i motivi aggiunti ed i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dei Sigg.ri R T, L V, F V, C G, F A, E T, A L, D C, C S M, L F P, M V F, L C, Domenico S;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 aprile 2016 il dott. S L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

Il Sig. Fabbio Philipp, Professore associato di diritto commerciale (IUS04) presso l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, aspirante ad analogo posto presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, impugnava il decreto rettorale di quest’ultima Università n.4740 del 19 dicembre 2012, pubblicato il successivo 20 dicembre 2012, di approvazione degli atti della procedura selettiva per la copertura di posti di Professore di II fascia, limitatamente alle cinque posizioni previste per le scienze giuridiche area CUN 12, unitamente agli atti presupposti, connessi e conseguenti, quali in particolare il bando, la delibera di nomina della Commissione di valutazione e i relativi verbali, deducendo la violazione degli artt.18, comma 1, 29, comma 9 della Legge n.240 del 2010, degli artt.2, 3, 5 del Regolamento per il reclutamento, dell’art.8, comma 1i dello Statuto, degli artt.3, 97, comma 1 Cost. nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta e disparità di trattamento, in subordine la violazione dell’art.3 Cost., dell’art.5, commi 2, 3 del bando e l’eccesso di potere per disparità di trattamento, travisamento dei fatti, illogicità, carenza di istruttoria, in ulteriore subordine la violazione dell’art.3 Cost., dell’art.3, comma 2l del Regolamento per il reclutamento, degli artt.2, comma 2, 5, commi 2, 3 del bando, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, in via ancora gradata la violazione dell’art.3 Cost., degli artt.18, comma 1, 29, comma 9 della Legge n.240 del 2010, dell’art.3, comma 2a del Regolamento per il reclutamento, dell’all.A del Bando, in ultimo subordine la violazione dell’art.97, comma 1 Cost., dell’art.7, comma 2 del Regolamento per il reclutamento, dell’art.7, comma 2 del bando, l’eccesso di potere per illogicità e disparità di trattamento.

Il ricorrente in particolare ha fatto presente che il bando era illegittimo perché non preceduto dalla necessaria delibera del Dipartimento, quale struttura preposta a manifestare le esigenze didattiche di reclutamento, che non vi erano ragioni di urgenza e che in ogni caso non poteva essere giustificato il sovvertimento della procedura di legge;
che inoltre non erano stati specificati, per i posti messi a concorso, il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare.

L’interessato ha inoltre segnalato che nessuno dei componenti della Commissione di valutazione (B R IUS/20 filosofia del diritto, O C IUS/11 diritto canonico e ecclesiastico, S A IUS/05 diritto pubblico dell’economia, A C IUS18 diritto romano e diritti dell’antichità, G P IUS/13 diritto internazionale) apparteneva al suo settore concorsuale o al suo settore scientifico-disciplinare IUS/04 diritto commerciale e che nemmeno era stato ritenuto di dover consultare esperti esterni di IUS/04.

Venivano inoltre formulate in via subordinata una serie di censure che riguardavano, in successione, la diversità di valutazione dei titoli dei candidati, l’introduzione di criteri di valutazione da parte della Commissione, l’inclusione di alcuni concorrenti in una graduatoria B (con giudizio di ottimo e a chiamata eventuale) e in un elenco C (con giudizio positivo, ma allo stato non chiamabili), l’approvazione delle sole graduatorie A e B.

Il ricorrente richiedeva inoltre la condanna dell’Amministrazione al risarcimento dei danni morali e patrimoniali, per essere stato inserito nell’elenco C, per non essere stato inoltre fissato un termine per la definizione della posizione degli inclusi in detto elenco, per non aver in ultimo potuto esercitare il diritto all’insegnamento e all’attività di ricerca presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, quantificandoli in via equitativa in €50.000,00.

L’Amministrazione universitaria si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, deducendo con successiva memoria in rito l’irricevibilità dell’impugnativa del bando per tardività e nel merito l’infondatezza della stessa, segnalando l’urgenza della procedura, dettata dalla necessità di non perdere i fondi assegnati per il reclutamento.

Si costituivano in giudizio, quali controinteressati, i Sigg.ri R T, L V, F V, C G, E T, A L, D C, C S M;
gli stessi deducevano in rito l’irricevibilità del gravame avverso il bando per tardività (C, Tassi, Tiscini, Valente, Vallocchia, Gamba, L), la sua inammissibilità per l’insindacabilità nel merito dei giudizi e per l’omessa notifica del medesimo agli inclusi nell’elenco C e ai candidati di tutte le altre aree CUN nonché per difetto di interesse, non sussistendo la certezza di un rinnovo della procedura, ove annullata, in quanto straordinaria (Tassi), l’inammissibilità del gravame parimenti per difetto di interesse, perché in caso di accoglimento dello stesso il ricorrente sarebbe rimasto nell’elenco dei non chiamabili (L);
veniva inoltre sostenuta l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con ulteriore memoria il Soggetto pubblico ribadiva i propri assunti.

Il ricorrente poi impugnava con motivi aggiunti l’atto del 26 febbraio 2013 di assegnazione delle risorse per la chiamata a Professore di II fascia dei Sigg.ri M V F, A L, C S M, Domenico Rocco S, la chiamata a cattedra del 27 febbraio 2013 del Sig. A L, le note del 27 marzo 2013 dei singoli componenti della Commissione di conferma della non inseribilità dei n.37 candidati di cui all’elenco C nelle graduatorie A e B dei chiamabili a cattedra, riproducendo in sostanza le censure contenute nel ricorso introduttivo e deducendo il vizio di illegittimità derivata dagli atti presupposti;
veniva censurata in ulteriore subordine la violazione dell’art.97, comma 1 Cost., dell’art.7, comma 3 del Regolamento per il reclutamento, dell’art.7, comma 2 del bando, dell’art.3, comma 1 della Legge n.241 del 1990, l’eccesso di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, della contraddittorietà, dell’illogicità e della disparità di trattamento, non essendoci stata, per le note di conferma - assunte in carenza di istruttoria e di motivazione - riunione collegiale tra i commissari, e per il resto non essendo previsto dalla normativa di settore un elenco C, comunque incompleto;
era riaffermata in ultimo la pretesa risarcitoria.

Il 1° marzo 2013 nel frattempo prendevano servizio i Sigg.ri S M e F.

Con memorie l’Università e i controinteressati L e C controdeducevano nel merito ai motivi aggiunti.

Si costituivano in giudizio, quali ulteriori controinteressati, per il rigetto delle impugnative, i Sigg.ri F A, L F P, M V F.

La controinteressata F ribatteva alle impugnative, deducendo in rito l’irricevibilità del gravame avverso il bando per tardività e l’inammissibilità delle stesse per la mancata contestazione in giudizio del decreto rettorale n.725 del 28 febbraio 2013 di sua nomina a Professore di II fascia in diritto amministrativo presso “La Sapienza” e la conseguente nota di presa servizio in data 1° marzo 2013.

Con ulteriore memoria i Sigg.ri Tiscini, Valente, Vallocchia, Gamba e A deducevano in rito l’inammissibilità dei motivi aggiunti, per difetto di interesse, non recando alcuna utilità al ricorrente l’eventuale annullamento delle note del 27 marzo 2013 dei singoli commissari;
i motivi aggiunti venivano contestati anche nel merito, come parimenti concludevano anche i controinteressati S M, Tassi e C.

Con memoria la parte ricorrente ribatteva alle eccezioni di rito e riaffermava le proprie censure.

Seguivano le repliche dei Sigg.ri S M, Tassi e dello stesso ricorrente.

Con ulteriori motivi aggiunti l’interessato impugnava gli atti dell’Università di chiamata, di nomina e di presa servizio dei Sigg.ri F e S M e di chiamata e nomina del Sig. S, ribadendo le censure contenute nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti e confermando la richiesta di condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.

Seguivano le costituzioni in giudizio dei controinteressati, Sigg.ri L C e Domenico S, per il rigetto delle impugnative.

Il Soggetto pubblico con memoria ribadiva i propri assunti in rito e nel merito.

Nel frattempo la Sig.ra A veniva nominata, con decreto rettorale n.1207 del 17 aprile 2015, Professore di II fascia in diritto costituzionale presso “La Sapienza”, in esito a procedura concorsuale a n.1 posto, bandita nel 2008.

Il Sig. C inoltre comunicava che, nelle more del giudizio, veniva chiamato come Professore di I fascia presso l’IMT di Lucca, con conseguente presa di servizio, chiedendo quindi di essere estromesso dal giudizio medesimo, per difetto di legittimazione passiva.

Con ulteriori memorie l’Amministrazione segnalava tra l’altro l’inammissibilità del gravame per difetto di interesse, risultando inserito il ricorrente nell’elenco dei chiamabili.

I controinteressati riaffermavano altresì le loro tesi difensive, deducendo in particolare la Sig.ra F in rito l’irricevibilità, per tardività, dell’impugnativa del suo decreto di nomina del 28 febbraio 2013, con conseguente presa di servizio del 1° marzo 2013 e la Sig.ra A l’estromissione dal giudizio per difetto di legittimazione passiva, essendo stata chiamata in servizio, quale Professore di II fascia, all’esito di una distinta procedura concorsuale.

Con memoria il ricorrente ribadiva i propri assunti.

Seguivano le repliche del controinteressato S M e del ricorrente medesimo, il quale richiedeva lo stralcio dal fascicolo di causa degli atti depositati dall’Università in data 22 dicembre 2015, perché prodotti senza il patrocinio del difensore e tardivamente, ex art.73 c.p.a..

Con ordinanza n.1690 del 2016 il Tribunale disponeva incombenti a carico dei controinteressati S M e C per la ricostruzione del fascicolo d’ufficio, a cui i medesimi fornivano successivo riscontro.

Nell’udienza del 20 aprile 2016, nel corso della quale il legale della Sig.ra F chiedeva l’estromissione dal giudizio perché la chiamata in servizio dell’assistita era stata impugnata tardivamente, la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.

Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione resistente e dai controinteressati.

Va in particolare respinta, perché infondata, l’eccezione di irricevibilità, per tardività, dell’impugnativa del bando, giacchè risultano contestate sue clausole, non ad escludendum, divenute lesive solo all’esito, non favorevole, della procedura in esame (cfr. TAR Lazio, III, n.5791 del 2015, Cons. Stato, VI, n.2662 del 2016, TAR Lazio, III, n.10952 del 2013).

Risulta parimenti destituita di fondamento e dunque da rigettare l’eccezione di inammissibilità del gravame per mancata notifica dello stesso agli altri candidati inclusi nell’elenco C, che non è una graduatoria (cfr. deposito del 15 maggio 2013 dell’Amministrazione), dovendosi gli stessi essere considerati semmai cointeressati, e ai partecipanti per tutte le altre aree CUN, trattandosi di procedure distinte (cfr. bando, all.2 al ricorso).

Va ancora respinta, siccome infondata, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse - non sussistendo la certezza di un rinnovo della procedura, ove annullata, in quanto straordinaria -, atteso che dovrebbero comunque essere assegnati, mediante nuovo procedimento, i posti rimasti scoperti, in ragione del suddetto eventuale annullamento.

Da respingere del pari l’eccezione di inammissibilità dell’impugnativa per difetto di interesse - permanendo il ricorrente nell’elenco dei non chiamabili anche in caso di accoglimento della stessa, considerate le valutazioni effettuate dalla Commissione -, giacchè l’assunto è sprovvisto di fondamento, anche in considerazione delle censure di merito formulate dall’interessato proprio sulla composizione e la condotta di detta Commissione.

Va ancora rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso e dei primi motivi aggiunti - per la mancata contestazione in giudizio del decreto rettorale n.725 del 28 febbraio 2013 di nomina della Sig.ra F a Professore di II fascia in diritto amministrativo presso “La Sapienza” e la conseguente nota di presa servizio in data 1° marzo 2013 -, dal momento che i suindicati atti venivano impugnati con i secondi motivi aggiunti.

Va altresì respinta, perché infondata, l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse dei primi motivi aggiunti - non recando alcuna utilità al ricorrente l’eventuale annullamento delle note del 27 marzo 2013 dei singoli commissari - giacchè, come evincibile dagli atti impugnati e dai vizi dedotti in via principale con il ricorso introduttivo, l’intendimento principale del ricorrente è volto al rinnovo della procedura per la riassegnazione dei posti de quibus.

Da respingere perché infondata è l’eccezione di inammissibilità del gravame per difetto di interesse - risultando inserito il ricorrente nell’elenco dei chiamabili -, giacchè l’elenco C, ove risulta incluso l’interessato, è proprio l’elenco dei non chiamabili (cfr. all.1 al ricorso e all.46-50 ai primi motivi aggiunti).

Va respinta l’eccezione di irricevibilità, per tardività, dell’impugnativa del decreto di nomina del 28 febbraio 2013 della controinteressata F, con conseguente presa di servizio del 1° marzo 2013, risultando il suddetto assunto sprovvisto di supporto probatorio;
ne discende che va respinta dunque anche la richiesta di estromissione dal giudizio formulata dal legale della Sig.ra F nel corso dell’udienza.

Vanno di contro accolte le domande di estromissione dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva, dei Sigg.ri C e A, giacchè gli stessi risultano vincitori di posti a cattedra, con relativa presa di servizio, all’esito di distinte procedure (cfr. deposito C del 17 dicembre 2015, deposito A del 17 dicembre 2015).

Nel merito il ricorso introduttivo è fondato e va pertanto accolto per le ragioni di seguito esposte.

Invero è necessario evidenziare al riguardo che il bando per la procedura selettiva non è stato preceduto dalla delibera del Dipartimento, quale struttura preposta a manifestare le esigenze didattiche di reclutamento, in aperta violazione dell’art.2 del relativo Regolamento (cfr. all.32 al ricorso).

Non vi è traccia poi, in atti precedenti al bando, delle asserite ragioni di urgenza che avrebbero indotto l’Amministrazione a sovvertire il procedimento come disciplinato dalla normativa, per non perdere i fondi in dotazione;
in realtà soltanto mesi dopo l’indizione della procedura, nella delibera del Senato accademico del 21 febbraio 2012, relativa ai criteri di formazione delle commissioni di valutazione, vi si trova un fugace accenno, ma con limitato riferimento alla mancata individuazione dei settori scientifico-disciplinari (cfr. all.5 al ricorso);
e anzi nella ministeriale del 28 dicembre 2011 si fa menzione della possibilità di proroghe per l’utilizzo delle risorse (cfr. all.33 al ricorso ed anche TAR Lazio, III, n.5791 del 2015, Cons. Stato, VI, n.2662 del 2016, TAR Lazio, III, n.10952 del 2013).

Occorre inoltre rilevare che nel predetto bando veniva fatto generico riferimento all’area 12 scienze giuridiche, di cui al D.M. 336 del 2011 (cfr. all.2 al ricorso);
che pertanto non venivano ivi individuati i posti messi a concorso con specifico riferimento al settore concorsuale ed al settore scientifico-disciplinare, in chiaro contrasto con l’art.3 del Regolamento per il reclutamento, emesso secondo l’art.18 della Legge n.240 del 2010 (cfr. all.32 al ricorso e ancora TAR Lazio, III, n.5791 del 2015, Cons. Stato, VI, n.2662 del 2016, TAR Lazio, III, n.10952 del 2013).

Giova altresì evidenziare che nessuno dei componenti della Commissione di valutazione (B R 12/H-12/H3-IUS/20 filosofia del diritto, O C 12/C-12/C2-IUS/11 diritto canonico e ecclesiastico, S A 12/E-12/E3-IUS/05 diritto pubblico dell’economia, A C 12/H-12/H1-IUS18 diritto romano e diritti dell’antichità, G P 12/E-12/E1-IUS/13 diritto internazionale) apparteneva al suo settore concorsuale 12/B1 (ove compreso IUS/04 diritto commerciale) e neanche al macrosettore 12/B, ex all.A del D.M. n.336 del 2011 (poi D.M. n.159 del 2012);
che pertanto l’art.

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