TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-28, n. 202403983

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-28, n. 202403983
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202403983
Data del deposito : 28 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/02/2024

N. 03983/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05165/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5165 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
D A S, F A, A B, P B, D B, D B, G C, G C, D C, P C, A C, A C, R C, C C, A C, C C, M C, Maria Olga D'Angelo, Martina D'Avolio, S D M, V D M, A D S, L E K, R F, L G, D G, A B G, A G, D G C, F R A G, E G, A I, V I, P L M, R L Rocca, Alessandro Lino, Silvia L, Salvatore M, Giulia Marra, Bruno Marrara, Cosimo Mattesi, Raffaele Mazzei, Floriana Micieli, Alessio M, Matteo Paulon, Luigi Petrella, Bohdan Petrunyk, Stefano Pigoli, Fabiana Pistelli, Cristiano Romanini, Rocco Rosciano, Andrea Rossano, Francesco Ruscica, Francesco Saladino, Emiliano S, Gabriele Scapolan, Silvia Scarpino, Serena Anna Schito, Tiziano Selvaggio, Gianluca Teodoro Sergente, Sofia Serra, Federica Simeone, Ennio Solimene, Andrea Sulis, Davide T, Marianna Tonziello, Giuseppe Trombatore, Erind T e Fabrizio Zangrilli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Alessia D T, rappresentata e difesa dagli avvocati Giacomo Romano, Arianna Coppola e Antonio Zimbardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



e con l'intervento di

ad adiuvandum :
F N, rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari anche monocratiche,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo :

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 15 marzo 2019, n. 21, con il quale è stato avviato il procedimento finalizzato all'assunzione di n. 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, comma 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato nella G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40;

- del decreto n. 333-B/12D.3.19 del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 19 aprile 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 23 marzo 2019, n. 32, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei soggetti interessati al predetto procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1 e 2 al predetto decreto;

- ove occorra, del Decreto ministeriale del 13 luglio 2018 n. 103, recante le norme per l'individuazione dei limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 settembre 2018, n. 208, nella parte in cui prevede, quale requisito di partecipazione al concorso per il ruolo di agente, il non aver compiuto il ventiseiesimo anno di età;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 18 e il 24 giugno 2019 :

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, pubblicato nella G.U.R.I. del 7 giugno 2019, n. 45, con il quale è stata disposta la convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, interessati al procedimento finalizzato all'assunzione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato nonché, specificamente, degli elenchi di cui agli Allegati 1, 2 e 3 al predetto decreto;

per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 20 agosto 2019 e l’11 ottobre 2019 :

- del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/23922, pubblicato in G.U.R.I. del 13 agosto 2019, n. 64, per l'avvio al corso di formazione di 1.851 allievi agenti della Polizia di Stato, selezionati tramite la procedura di assunzione prevista dall'art. 11, comma 2-bis, del decreto-legge n. 135/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 12/2019 e, specificamente, dell'elenco degli aspiranti in possesso dei requisiti per l'assunzione nonché dell'elenco degli aspiranti da avviare al corso di formazione (allegati 1 e 2);

nonché per il riconoscimento

dello status di “idoneo” dei ricorrenti in conseguenza del superamento della prova scritta di esame del concorso per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato, di cui all'art. 1, co. 1, lett a), del decreto del Capo della Polizia del 18 maggio 2017, pubblicato in G.U.R.I. del 26 maggio 2017, n. 40;

e la condanna ex art. 30 c.p.a.

al risarcimento del danno in forma specifica mediante l'adozione del relativo provvedimento di ammissione dei ricorrenti alla prosecuzione dell'iter selettivo nonché, ove occorra e in via subordinata, al pagamento del danno per perdita di chance, con interessi e rivalutazione, come per legge;

anche previa declaratoria di illegittimità costituzionale

dell'art. 11, co. 2-bis, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante « Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione », convertito, con modificazioni, dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. La legge 11 febbraio 2019, n. 12, nel convertire, con modificazioni, il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, ha introdotto il comma 2- bis dell’articolo 11, con il quale è stata « autorizzata l’assunzione di allievi agenti della Polizia di Stato, nei limiti delle facoltà assunzionali non soggette alle riserve di posti di cui al citato articolo 703, comma 1, lettera c), e nel limite massimo di 1.851 posti, mediante scorrimento della graduatoria della prova scritta di esame del concorso pubblico per l'assunzione di 893 allievi agenti della Polizia di Stato (provenienti dalla vita civile), bandito con decreto del 18 maggio 2017 » limitatamente ai candidati in possesso, al 1 gennaio 2019, dei nuovi requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, (che ha modificato l'art. 6, d.P.R.24 aprile 1982, n. 335), ovvero del diploma di istruzione secondaria e dell'età anagrafica non superiore ai 26 anni, salva l'elevazione fino ad un massimo di tre anni per il servizio militare prestato.

2. Con Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento Pubblica Sicurezza, n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, pubblicato in G.U.R.I. 4° serie speciale Concorsi ed esami il 15 marzo 2019, l’amministrazione ha avviato la procedura per l'assunzione di n. 1.851 allievi agenti, autorizzata del predetto articolo 11, comma 2- bis , procedendo alla convocazione dei soggetti che avevano riportato una votazione compresa tra 9,50 e 8,875 decimi.

3. Con l’atto introduttivo del giudizio i ricorrenti – che avevano partecipato alla procedura bandita nel 2017 e avevano superato la prova scritta con un punteggio compreso tra 6 e 8,875 – hanno gravato il summenzionato decreto nella parte in cui subordinava l’immissione in ruolo mediante lo scorrimento della graduatoria relativa al concorso per assunzione di Allievi Agenti della Polizia di Stato del 18 maggio 2017, al possesso dei requisiti introdotti con d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95, e hanno chiesto a questo Tar di annullare in parte qua tale provvedimento e, per l’effetto, di essere avviati alle prove psico-fisico-attitudinali propedeutiche all’arruolamento nei ruoli della Polizia di Stato , previa remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, c. 2- bis , l. n. 12/2019 per violazione degli artt. 3 e 97 Cost.

Contestualmente al deposito del gravame, i ricorrenti hanno proposto istanza cautelare al fine di ottenere l’ammissione con riserva alla procedura.

4. Con ordinanza Tar Lazio, I- quater , 5 giugno 2019, n. 3545, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare, osservando che tutti i ricorrenti avevano dichiarato « di aver conseguito all’esito della prova scritta un punteggio tra 6/10 e 8,875/10 il quale non consente l’accesso alla procedura di scorrimento di cui trattasi già a prescindere dagli ulteriori requisiti introdotti (età e titolo di studio) ».

5. In data 6 maggio 2019, il sig. F N ha depositato atto di intervento adesivo autonomo – evidenziando che tale atto, in ogni caso, aveva i requisiti di forma e di sostanza per essere riqualificato come un autonomo ricorso – e ha insistito

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi