TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2022-05-30, n. 202201454

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. I, sentenza breve 2022-05-30, n. 202201454
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202201454
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 01454/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00478/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 478 del 2022, proposto da
La Fenice Ser.Ci. – Società Cooperativa Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luisa D'Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Vincenzo Giuffrida 23;

contro

Comune di Mineo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via XX Settembre,45;

Centrale Unica di Committenza, non costituita in giudizio;

nei confronti

Iblea Servizi Territoriali Società Cooperativa Sociale Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Sebastiano Astuto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della Deliberazione della G.M. del Comune di Mineo n. 118 del 30.12.2021, avente ad oggetto: “Atto di indirizzo per la concessione in locazione dell’immobile Comunale "Don L. Ricceri" destinato a casa di riposo per anziani”, con la quale si è deliberato di dare mandato al “Responsabile dell’Area Servizi al Territorio, ad indire l’asta pubblica per la locazione dell'immobile destinato a casa di riposo per anziani, con il sistema dell’offerta segreta in aumento sul canone base annuale di locazione e provvedere alla concessione in locazione dell’immobile sito in via Don L. Ricceri, censito al catasto al foglio n. 113 p.lla 289”;

- della successiva Determinazione Dirigenziale n. 3 del 13.1.2022, con la quale il Dirigente dell’Area Servizi al Territorio ha disposto: “Indizione asta pubblica per la concessione in locazione dell’immobile comunale "Don Luigi Ricceri" destinato a casa di riposo per anziani. Approvazione bando di gara, allegati e schema di contratto” (doc. 9a) e relativi allegati (doc. 9b sino a doc. 9g), in essi compreso in particolare il “Bando per la locazione dell’immobile di proprietà comunale destinato a “casa di riposo per anziani” sito in via Don Luigi Ricceri nel Comune di Mineo (CT)” (doc. 9b) dipoi pubblicato tramite la intimata Centrale Unica di Committenza;

- del “Verbale seduta pubblica apertura buste virtuali”, con il quale la nominata Commissione ha proposto di “aggiudicare l’affidamento in locazione dell’immobile di proprietà comunale destinato a “casa di riposo per anziani” sito in via don Luigi Ricceri nel Comune di Mineo (CT)” alla Società Iblea Servizi Territoriali Società Cooperativa Sociale Onlus con sede legale a Carlentini (SR) in Via Duilio, n. 97 codice fiscale / partita IVA 01661900892, con rialzo pari a 6,158% (sei/158 per cento) dell’importo fissato nella determina a contrarre”;

- di ogni altro atto presupposto o conseguente, ancorché non conosciuto, se e per la parte in cui fosse lesivo degli interessi, infra specificati, di cui è portatrice l’odierna concludente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Mineo e della Iblea Servizi Territoriali Società Cooperativa Sociale Onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2022 la dott.ssa Gpina A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;



1. La società ricorrente ha premesso di essere conduttrice di un immobile comunale del Comune di Mineo con vincolo di destinazione di casa di riposo per anziani, giusta procedura negoziata a seguito di procedure evidenziali andate deserte.

Con il ricorso in epigrafe la società ha impugnato gli atti con i quali il Comune di Mineo ha indetto una nuova procedura comparativa volta all’individuazione del conduttore di immobile comunale avente il vincolo di destinazione di casa di risposo per anziani.

Avverso gli atti impugnati ha dedotto i seguenti motivi:

I. Violazione degli artt. 124 e 134 T.U.EE.LL. – Eccesso di potere per contraddittorietà tra atti dell’amministrazione e per violazione del principio di massima partecipazione a procedure evidenziali.

II. Falsa applicazione degli artt. 26 e 27 L.R. Sicilia 9 maggio 1986 n. 22.

III. Avvenuto affidamento a condizioni economiche (ingiustamente) deteriori rispetto alle attuali;
violazione dell’art. 1 l. proc. amm., dell’art. 1 L.R. Sicilia n. 7/2019 e dell’art. 97 Cost.

IV. (Eccesso di potere per) Ingiustizia manifesta sotto il profilo della evidente lesione dell’interesse alla continuità assistenziale dei degenti ed al rispetto degli standards occupazionali.

V. Violazione dell’art. 27 Legge 27 luglio 1978 n. 392.

VI. Ulteriore profilo di eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta in ragione della previsione di requisito escludente richiesto nel bando e non posseduto dalla Cooperativa ricorrente per fatto del Comune.

VII. Difetto di istruttoria anche sotto il profilo della maturazione e corresponsione dell’indennità di avviamento.

VIII. Nullità e ingiusto recesso unilaterale dal contratto di locazione in essere.

IX. Ingiusto annullamento d’ufficio di atti di affidamento e aggiudicazione pregressi: violazione dell’art. 21-nonies l. proc. amm. e difetto di motivazione sulla comparazione di interessi sottostanti – Violazione dell’affidamento della Società ricorrente.

X. Violazione dei diritti di partecipazione al procedimento amministrativo.

L’amministrazione intimata avrebbe bandito una procedura di gara per la locazione dell’immobile in questione non solo in grado di incidere illegittimamente su un rapporto negoziale in essere e vincolativo, ma anche con previsione di tempistica tra la data di conoscibilità del bando e il termine ultimo di presentazione delle offerte incompatibile con l’effettiva possibilità di partecipare alla gara, a cui infatti avrebbe partecipato un solo operatore. In particolare, sarebbero stati assegnati meno di quattro giorni, considerando che la determinazione dirigenziale n. 3/2022 di indizione dell’asta pubblica è stata pubblicata dal 19.01.2022 sino al 3.02.2022, sicché dal 4.02.2022 (data di cessazione della pubblicazione) decorrerebbe il termine della conoscibilità a fronte di scadenza fissata per il giorno 8.02.2022.

La stessa determinazione impugnata peraltro rappresenterebbe la necessità di rispettare i termini di cui all’art. 60 del d.lgs. n. 50 del 2016 (che fissa in trentacinque giorni dalla trasmissione del bando di gara il termine per la presentazione delle offerte).

Il bando, inoltre, richiederebbe il possesso di un requisito escludente – segnatamente l’iscrizione dell’impresa partecipante all’albo regionale ex art. 26 l.r. Sicilia n. 22/86 - non richiesto ex lege per l’ipotesi di svolgimento di attività assistenziale non convenzionata, in asserita violazione del principio di massima partecipazione.

Peraltro, il requisito di iscrizione all’albo regionale in questione non sarebbe posseduto dalla ricorrente per fatto ascrivibile al Comune, che non avrebbe reso il parere ex art. 28, co. 2 e 3, l.r. n. 22/1986.

La proposta di aggiudicazione impugnata costituirebbe un atto di ritiro o annullamento in autotutela in spregio all’art. 21-nonies l. n. 241 del 1990 e avrebbe determinato un nuovo affidamento a canone di locazione inferiore a quello odierno, con conseguente danno erariale.

La consegna del bene locato, con risoluzione dell’attuale rapporto negoziale con la deducente, farebbe sorgere il diritto della stessa a ottenere, tra l’altro, l’indennità di avviamento.

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