TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2019-06-21, n. 201903446
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Testo completo
Pubblicato il 21/06/2019
N. 03446/2019 REG.PROV.COLL.
N. 04462/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4462 del 2018, proposto da
L M, rappresentato e difeso dall'avvocato C L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliata ex lege in Napoli, via Armando Diaz, 11;
per l'annullamento
a) del provvedimento (doc. 1) Cat. A/12/2018/Imm./1^Sez/Dinieghi/mt481 del 16/08/2018, notificato l’11 settembre 2018, con il quale è stato disposto il rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato in quanto manifestamente infondata;
b) di ogni altro atto preordinato, collegato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. C B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette in fatto il ricorrente che in data 04/04/2016 presentava istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n.105785714, rilasciato dalla Questura di Napoli il 12/04/2014 con scad. Il 12/06/2016 trasmettendo la stessa mediante apposito kit dall’ufficio di Palma Campania.
Successivamente, in data 23/05/2016 lo stesso si recava presso la Questura di Napoli per la formalizzazione dell’istanza identificata con num. di prot. 16NA020062.
Trascorso oltre un anno dalla presentazione della stessa, poiché non aveva ricevuto alcuna notizia al riguardo dalla Questura di Napoli, la parte attorea diffidava quest’ultima, con P.E.C. del 06/09/2016 a procedere.
In seguito a tale diffida, la Questura di Napoli in data 23/12/2017 notificava al ricorrente il preavviso di diniego fondato sull’esistenza di una sentenza di condanna irrevocabile del Tribunale di Civitavecchia.
In data 23/02/2018 la parte attorea presentava a mezzo P.E.C. delle memorie scritte con le quali replicava alla contestazione della Amministrazione invitando la stessa a decidere positivamente in merito all’istanza di rinnovo presentata.
A tali memorie seguiva, tuttavia, un nuovo preavviso di rigetto emesso l’08/05/2018 e notificato al ricorrente l’11/05/2018 con il quale l’Amministrazione ribadiva che costituiva ostacolo al rinnovo, oltre alla già citata sentenza del Tribunale di Civitavecchia anche una sentenza del Tribunale di Rimini del 27/06/2014 per i reati di cui agli artt. 716e 720 c.p. (giochi di azzardo)
Il ricorrente, avendo già presentato memorie scritte il 28/02/2018, non provvedeva a trasmettere alla Questura di Napoli alcun altra documentazione.
Tanto premesso la parte