TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2024-07-02, n. 202413380
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Pubblicato il 02/07/2024
N. 13380/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01067/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1067 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B O, F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;Ministero dell’Interno, Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma, Ministero dell’Interno, Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari, non costituiti in giudizio;
Per l’annullamento
ai sensi dell’art. 2, comma 1, secondo periodo, della l. n. 241/1990, della manifesta improcedibilità dell’istanza presentata dalla -OMISSIS- relativa all’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall’art. 30 del d.l. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito in legge n. 229/2016;
dell’impossibilità di procedere all’iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori;
ove occorra, della decisione resa nella seduta del 9 novembre 2017 dalla Sezione Specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, istituita con l’art. 30, comma 4, lett. a), del d.l. n. 189/2016;
di qualsiasi ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2024 il dott. Francesco Vergine e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la nota del 29.05.2024, notificata in pari data alle parti, con la quale parte ricorrente dichiara di rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
ritenuto di prendere atto della rinunzia e, pertanto, che sussistono i presupposti per la dichiarazione di estinzione del giudizio a norma degli articoli 84 c.p.a. e 35, comma 2, lett. c) c.p.a.;
considerato che le spese di lite possono essere compensate;