TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 2024-06-12, n. 202411870
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Testo completo
Pubblicato il 12/06/2024
N. 11870/2024 REG.PROV.COLL.
N. 04903/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4903 del 2024, proposto da N P, rappresentato e difeso dagli avvocati P M C F e I B, con domicilio fisico eletto in Roma alla via della Giuliana n. 32, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato G P A, con domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, alla via del Tempio di Giove n. 21, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione,
a) della Determinazione Dirigenziale del 13/11/2023 rep. QI/2018/2023, prot. QI/199223/2023, con la quale il Comune di Roma – Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica – Direzione Edilizia Privata – U.O. Condono Edilizio - in persona del Direttore Andrea Proietti, rigettava l'istanza di Condono prot. 0/557774 set. O del 10.12.2004, presentata dal Sig. N P, in qualità di proprietario, per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in Via Francesco D'Isa, s.n.c. - 00123 - Roma - Municipio XV, consistenti nella realizzazione di un ampliamento per mq. 10,00 di s. u. r., immobile distinto al N.C.E.U. al Foglio 46, particella 1321, sub.505 e stabiliva che le suddette opere rimangono assoggettate alla normativa repressiva di cui al Capo I della Legge 47 del 28.02.1985;
b) di ogni altro provvedimento precedente, preordinato, connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 la dott.ssa Monica Gallo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. Con il ricorso all’esame del Collegio il ricorrente si duole del provvedimento in epigrafe indicato recante reiezione della istanza di condono prot. 0/557774 set. 0 del 10 dicembre 2004, presentata dallo stesso, in qualità di proprietario, per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi siti in Via Francesco D'Isa, s.n.c. - 00123 - Roma - Municipio XV, consistenti nella realizzazione di un ampliamento per mq. 10,00 di s. u. r.
II. L’impugnato provvedimento di rigetto risulta così motivato: “ l’immobile su cui insiste l’ampliamento in esame è stato precedentemente oggetto di domanda di condono prot.0/66830 presentata ai sensi della L. 724/1994 che ne costituisce preesistenza urbanistica e dalla verifica della documentazione fotografica redatta durante il sopralluogo del 13.02.1996 effettuato dal personale di P.M. si evidenzia un manufatto a rustico privo delle tamponature, che ha determinato, di fatto, l’illegittimità della preesistenza della istanza 0/66830 che allo stato è oggetto di preavviso di rigetto ”. L’Amministrazione ha dunque rigettato l’istanza di condono relativa all’ampliamento, in quanto il manufatto originario, al quale il primo accede, sarebbe risultato anch’esso oggetto di una precedente e pendente istanza di condono, della quale, peraltro, sarebbe stato preannunciato il rigetto in ragione della riscontrata mancata ultimazione di quest’ultimo alla data del 31 dicembre 1993, data limite prevista dalla legge sul secondo condono per l’ultimazione dell’opera abusiva. Tanto anche in ragione degli esiti del giudizio penale celebrato in danno dell’odierno ricorrente di cui alla sentenza n.1747/1998 che lo ha visto imputato del reato di cui all’art. 483 c.p. “ per aver falsamente asserito nel verbale di dichiarazione e nella domanda di condono presentata al Comune di Roma in data 31.03.1995 prot. 66830 che le opere abusive erano state ultimate entro il 31.12.1993 mentre alla data del 13.02.1996 l’intera costruzione era allo stato grezzo e priva di qualunque predisposizione per impianti etc… ”. Ha concluso dunque l’Amministrazione che, mancando la preesistenza urbanistica, non sussisterebbero i presupposti di cui alla Legge regionale n. 12/2004 per la condonabilità dell’ampliamento.
III. Con tre motivi di censura articolati in ricorso la parte ricorrente si duole:
- della “Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990. Eccesso di potere per errore nei presupposti in fatto e in diritto;eccesso di potere per difetto di istruttoria;abnormità;illogicità ed ingiustizia manifesta ”, per avere la P.A. procedente posto a fondamento del provvedimento di reiezione una motivazione diversa da quella recata nel preavviso di rigetto e per avere omesso di assicurare una adeguata istruttoria prima di adottare il provvedimento di reiezione;
- della “ Violazione ed errata applicazione dall'art. 31, comma 2, della legge n. 47/1985 (cd. Primo Condono Edilizio), richiamato dall'art. 39 della legge n. 724/1994 e dall’art. art. 32, comma 25, l. n. 326/03. Eccesso di potere per errore nei presupposti in fatto e in diritto;eccesso di potere per difetto di istruttoria;abnormità;illogicità ed ingiustizia manifesta. Difetto assoluto di motivazione ”, per avere l’Amministrazione erroneamente ritenuto non ultimate le opere riferite alla realizzazione del manufatto originario al 31 dicembre 1993, allorquando lo stesso era a rustico e con le sole tamponature interne non presenti;
- della “ Violazione e omessa applicazione dell’art. 20 legge 241/1990 sulla formazione del silenzio assenso sulla domanda di condono edilizio. Violazione del principio di affidamento del privato;dell’art. 97 della Costituzione e di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione ”, per essersi determinata la P.A. per il rigetto della istanza di condono per cui è causa allorquando doveva intendersi già formato il silenzio assenso sulla stessa.
IV. Si è costituita in giudizio Roma capitale resistendo al ricorso e chiedendone il rigetto.
V. Alla Camera di consiglio del 4 giugno 2024, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
VI. Nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
VII. Il ricorso è infondato e va rigettato.
VII.