TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301925
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 01925/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di AT (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2021, proposto da
Condominio Isolato 73, 1° Comp., Condominio viale Italia n. 159, Condominio Isolato 452, Condominio Isolato 269, 5° Comp., Condominio Isolato 144, 4° e 5° Comp., Condominio Isolato 137, 2° e 3° Comp., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Panto', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

dell’ordinanza della Città di Messina – Ufficio di Gabinetto del Sindaco del 12 dicembre 2020 n. 374, avente ad oggetto “Organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata per l'Area Centro. Modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. Salvatore Accolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Le parti ricorrenti impugnavano le previsioni dell’ordinanza, indicata in epigrafe, relativa al Servizio di raccolta differenziata per l'area Centro, lamentando l’imposizione di gravi oneri in capo ai Condomìni, in palese violazione delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti la materia, e l’asservimento, a loro parere illegittimo, delle parti comuni degli edifici alla gestione del medesimo servizio.

A loro modo di vedere, le previste modalità di conferimento dei rifiuti, ovvero il posizionamento del carrellato dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico- sanitarie.

Gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata “nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio” avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell’edificio.

L’ordinanza, inoltre, non sarebbe stata supportata dall’effettiva ricorrenza dei presupposti di emergenza previsti per l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Con un secondo motivo di ricorso lamentavano che il rispetto dell’obbligo previsto nell’ordinanza di posizionare sul suolo pubblico un carrellato fornito dal medesimo Gestore, li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali, e ciò senza alcuna ragionevole indicazione dell’interesse pubblico attuale alla imposizione, nei confronti dei privati, di una fase fondamentale della gestione della raccolta differenziata.

Non sarebbe stata fornita alcuna prova, da parte del Comune, dell’impossibilità, stante la generale assenza di appositi spazi interni nei condomini, di creare delle isole ecologiche, anziché di prevedere il rilascio dei rifiuti in prossimità dei portoni di ingresso dei palazzi. In realtà, nessuna alternativa sarebbe stata concretamente valutata dall’Amministrazione.

In definitiva, sarebbe stato evidente che il provvedimento sarebbe stato effetto da eccesso di potere per errore di fatto o abnorme illogicità.

Per tali ragioni chiedevano l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.

Evidenziava, in particolare, che le lamentate incombenze sarebbero state fisiologiche operazioni che ogni cittadino è tenuto a porre in essere per favorire l’applicazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Negava che le prescrizioni avrebbero causato i paventati problemi igienico sanitari, o avrebbero inciso negativamente sul

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