TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301925

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2023-06-21, n. 202301925
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202301925
Data del deposito : 21 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/06/2023

N. 01925/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00278/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 278 del 2021, proposto da
Condominio Isolato 73, 1° Comp., Condominio viale Italia n. 159, Condominio Isolato 452, Condominio Isolato 269, 5° Comp., Condominio Isolato 144, 4° e 5° Comp., Condominio Isolato 137, 2° e 3° Comp., in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'avvocato Salvatore Panto', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Messina, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Francio', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Messinaservizi Bene Comune S.p.A., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

dell’ordinanza della Città di Messina – Ufficio di Gabinetto del Sindaco del 12 dicembre 2020 n. 374, avente ad oggetto “Organizzazione del Servizio di Raccolta Differenziata per l'Area Centro. Modalità di esposizione dei rifiuti e di raccolta degli stessi da parte di Messina Servizi Bene Comune S.p.A”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Messina;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2023 il dott. S A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Le parti ricorrenti impugnavano le previsioni dell’ordinanza, indicata in epigrafe, relativa al Servizio di raccolta differenziata per l'area Centro, lamentando l’imposizione di gravi oneri in capo ai Condomìni, in palese violazione delle disposizioni normative e regolamentari disciplinanti la materia, e l’asservimento, a loro parere illegittimo, delle parti comuni degli edifici alla gestione del medesimo servizio.

A loro modo di vedere, le previste modalità di conferimento dei rifiuti, ovvero il posizionamento del carrellato dell’umido e l’accatastamento dei sacchetti contenenti la frazione secca accanto al portone d’ingresso, sarebbero state in contrasto con le basilari regole igienico- sanitarie.

Gli obblighi di posizionare il carrellato ed i sacchi per la raccolta differenziata “nel punto immediatamente adiacente al portone di ingresso del Condominio” avrebbero inciso, altresì, sul decoro e sulla conservazione delle parti comuni dell’edificio.

L’ordinanza, inoltre, non sarebbe stata supportata dall’effettiva ricorrenza dei presupposti di emergenza previsti per l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti.

Con un secondo motivo di ricorso lamentavano che il rispetto dell’obbligo previsto nell’ordinanza di posizionare sul suolo pubblico un carrellato fornito dal medesimo Gestore, li avrebbe costretti a rivolgersi a ditte specializzate con conseguente aumento dei costi di gestione e degli oneri condominiali, e ciò senza alcuna ragionevole indicazione dell’interesse pubblico attuale alla imposizione, nei confronti dei privati, di una fase fondamentale della gestione della raccolta differenziata.

Non sarebbe stata fornita alcuna prova, da parte del Comune, dell’impossibilità, stante la generale assenza di appositi spazi interni nei condomini, di creare delle isole ecologiche, anziché di prevedere il rilascio dei rifiuti in prossimità dei portoni di ingresso dei palazzi. In realtà, nessuna alternativa sarebbe stata concretamente valutata dall’Amministrazione.

In definitiva, sarebbe stato evidente che il provvedimento sarebbe stato effetto da eccesso di potere per errore di fatto o abnorme illogicità.

Per tali ragioni chiedevano l’annullamento del provvedimento impugnato.

Il Comune di Messina, costituitosi in giudizio chiedeva il rigetto del ricorso.

Evidenziava, in particolare, che le lamentate incombenze sarebbero state fisiologiche operazioni che ogni cittadino è tenuto a porre in essere per favorire l’applicazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani.

Negava che le prescrizioni avrebbero causato i paventati problemi igienico sanitari, o avrebbero inciso negativamente sul decoro e la conservazione delle parti comuni dell’edificio. La previsione del posizionamento del carrellato condominiale per il conferimento della frazione dell’umido sarebbe stata logica e proporzionata.

Grazie al meccanismo di tracciamento con QR code , sarebbe stato possibile, diversamente da quanto affermato da parte ricorrente, conoscere in tempo reale l’avvenuto ritiro, per poter riportare all’interno il carrabile.

In generale, la motivazione del provvedimento sarebbe stata adeguata, in quanto il sistema di raccolta differenziata per sua natura avrebbe richiesto inevitabilmente la collaborazione del privato, né vi sarebbe stata, d’altra parte, alcuna carenza istruttoria del procedimento, in quanto sarebbero state effettuate verifiche, in ogni specifica materia di competenza, da parte degli Uffici preposti.

In vista dell’udienza pubblica del 6 aprile 2023 le parti depositavano memorie di replica in cui sviluppavano le argomentazioni già svolte nei precedenti atti di causa.

All’esito dell’udienza del 6 aprile 2023, udita la discussione delle parti, il ricorso veniva posto in decisione.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio ritiene necessario procedere ad un breve inquadramento della questione centrale di tale controversia.

Con l’ordinanza impugnata il Comune di Messina ha regolato l’organizzazione del “Servizio di Raccolta differenziata per l’Area Centro”.

Le parti ricorrenti contestano le modalità previste, in tale ordinanza, di conferimento dei rifiuti e di raccolta degli stessi che, a loro modo di vedere, comporterebbero l’imposizione di oneri, anche di natura economica, irragionevoli e sproporzionati, oltre che asseriti rischi di natura igienico-sanitaria.

Lamentano, inoltre, che, in materia, il Comune avrebbe attuato una disparità di trattamento tra le aree del Centro della città e quelle periferiche.

Per parte sua il Comune di Messina si è difeso evidenziando come si tratterrebbe di scelte frutto dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, attuate comunque, nel bilanciamento di interessi, a seguito di un’adeguata istruttoria che avrebbe tenuto conto delle particolari caratteristiche dell’area urbana interessata.

Definito in tali termini l’oggetto del contendere, il Collegio ritiene il ricorso infondato.

Priva di fondamento, anzitutto, è la censura secondo cui il Sindaco avrebbe applicato erroneamente le disposizioni in materia di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all’articolo 191 del decreto legislativo 152/06, considerato che quest’ultima disposizione non è neanche richiamata all’interno del provvedimento, nel quale è invece menzionato l’articolo 198 del medesimo decreto legislativo che disciplina, al contrario, i poteri ordinari dei Comuni in materia.

Ed invero il provvedimento impugnato attua e definisce, come riportato nelle sue stesse premesse, le misure della raccolta porta a porta già previste nell’art. 20 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Servizi di Smaltimento dei Rifiuti Urbani e della Raccolta Differenziata, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 17 giugno 2019, prescrivendo le modalità tecniche di effettiva attuazione di tale metodo di raccolta e conferimento dei rifiuti.

Non viene in gioco, dunque, l’esercizio di poteri eccezionali ed extra ordinem , bensì l’attuazione di preesistenti e ben definite previsioni regolamentari.

Nel merito, i ricorrenti affermano che la previsione dell’utilizzo e del posizionamento all’esterno degli edifici di un carrellato per il rifiuto umido e la prescrizione della riconduzione di quest’ultimo all’interno degli stabili dopo lo svuotamento non sarebbero contenute nella disposizione regolamentare dedicata alle utenze condominiali (art. 22 della citata Delibera n. 95 del 17 giugno 2019) e risulterebbero particolarmente gravose per i destinatari che, per il rispetto delle modalità e degli orari di raccolta imposti con l’ordinanza impugnati, sarebbero stati in tal modo costretti a rivolgersi a ditte specializzate o a dotarsi di un servizio di portierato notturno, con conseguente aumento a dismisura dei costi di gestione e degli oneri condominiali.

Il rilievo non pare condivisibile e, in ogni caso, non pare tale da inficiare la legittimità delle medesime prescrizioni.

In primo luogo, deve considerarsi del tutto legittimo che il Regolamento generale sul servizio di raccolta dei rifiuti individui in termini di massima il tipo di raccolta dei rifiuti e che le fonti di dettaglio specifichino le concrete modalità di attuazione del servizio.

Non può dirsi, poi, che le prescrizioni dell’ordinanza qui impugnata abbiano comportato oneri sproporzionati a carico degli utenti del servizio, rimanendo essi libere di organizzarsi nel modo ritenuto più conveniente per l’adempimento delle attività richieste dal medesimo Regolamento.

Certamente la norma non obbliga a servirsi di ditte specializzate o di terzi, come si afferma, invece, nei motivi di ricorso.

E’ incontestato, tra l’altro, che, come evidenziato nelle difese del Comune, un particolare sistema di QR code garantirebbe la possibilità di conoscere il momento del ritiro dei rifiuti, consentendo, così, agli interessati, di riportare all’interno degli edifici il carrellato.

Inoltre, il sistema di conferimento ed esposizione dei rifiuti all’esterno degli edifici non appare irragionevole, dal momento che, tra l’altro, appare rispondere anche ad esigenze di sicurezza dei medesimi Condomìni, consentendo di impedire l’ingresso di privati, ovvero degli addetti alla raccolta, nelle proprietà private.

Più in generale, deve ritenersi rientrare nella “fisiologia” dello svolgimento di un servizio pubblico la richiesta di minime prestazioni collaborative agli stessi utenti del servizio, rientranti nella normale conformazione delle relazioni tra gli enti pubblici ed i cittadini, così come consueti e dovuti nell’ambito delle relazioni private.

Tali oneri discendono, d’altra parte, da quel principio generale di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti che, nel caso in cui si opti per il sistema di raccolta differenziata “porta a porta”, comporta, per definizione, l’opera di differenziazione dei rifiuti e la successiva attività di conferimento ed esposizione degli stessi per la rimozione da parte della ditta addetta alla loro raccolta.

Non pare, d’altra parte, ricorrere alcuna eccesiva onerosità a carico del privato né macroscopica sproporzione dell’attività richiesta, ma, al contrario, le misure adottate risultano giustificate dall’interesse pubblico a riorganizzare il servizio di raccolta dei rifiuti.

I compiti addossati agli utenti appaiono, dunque, conformi ad un equilibrato bilanciamento di interessi tra esigenze private (di limitare al minimo gli oneri discendenti dalla raccolta dei rifiuti) e l’interesse pubblico alla concentrazione, anche per ragioni igieniche, della raccolta dei rifiuti, specialmente della componente umida (cfr., in termini analoghi, TAR Catania, sez. IV, sentenza, 23 dicembre 2022, n. 3381).

Alla luce di questi brevi riferimenti, le misure imposte dall’Amministrazione appaiono, in conclusione, idonee e proporzionate, in quanto rientranti negli oneri di ordinaria collaborazione richiesti ai cittadini e conformi ad un ragionevole bilanciamento tra interessi privati e pubblici.

Nel gravame si afferma, poi, che le modalità di conferimento dei rifiuti violerebbero le regole igienico- sanitarie e comprometterebbero, a causa del conferimento dei rifiuti sulla strada, il decoro degli edifici.

Le censure appaiono assolutamente generiche e non tengono conto dei medesimi inconvenienti derivanti dal sistema di raccolta tradizionale, né, tanto meno, prospettano effettive opzioni alternative.

Ed infatti, la critica rivolta al Comune di non aver valutato la creazione di apposite isole ecologiche non tiene conto della pur incontestata scarsità di spazi per soluzioni alternative che caratterizza il centro storico per la sua peculiare conformazione.

Sotto tale ultimo profilo deve altresì ritenersi priva di fondamento la presunta disparità di trattamento con le aree periferiche della città, nelle quali, al contrario, le diverse misure di raccolta adottate trovano giustificazione nella diversa configurazione dei luoghi, tipicamente caratterizzante la differenza tra aree dei centri storici e aree periferiche.

Infine, l’adozione di specifiche modalità di raccolta del rifiuto umido, costituente la componente che richiede le maggiori attenzioni di carattere igienico-sanitario, dimostra, contrariamente agli assunti dei ricorrenti, un’adeguata valutazione dei profili di rischio igienico-sanitario su cui si sono invece appuntate le valutazioni critiche sviluppate nelle loro difese.

Conclusivamente, deve ritenersi che le scelte adottate dall’Amministrazione con il provvedimento impugnato non possono ritenersi né illogiche, né irragionevoli e, pertanto, rientrando nelle scelte di merito frutto dell’esercizio della discrezionalità amministrativa, sono insuscettibili di ulteriore e più pregnante scrutinio da parte del giudice amministrativo.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato.

Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza in giudizio.

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