TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-06-12, n. 202100898

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2021-06-12, n. 202100898
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202100898
Data del deposito : 12 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/06/2021

N. 00898/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01264/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2020, proposto da
MBV Impresa Sociale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carmelo D'Antone, A D L ed E B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicili ex lege in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

della nota prot. n. 11891-P del 29.10.2020 a firma del Funzionario Delegato della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno, con la quale è stato espresso parere contrario alla richiesta, avanzata da MBV Impresa sociale s.r.l., di distacco di due lapidi poste sulla facciata dell'immobile denominato Villa O.A.S.I. Madonnina del Buon Viaggio, sito in Montopoli in Val d'Arno (PI), frazione di Capanne, alla via Nazionale nn. 196/198.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Pisa e Livorno e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Pierpaolo Grauso nell'udienza del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi dell’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i., e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente MBV Impresa Sociale S.r.l. è proprietaria in Montopoli Val d’Arno di un complesso immobiliare noto come Villa O.A.S.I. Madonnina del Buon Viaggio, relativamente al quale ha ottenuto, nel 2018, un permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione conservativa, restauro e ampliamento funzionale, finalizzato alla destinazione del complesso a R.S.A..

Nel corso dei lavori, è intervenuta sul cantiere la locale Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, i cui funzionari, verificata l’assenza di vincoli diretti sull’immobile, hanno comunque avvertito la proprietà della possibile presenza di alcuni beni e/o elementi di valore sottoposti a tutela.

Con istanza del 24 luglio 2020, la ricorrente ha chiesto alla Soprintendenza di essere autorizzata al distacco di due lapidi poste sulla facciata esterna del fabbricato, onde poter proseguire nella ristrutturazione, che prevede fra l’altro la posa di un “cappotto” termico esterno.

L’autorizzazione è stata negata con il provvedimento del 29 ottobre 2020, in epigrafe.

Ad avviso della Soprintendenza, le lapidi potrebbero venire rimosse solo in caso di assoluta necessità finalizzata al restauro delle stesse, mentre l’istante non avrebbe specificato le ragioni e le modalità dell’asportazione. Peraltro, la rimozione e il restauro dei manufatti neppure risulterebbero necessari, in quanto sarebbe sufficiente una semplice pulizia. Il provvedimento si conclude con il rifiuto “fin da ora” dell’autorizzazione alla rimozione delle lapidi e del portale lapideo decorato, potendo le esigenze di coibentazione essere soddisfatte mediante la posa del “cappotto” sulle pareti interne della villa.

1.1. Il diniego è impugnato dalla società MBV, la quale ne chiede l’annullamento sulla scorta di quattro motivi in diritto.

1.2. Resiste al gravame la Soprintendenza procedente, unitamente al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo.

1.3. Nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020, il collegio ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, ordinando alla Soprintendenza di rideterminarsi sull’istanza al distacco delle lapidi presentata dalla società ricorrente.

1.4. Nel merito, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nell’udienza del 13 aprile 2021, tenutasi da remoto in video conferenza ai sensi delle disposizioni di contrasto dell’epidemia da Covid-19 dettate, per la giustizia amministrativa, dall’art. 25 del d.l. n. 137/2020, convertito con modificazioni in legge n. 176/2020, e s.m.i..

2. In esecuzione dell’ordinanza cautelare pronunciata dal T.A.R., con atto del 18 gennaio 2021 la Soprintendenza resistente ha autorizzato il distacco delle lapidi per cui è causa, prescrivendo l’impiego di misure idonee a non comprometterne lo stato conservativo e disponendo che, al termine dei lavori, le stesse vengano collocate in un luogo visibile del complesso immobiliare di proprietà della società ricorrente.

Quest’ultima, nella memoria ex art. 73 c.p.a., ha manifestato l’intenzione di attenersi alle prescrizioni così impartite.

Le circostanze sopravvenute non determinano, tuttavia, il venir meno della materia del contendere, atteso che il comportamento della Soprintendenza non può considerarsi univocamente espressivo della volontà di ritirare in via definitiva il provvedimento impugnato, sostituendolo con quello adottato in osservanza dell’ordine cautelare del giudice. L’autorizzazione del 18 gennaio 2021 non contiene, infatti, elementi testuali in tal senso e il dubbio non è chiarito neppure dalla condotta processuale dell’ente, che ha comunque insistito nelle proprie difese (seppure nella memoria depositata dall’Avvocatura erariale il 1 febbraio 2021 compaiano alcuni stralci nei quali si fa cenno a una possibile cessazione della materia del contendere).

3. Vanno, pertanto, esaminati i quattro motivi di impugnazione proposti dalla società ricorrente, i quali possono essere così sintetizzati:

– violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990: il diniego al distacco delle lapidi non sarebbe stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, ciò che avrebbe impedito alla ricorrente di chiarire che le lapidi predette non rappresenterebbero beni vincolati;
che il loro distacco non potrebbe essere giustificato dalla sola necessità di un loro restauro;
che nell’istanza sarebbero esplicitate le ragioni sottese all’esigenza di procedere al distacco;
che, non trattandosi di beni sottoposti a tutela, la Soprintendenza non potrebbe imporre e prescrivere modalità di restauro e/o ristrutturazione;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 21 e 50 del d.lgs. n. 42/2004, eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria, dell’illogicità manifesta e dello sviamento: il procedimento di verifica condotto dalla Direzione Regionale Toscana per il Patrimonio per i Beni Culturali avrebbe escluso l’interesse culturale della villa di proprietà della società MBV, né alcun vincolo sarebbe stato apposto sulle lapidi o sul portale lapideo cui il provvedimento impugnato fa cenno. L’unica tutela operante sarebbe, quindi, quella stabilita dall’art. 50 del d.lgs. n. 42/2004, che non implica la necessità di autorizzazione per eseguire interventi sull’immobile ed è esclusivamente connessa alla salvaguardia dei beni ivi elencati, i quali sono considerati beni culturali in senso stretto solo se ne presentino le caratteristiche e siano oggetto di un provvedimento di notifica o di dichiarazione. Nella specie, tuttavia, le lapidi sarebbero di recente realizzazione (una di esse senz’altro successiva al 1955) e, comunque, ne sarebbe già stata accertata dalle autorità preposte la mancanza di qualsiasi valore culturale;

– violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 11, 12, 13, 21 e 50 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità manifesta, sviamento e motivazione insufficiente ed apodittica, sotto altri e diversi profili: al contrario di quanto affermato dalla Soprintendenza, il distacco delle lapidi non potrebbe in alcun modo considerarsi circoscritto ai casi di assoluta necessità finalizzata al restauro. Neppure la più rigorosa disciplina sulla rimozione o sullo spostamento dei beni culturali di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 42/2004, peraltro inapplicabile nel caso di specie, porrebbe alcuna limitazione correlata alle esigenze di restauro del bene;
e neppure corrisponderebbe al vero che l’istanza indirizzata dalla ricorrente alla Soprintendenza non indicasse che il distacco era funzionale all’intervento di ristrutturazione in corso sulla villa. Non consentire il distacco, da questo punto di vista, equivarrebbe a impedire la realizzazione stessa dell’intervento con l’imposizione di prescrizioni sprovviste di fondamento giuridico;

– medesimi vizi già dedotti con il secondo e il terzo motivo, sotto ulteriori profili: negando “fin d’ora” la rimozione delle lapidi per la realizzazione di interventi legittimamente assentiti sul piano edilizio, la Soprintendenza avrebbe surrettiziamente inteso imporre prescrizioni su beni non vincolati. Per di più, con riguardo al portale lapideo, sarebbe perfino discutibile la sua sottoposizione al regime autorizzatorio previsto dall’art. 50 d.lgs. n. 42/2004, posto che esso difficilmente potrebbe essere qualificato alla stregua di un elemento decorativo, rappresentando semmai una parte integrante dell’immobile, e in ogni caso perché, all’atto della verifica dell’interesse culturale della villa, la Direzione Regionale non avrebbe rilevato la presenza di alcun elemento dotato di una qualche valenza culturale.

2.1. Le censure, da esaminarsi congiuntamente, sono fondate.

La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici ha accertato, con provvedimento del 17 gennaio 2013, l’assenza di interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico della Villa O.A.S.I. Madonnina del Buon Viaggio.

È pacifico, per altro verso, che nessun vincolo grava sulle lapidi oggetto del diniego di distacco opposto alla società ricorrente, le quali debbono pertanto ritenersi sottoposte alla sola disciplina di tutela dettata dall’art. 50 del d.lgs. n. 42/2004, conclusione che la stessa difesa erariale mostra di condividere.

Se così è, non possono che ribadirsi le medesime considerazioni anticipate dal collegio in esito alla fase cautelare, circa l’insussistenza del vincolo finalistico – il restauro delle lapidi stesse – cui il provvedimento impugnato ha ritenuto doversi subordinare l’autorizzazione al distacco. Nessuna indicazione in tal senso si trae invero dalla norma sopra citata, la quale non contiene alcuna aprioristica limitazione alla possibilità di autorizzare il distacco.

Correlativamente, il diniego dell’autorizzazione richiesta dalla società ricorrente non può tradursi nella surrettizia imposizione di un vincolo sulla Villa, il cui interesse culturale, lo si ripete, è stato escluso dall’autorità preposta. Sotto questo profilo, il provvedimento della Soprintendenza risulta fuori fuoco laddove pretende addirittura di negare la realizzabilità dell’intervento di coibentazione esterna previsto dal progetto di ristrutturazione dell’edificio.

Dal canto suo, l’istanza di autorizzazione presentata dalla società ricorrente chiariva espressamente l’essere il distacco funzionale agli interventi in corso sull’immobile: interventi il cui contenuto era ben conosciuto dalla Soprintendenza, come attestato dalla corrispondenza intercorsa fra le parti e dallo stesso provvedimento impugnato, che fa esplicito riferimento al realizzando “cappotto” di coibentazione, prescrivendone – sia pure indebitamente – la collocazione all’interno e non più all’esterno.

Né competeva alla richiedente precisare le modalità dell’asportazione, che, se del caso, sarebbe stata semmai la Soprintendenza a dover indicare, come pure sarebbe spettato alla Soprintendenza dettare eventuali prescrizioni relative alla successiva ricollocazione delle lapidi nello stesso o in diverso luogo.

Ai vizi appena evidenziati si aggiunge l’inosservanza dell’art. 10- bis della legge n. 241/1990, giacché la Soprintendenza non ha comunicato alla ricorrente i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione. Ed è appena il caso di sottolineare come il difetto del contraddittorio procedimentale non possa considerarsi superabile a fronte delle conclusioni erronee cui la Soprintendenza è pervenuta sul piano sostanziale (esso, anzi, deve presumersi concausa della sostanziale illegittimità del provvedimento finale).

3. In forza delle considerazioni che precedono, il ricorso va accolto ai fini dell’annullamento dell’atto impugnato.

3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, fermi gli importi già liquidati per la fase cautelare.

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