TAR Bari, sez. II, sentenza 2009-04-20, n. 200900940
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N. 00940/2009 REG.SEN.
N. 01190/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2002, proposto da:
D C A, rappresentato e difeso dall'avv. F M, con domicilio eletto presso F M in Bari, Quintino Sella, 40;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A B, con domicilio eletto presso A B in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
Istituto Autonomo Case Popolari di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. M V, con domicilio eletto presso M V in Bari, via Dante, 97;
per l’accertamento
del diritto al risarcimento del danno derivante dall’irreversibile trasformazione e/o dall’occupazione illegittima del suolo di proprietà del ricorrente individuato in catasto sub fol. 58 –partita 17854- p.lla 200, ricadente nel comparto “D” del piano di zona di Carbonara;
e per la condanna
delle Amministrazioni intimate al pagamento di quanto dovuto per il titolo suindicato con le maggiorazioni di legge.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Bari;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Istituto Autonomo Case Popolari di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13/01/2009 il dott. R R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso passato alla notifica l’11/07/2002 e depositato il successivo 23/07/2002 il sig. D C, premettendo di essere proprietario del suolo in epigrafe indicato, inserito nel PEEP relativo alla frazione Carbonara approvato dalla Regione Puglia con D.G.R. 4561 del 29/04/1982;di essere stato spossessato di tale fondo in conseguenza del decreto sindacale n. 10/1980, che ne disponeva l’occupazione d’urgenza al fine di consentire all’Istituto Autonomo Case Popolari di dare esecuzione al PEEP;di non aver ricevuto la comunicazione di altro atto, se non quello relativo alla determinazione provvisoria della indennità di espropriazione, nonostante l’intervenuta realizzazione degli immobili da destinare ad edilizia popolare;tanto premesso ha adìto Questo Tribunale chiedendo l’accertamento del diritto al risarcimento del danno conseguente alla illegittima ed abusiva occupazione del suolo di proprietà, in epigrafe meglio indicato, in relazione ai fatti descritti, con condanna in solido del Comune di Bari e dell’Istituto Autonomo Case Popolari al pagamento delle somme a tale titolo dovute, nella misura da accertarsi in corso di causa, maggiorata da interessi e rivalutazione.
Si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso sia il Comune di Bari che l’Istituto Autonomo Case Popolari, entrambi eccependo la propria carenza di legittimazione passiva alla domanda e l’ infondatezza nel merito per mancanza di prova sul quantum. Il Comune di Bari ha altresì eccepito la prescrizione della domanda, e lo IACP anche carenza di giurisdizione.
Alla pubblica udienza del 13/01/2009 la causa é stata introitata a decisione.
DIRITTO
1. Ai fini di una miglior comprensione di quanto in appresso si dirà, giova premettere una breve ricostruzione dei fatti.
Con deliberazione di Giunta Municipale n. 4446 del 18/09/1979 venivano assegnati dal Comune di Bari allo IACP, in diritto di superficie, i lotti ricadenti – tra l’altro – nel comparto D del Piano di zona di Carbonara C/2, al cui interno é situato il lotto di proprietà del ricorrente, censito in catasto al Foglio 58 mapp. 200, della superficie di mq. 1.500: al punto n. 2 di detta delibera lo IACP veniva delegato, ai sensi dell’art. 60 L. 865/71 ad espropriare, in nome e per conto del Comune, i vari lotti oggetto del diritto superficiario, tra i quali anche il fondo di proprietà del sig. D C, fermo restando l’obbligo per lo IACP di stipulare con il Comune, una volta ultimate le espropriazioni, la convenzione prevista dall’art. 35 L. 865/71, disciplinante il rapporto di concessione.
Con decreto sindacale n. 10 del 17/01/1980 si dava atto della pubblica utilità nonché indifferibilità ed urgenza, ope legis, delle opere comprese nei piani di zona, e veniva perciò autorizzata la occupazione temporanea d’urgenza dei vari lotti – tra cui quello di proprietà del ricorrente - , con fissazione del termine di ultimazione dei lavori e delle espropriazioni in cinque anni decorrenti dalla data di effettiva occupazione degli immobili;contestualmente veniva incaricato della esecuzione del provvedimento lo IACP, al quale veniva in particolare fatto obbligo di redigere lo stato di consistenza e di corrispondere l’indennità prevista dall’art. 20 L. 865/71 per l’occupazione temporanea.
In data 19/06/1980 aveva luogo l’immissione in possesso del terreno di proprietà del ricorrente a favore dello IACP.
Con ulteriori decreti sindacali n. 19 del 16/03/1983 n. 19 e n. 32 del 25/03/1986 venivano determinate, rispettivamente, le indennità di espropriazione provvisoria e definitiva.
Dalla documentazione depositata dal Comune di Bari risulta infine che lo IACP è stato sollecitato più volte a portare a termine la procedura espropriativa e che ciò non è avvenuto: costituisce quindi circostanza pacifica agli atti il fatto che il decreto di esproprio non sia masi stato emesso.
Quanto all’epoca di realizzazione dei lavori, è utile rilevare che nella sentenza n. 2235/2001 di Questo Tribunale – resa inter parte nel giudizio n. 1928/82 R.G. avente ad oggetto l’impugnazione, da parte dell’odierno ricorrente, del PEEP adottato dal Comune di Bari con delibera consiliare n. 126 del 1979 e approvato dalla Regione con DGR 4561/82, ricorso conclusosi con declaratoria di improcedibilità per carenza di interesse proprio in forza della irreversibile trasformazione dei fondi di proprietà del D C nel frattempo intervenuta – si riferisce che le opere per la cui realizzazione era stato emesso il decreto sindacale di occupazione d’urgenza n. 10 del 17/01/1980 erano state ultimate entro la fine del 1983: su tale circostanza, che peraltro non viene contestata nel presente giudizio, è ormai sceso il giudicato. Si può quindi serenamente affermare che la realizzazione delle case popolari cui era finalizzata l’occupazione d’urgenza - tra gli altri – del terreno di proprietà del ricorrente, è stata portata a termine già alla fine del 1983.
Ciò premesso in punto di fatto, è ora possibile procedere a scrutinare le varie domande ed eccezioni oggetto di causa.