TAR Roma, sez. III, decreto ingiuntivo 2016-07-26, n. 201603736

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, decreto ingiuntivo 2016-07-26, n. 201603736
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603736
Data del deposito : 26 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2016

N. 03888/2016 REG.RIC.

N. 03736/2016 REG.PROV.PRES.

N. 03888/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso per decreto ingiuntivo numero di registro generale 3888 del 2016, proposto da:
G S, rappresentato e difeso dagli avvocati G C (C.F. CMGGLI68E29H501V) e C Z (C.F. ZRZCRS80E30G791Z), con domicilio eletto presso il secondo in Roma, viale G. Marconi, 57;

contro

Cri - Croce Rossa Italiana non costituito in giudizio;

per il pagamento della somma di €. 6.146,89 (seimilacentoquarantasei/89), oltre agli interessi legali, per differenze stipendiali dovute a seguito della promozione a maresciallo ordinario;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 118 cod. proc. amm. e 633 e ss. cod. proc. civ.;

Considerato che, tramite il ricorso in esame, si chiede la liquidazione della somma complessiva di €. 6.146,89 (seimilacentoquarantasei/89), a titolo di differenze retributive non percepite, a seguito della promozione al grado di maresciallo ordinario;

Considerato altresì che quale ricognizione di debito – con valore di prova scritta ai sensi e per gli effetti del citato art. 633 cod. proc. civ. – il ricorrente richiama la nota del Comitato Centrale della Croce Rossa Italiana n. 68544 del 13 ottobre 2010, nella quale era contenuto un analitico conteggio delle predette differenze stipendiali, per il periodo compreso fra luglio 1995 e dicembre 1999, con rappresentazione, tuttavia, di “criticità”, circa l’effettiva erogazione delle somme indicate, per le ragioni illustrate in una richiamata nota dell’Ispettorato Superiore del Corpo Militare n. prot. IS/CRI/3° Rep. del 25 gennaio 2008 ;

Ritenuto che l’atto sopra indicato consentisse di ravvisare la liquidità, ma non anche l’esigibilità del credito e non sostenesse, pertanto, l’accertamento anticipatorio, di cui agli articoli 633 e seguenti cod. proc. civ., in assenza di integrazione dell’atto di ricognizione di debito prodotto;

Rilevato che la medesima pretesa, oggetto del ricorso in esame, era stata in precedenza accolta da questo Tribunale con decreto ingiuntivo n. 2041 del 2011, reso però oggetto di opposizione ed annullato dal medesimo Tribunale, per ragioni di rito, con sentenza n. 9579 del 6 dicembre 2011;

Ritenuto che l’art. 640, comma 2, cod. proc. civ,, richiamato dall’art. 118 cod. proc. amm., consenta di acquisire anche dall’Amministrazione i dati integrativi eventualmente necessari per definire l’accoglibilità della domanda, tenuto conto del principio acquisitivo, che caratterizza il processo amministrativo;

Visti i chiarimenti ottenuti a seguito di ordinanza n. 2388/2016, emessa al fine di superare elementi di perplessità, emergenti in rapporto al riconoscimento di debito sopra indicato e al lungo tempo trascorso prima della riproposizione della domanda;

Considerato che da tali chiarimenti discende non solo una non definita esigibilità del credito, ma un generalizzato ripensamento dell’Amministrazione e dei relativi organi di controllo, circa la prassi, in base alla quale era stato attribuito al personale promosso il trattamento economico dovuto con decorrenza retroattiva;

Ritenuto pertanto – anche in base ad ampio contenzioso pendente sui crediti retributivi in questione – che siano ravvisabili i presupposti di inaccoglibilità della domanda, di cui al citato art. 640, comma 2 cod. proc. civ., con avvertenza che il presento decreto non pregiudica la riproposizione della domanda stessa, anche in via ordinaria;


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