TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-26, n. 202402716

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-07-26, n. 202402716
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202402716
Data del deposito : 26 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/07/2024

N. 02716/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00963/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 963 del 2024, proposto da
G C, S I, L C, L C, R C, N R, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato G G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Bivona in Catania, via M. Cilestri 41;



contro

Comune di Pietraperzia (EN), non costituito in giudizio;



per l'ottemperanza

- alle sentenze del TAR Catania n. 2535/2017, pubblicata in data 06/11/2017, e n. 1687/2023, pubblicata in data 22/05/2023, entrambe passate in giudicato;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 luglio 2024 il dott. Gustavo Giovanni Rosario Cumin e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I Sig.ri G C, S I, L C, L C, R C e Nicolo Raspa hanno avviato un giudizio di ottemperanza con ricorso notificato il 16 maggio 2024 all’indirizzo del Comune di Pietraperzia (EN), al fine di compulsare l’ente locale menzionato da ultimo ad adempiere alle sentenze nn. 2535/2017 e 1687/2023 di questo stesso TAR, con le quali – sempre con riguardo agli immobili censiti al NCT del Comune di Pietraperizia al fg. 55, part.lle nn. 55, 59, 171, 30, 420 e 358 – era stato prescritto, rispettivamente, di:

“provvede(re) all’acquisizione dell’immobile ai sensi dell’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001, ovvero manifesta(re) il proprio intento di non procedere a tale acquisizione”;

“1) fare ricorso ad un accordo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell’immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con i proprietari dei terreni;

2) restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato, in tal caso dovendo anche risarcire il danno da illegittima occupazione a far data dal momento di cessazione della occupazione legittima e fino alla effettiva restituzione;

3) provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art. 42 bis TU espropriazioni, con effetto ex nunc e con la corresponsione degli emolumenti previsti da tale articolo”.

Ma in realtà il Comune di Pietraperzia non ha a tutt’oggi effettuato concretamente alcuna scelta fra le alternative che gli si prospettavano – nemmeno pur dopo che la volontà di procedere all’acquisizione sanante dei fondi occupati era stata formalmente manifestata con deliberazione di G.M. n. 34 del 03/05/2023 [inidonea però a produrre di per sè effetti giuridici: a fronte di un potere che risultava invece essere di competenza dell’organo consiliare ex lettera m) del comma 1 dell’art. 32 della L. n. 142/1990, operativo nell’ambito della Regione Siciliana in forza del suo richiamo ad opera della L.R. n. 48/1991].

I ricorrenti hanno pertanto chiesto al giudice adito di:

1) ordinare al Comune di Pietraperzia l’ottemperanza delle sentenze amministrative del TAR Catania in premessa, onerandolo di definire immediatamente il procedimento di acquisizione sanante in luogo e vece della procedura espropriativa illegittima,

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