TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-02-05, n. 201801451

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2018-02-05, n. 201801451
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201801451
Data del deposito : 5 febbraio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/02/2018

N. 01451/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00649/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2008, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via E. Fermi, n.15;

contro

Ministero dell'interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domicilia in Roma, via dei Portoghesi, n.12;

per l'annullamento

del provvedimento di esclusione dal concorso riservato per il reclutamento di 1507 allievi agenti della Polizia di Stato.


Visto il ricorso;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza “smaltimento” del 2 febbraio 2018 il cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti i difensori come da relativo verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso di cui in epigrafe -OMISSIS-ha interposto azione impugnatoria avverso il verbale di non idoneità per accertato difetto dei requisiti attitudinali di cui all’art. 4 del D.P.R. 903/1983, notificatogli il 31 ottobre 2007, conseguente alla prova attitudinale cui è stato sottoposto nell’ambito della partecipazione al concorso per il reclutamento di n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato il 12 dicembre 2006.

Avverso tale giudizio, il ricorrente, premesso di aver prestato servizio in qualità di VFP1 in rafferma annuale presso l’Esercito Italiano dal 2 novembre 2005 all’11 gennaio 2007, avendo superato tutti i connessi accertamenti fisio-psico-attitudinali, e di aver conseguito in tale sede un encomio e l’eccellente valutazione finale emergente dalla documentazione caratteristica, ha dedotto le seguenti censure.

1) Violazione dell’art. 3 della l. 241/90 - Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione.

Il provvedimento, diversamente da quanto richiesto sia dall’art. 3 della l. 241/90 che dalla disciplina di settore (art. 31 del D.P.R. 903/1983) e dal bando del concorso de quo, difetterebbe totalmente dell’illustrazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la contestata valutazione, tale non essendo il mero riferimento alla sottoposizione ai tests attitudinali.

2) Violazione dell’art. 31, comma 3, del D.P.R. 903/1983 e dell’art. 9, comma 10, del bando di concorso - Eccesso di potere per sviamento.

L’esclusione avrebbe dovuto essere disposta con decreto del Capo della Polizia.

3) Violazione dell’art. 4 del D.P.R. 904/83 - Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà re irragionevolezza del giudizio sui requisiti attitudinali.

Il giudizio negativo sarebbe incomprensibile e fondato su operazioni non sufficientemente logiche e ragionevoli, in quanto contrastanti e incompatibili con i precedenti dell’analogo servizio svolto nell’Esercito, da cui emerge che il ricorrente è in possesso di una personalità matura, di capacità di controllo, di uno spiccato senso di responsabilità.

Esaurita l’illustrazione delle illegittimità rilevate a carico dell’atto gravato, parte ricorrente ne ha domandato l’annullamento.

Costituitosi in resistenza, il Ministero dell’interno, previamente illustrata la disciplina normativa dell’accesso ai ruoli della Polizia di Stato, ha sostenuto la piena legittimità dell’esclusione, alla luce delle conclusioni raggiunte dalla Commissione esaminatrice, basate sui dati obiettivi emersi dalle prove collettive e individuali e in esercizio dell’apprezzamento di carattere tecnico-discrezionale che le compete in via esclusiva.

Con ordinanza 21 febbraio 2008, n. 1074, questo Tribunale ha respinto la domanda di sospensione interinale dell’esecuzione dell’atto gravato, incidentalmente formulata in ricorso.

La controversia è stata trattenuta in decisione alla pubblica udienza del 2 febbraio 2018.

DIRITTO

1. Si controverte in ordine alla legittimità del giudizio di non idoneità per difetto dei requisiti attitudinali conseguito dal ricorrente nell’ambito del concorso per n. 1507 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo, pubblicato il 12 dicembre 2006.

2. Rileva preliminarmente il Collegio che, ai sensi dell’art. 25, comma 2, della l. 1° aprile 1981, n. 121/1981, “ i requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’interno”, e che, in base all’art. 46, comma 1, della stessa legge, “gli accertamenti per l’idoneità psico-fisica e attitudinale dei candidati ai concorsi per il personale che esplica funzioni di polizia sono svolti dai medici e da un centro psico-tecnico specializzato nella selezione del personale, appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza ”.

Inoltre, secondo quanto previsto dal D.P.R. 23 dicembre 1983, n. 903, regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, art. 31, “ ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 904, al candidato sono proposti, dalla commissione dei selettori, una serie di tests, collettivi e individuali, integrati da un colloquio.

I tests sono predisposti avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati - di volta in volta - con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità, riportato in sede di accertamento delle qualità attitudinali, è definitivo e comporta, in caso di non idoneità, l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro.

I tests di cui al secondo comma sono aggiornati sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale ”.

Infine, il d.m. 30 giugno 2003, n. 198, recante il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli, nella parte concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui trattasi (Tabella 2), stabilisce che i requisiti attitudinali richiesti per i concorsi per l’accesso al ruolo degli agenti e assistenti sono:

a) un livello evolutivo che esprima una valida integrazione della personalità, con riferimento alla capacità di elaborare le proprie esperienze di vita, alla fiducia di sé, alla capacità sia critica che autocritica, all'assunzione di responsabilità ed alle doti di volontà, connotato, inoltre, sia da abilità comunicativa che da determinazione operativa;
b) un controllo emotivo contraddistinto dalla capacità di contenere le proprie reazioni comportamentali dinanzi a stimoli emotigeni imprevisti od inusuali, da una funzionale coordinazione psico-motoria in situazione di stress, da una rapida stabilizzazione dell'umore nonché da una sicurezza di sé in linea con i compiti operativi che gli sono propri;
c) una capacità intellettiva che consenta di far fronte alle situazioni problematiche pratiche, proprie del ruolo, con soluzioni appropriate basate su processi logici e su un pensiero adeguato quanto a contenuti e capacità deduttiva, sostenuto in ciò da adeguate capacità di percezione, attenzione, memorizzazione ed esecuzione;
d) una socialità caratterizzata da una adeguata disinvoltura nei rapporti interpersonali, dalla capacità di integrarsi costruttivamente nel gruppo, dalla disposizione a far fronte alle peculiari difficoltà operative del ruolo con opportuna decisione e dinamicità, nonché dalla capacità di adattarsi, in contesti di lavoro formalmente organizzati, sulla base della motivazione e del senso del dovere
”.

La Sezione ha chiarito che tali requisiti, di natura esclusivamente attitudinale, devono essere posseduti in ragione della peculiarità delle funzioni e dei compiti propri del ruolo, per quanto qui interessa, di agente, il cui accertamento, perciò, eseguito da una Commissione di selettori munita di precipue competenze di carattere psicologico, non si esaurisce nell’indagine psicologica clinica, ma è esteso ai profili caratteriali e psicosomatici, e si diversifica da quello relativo ai requisiti psichici, riguardanti invece l’area medica, i quali sono eseguiti da una Commissione medica e sono tesi ad accertare l’assenza di aspetti patologici della personalità (tra altre, Tar Lazio, Roma, I- ter , 18 aprile 2014, n. 4279).

Più in generale, la giurisprudenza ha rilevato come l’attività di verifica della commissione formata dai periti selettori viene ad investire - con carattere di collegialità ed in base a predefiniti e sperimentati tests intellettivi, di personalità e comportamentali, integrati da un colloquio - la complessiva personalità del candidato in funzione eminentemente prognostica del proficuo svolgimento del servizio di polizia e delle capacità di reagire in situazioni critiche. Tutto ciò in base a distinti parametri di valutazione che, secondo le esemplificazioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 904/1983, investono il livello evolutivo, il controllo emotivo, la capacità intellettiva, l’adattabilità allo specifico contesto sociale e di lavoro. In esito a detti accertamenti deve, quindi, emergere, il possesso di una personalità sufficientemente matura, con stabilità del tono dell’umore, di capacità di controllo delle proprie istanze istintuali, spiccato senso di responsabilità, avuto riguardo alle capacità di critica e di autocritica ed al livello di autostima (C. Stato, VI, 15 maggio 2006, n. 2727).

3. Tanto premesso, passando all’esame della odierna fattispecie, si rileva che il ricorrente è stato sottoposto a tutte le prove previste dalle sopra richiamate disposizioni, ovvero ai tests attitudinali specifici, approvati ex ante con decreto del Capo della Polizia datato 18 settembre 2007, e a un colloquio, all’esito dei quali è stato osservato, in relazione a ciascuno dei profili rilevanti:

“Livello evolutivo: soggetto che, sebbene in parte abbia raggiunto una sufficiente evoluzione, evidenzia ancora aspetti del carattere da sviluppare. E’ caratterizzato nelle proprie valutazioni e giudizi da una accentuata superficialità che non gli consente di argomentare adeguatamente i propri obiettivi e le proprie aspirazioni.

Controllo emotivo: nel corso del colloquio si è caratterizzato per l’accentuata imbarazzabilità, espressione dell’insicurezza di base in circostanze che richiedono disinvoltura e fiducia di se.

Capacità intellettiva: i risultati insufficienti conseguiti nei tests logici denotano una inadeguata strategia di risoluzione, espressione sia di un ragionamento disorientato dinanzi al genere di difficoltà che di modesta capacità critica. il pensiero è convenzionale e scarno nei contenuti.

Socialità: nel complesso non dispone né della decisione e né della capacità adattativa che potrebbero consentirgli di integrarsi utilmente nel contesto professionale proprio del ruolo per cui concorre”.

Per ciascuno dei richiamati profili l’organo valutante ha altresì attribuito un punteggio numerico, la cui media complessiva, pari a 9,750/20, è risultata inferiore a quella minima di 12/20 previamente stabilita in via generale nella seduta del 25 settembre 2007.

4. A questo punto deve osservarsi, quanto alle doglianze mosse dall’interessato avverso il gravato giudizio negativo, che va escluso che possa ravvisarsi la denunziata carenza motivazionale.

Invero, contrariamente a quanto esposto dal ricorrente, il giudizio di cui trattasi è stato reso all’esito del complesso iter istruttorio all’uopo specificamente regolato, ed è stato affidato a un impianto argomentativo articolato che illustra le ragioni poste a base dell’accertata conclusione di assenza dei presupposti attitudinali.

Del resto, il giudizio di inidoneità di cui trattasi è adeguatamente motivato “ per relationem alla indicativa scheda di profilo individuale” (così C. Stato, I, parere n. 9753 emesso nell’adunanza del 25 agosto 2004).

Tale scheda, che l’Amministrazione riferisce - senza alcuna confutazione - essere stata consegnata all’interessato unitamente al verbale di notifica del giudizio di inidoneità, richiama i tests somministrati, il relativo punteggio attribuito, il giudizio reso all’esito del colloquio, i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione attitudinale. Lo stesso verbale di notifica qui gravato menziona, più in sintesi, gli stessi elementi.

Il ricorrente non può essere seguito neanche laddove evidenzia l’illogicità del giudizio in rapporto alle favorevoli valutazioni precedentemente conseguite nell’Esercito, dovendosi rilevare, al riguardo, sia la diversità delle considerate funzioni, sia l’improponibilità concettuale della tesi sottesa alla censura, che comporterebbe, in sostanza, nei concorsi riservati quali quelli in esame, l’impossibilità di ascrivere alla prova attitudinale di cui trattasi, in radice, ogni significato e funzione, in contrasto con le relative previsioni normative.

Infine, non viene qui in rilievo il provvedimento di esclusione dal concorso di cui all’art. 31, comma 3, del D.P.R. 903/83, ma, più limitatamente, la notifica del giudizio di inidoneità reso dal preposto organo valutatore, di talchè è infondata la pretesa del ricorrente che l’atto dovesse essere adottato dal Capo della Polizia.

5. Alle rassegnate conclusioni consegue la reiezione del ricorso.

Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto dello specifico interesse azionato in giudizio.

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