TAR Roma, sez. 5T, sentenza 2024-06-06, n. 202411568
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Testo completo
Pubblicato il 06/06/2024
N. 11568/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01732/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1732 del 2021, proposto da
B s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., già rappresentata e difesa dall’avv. L M, ora rappresentata e difesa dall’avv. V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza SS. Apostoli, 66;
contro
Roma Capitale, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall’avv. M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Agenzia del demanio - Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;
Regione Lazio, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- dell’avviso di pagamento prot. n. CO20200121166 dell’1.12.20, comunicato a mezzo pec in pari data, con cui il Direttore dell’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo di Roma Capitale (Municipio X), in relazione alla concessione demaniale marittima n. 7 dell’8.4.09, ha richiesto, per l’anno 2020, il pagamento della somma complessiva di euro 42.219,96, di cui euro 20.442,12 a titolo di canone demaniale ed euro 21.777,84 a titolo di indennizzo per l’uso e l’occupazione di aree demaniali difformi dal titolo concessorio e a titolo di canone sulle difformità rilevate in sede di ispezione del 26.4.16, oltre all’imposta regionale pari al 15 % dell’importo richiesto;
- della nota del Direttore dell’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo di Roma Capitale (Municipio X), prot. n. CO20200131347 del 31.12.20, comunicata in pari data, avente a oggetto chiarimenti sulle modalità di determinazione del canone demaniale anno 2020;
- della nota di Roma Capitale (Municipio X) prot. n. CO125675 del 14.12.20, richiamata nella citata nota prot. n. CO20200131347 del 31.12.20, non conosciuta in quanto mai comunicata;
- del verbale e/o della scheda delle misurazioni che sarebbero state effettuate nel mese di novembre 2020 dal personale tecnico dell’Ufficio Coordinamento Demanio Marittimo di Roma Capitale, non conosciuti, e di ogni altro verbale e/o scheda comunque redatti a seguito di ispezioni effettuate nell’ambito dell’attività di vigilanza;
- occorrendo, della nota di Roma Capitale (Municipio X) prot. n. CO20210007024 del 21.1.21, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso a quelli gravati e di tutti i provvedimenti posti alla base della determinazione del canone demaniale per l’anno 2020, ancorché non conosciuti e ove lesivi;
nonché per l’accertamento
del diritto della B s.r.l. a versare il canone demaniale secondo i diversi presupposti e nella diversa misura precisati nel ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e dell’Agenzia del demanio - Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 aprile 2024 la dott.ssa A T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 30 gennaio 2021 (depositato il 12 febbraio 2021), la B s.r.l., nel premettere, tra l’altro, che:
a) con licenza n. 09/04, il Comune di Roma l’ha autorizzata a occupare una superficie complessiva di mq. 8.570, costituita da mq. 7.196 di area scoperta, mq. 468 di pertinenze demaniali, mq. 906 di opere di facile rimozione, per mantenervi uno stabilimento balneare denominato “ La B ”, con decorrenza dall’1.1.02 e scadenza al 31.12.07;
b) con atto n. 07/09, il Comune di Roma, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 88/2001, ha rinnovato tale concessione, con decorrenza dall’1.1.08 e scadenza al 31.12.13, poi prorogata ex lege sino al 31.12.20, in virtù dell’art. 1, co. 18, del d.l. n. 194/2009, conv. con modif. dalla l. n. 25/2010, così come modificato dall’art. 34 duodecies del d.l. n. 179/2012, conv. con modif. dalla l. n. 221/2012;
c) con nota prot. n. 87894 dell’11.08.16, il Comune di Roma ha chiesto alla concessionaria il pagamento del canone demaniale per l’anno 2016, considerando anche 76 mq di opere a destinazione d’uso commerciale, per cui il canone è stato calcolato con valori OMI;
d) con la nota prot. n. 3029 del 10.01.18, con la quale è stato richiesto il pagamento del canone per l’annualità 2017, è stata considerata un’area pari a 194,24 mq di pertinenze e, in riscontro a talune richieste della concessionaria, è stata affermata la natura di “nuova concessione” della licenza n. 7/09 (che non varrebbe, quindi, come proroga della precedente n. 9/04): da ciò sarebbe dipesa l’acquisizione ope legis in capo allo Stato delle opere inamovibili insistenti sull’area data in concessione;
e) il provvedimento da ultimo menzionato è stato impugnato dinnanzi al Tar Lazio (r.g. n. 3362/18), al pari degli ordini di pagamento del 2018 e del 2019;
ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, censurandoli per:
1) “Violazione di legge - art. 49 cod. nav. - art. 3, comma 1, lettera b) legge 494/93 e succ. mod. ed int. – eccesso di potere (per contrasto con precedenti atti, per sviamento, per illogicità, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti e degli atti)” - secondo la ricorrente, l’Amministrazione avrebbe errato nel ritenere che, alla scadenza della concessione demaniale, si sarebbe verificata una “devoluzione” gratuita e automatica ex art. 49 cod. nav. delle opere di difficile rimozione in pertinenze demaniali marittime in favore dello Stato. La cessazione della concessione sarebbe, viceversa, esclusa dal rinnovo automatico previsto da norme di legge. In tali casi, al di là del nomen iuris , si configurerebbe una vera e propria proroga senza soluzione di continuità dell’atto concessorio;
2) “Violazione di legge - art. 3 legge 241/90 e succ. mod. ed int. – artt. 7 e 8 legge 241/90 e succ. mod. ed int. – eccesso di potere (per difetto di motivazione, contrasto con precedenti atti, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e degli atti)” - il verbale di sopralluogo del 26.4.16 sarebbe privo dei riferimenti, letterali e/o grafici, da cui desumere le consistenze metriche indicate nell’avviso di pagamento impugnato e le opere che le compongono, nonché la posizione delle stesse all’interno dello stabilimento e le operazioni matematiche svolte. In sostanza, il verbale del 26.4.16 non potrebbe costituire valido presupposto fattuale e/o giuridico per legittimare l’aumento delle pretese erariali. Conseguentemente, nell’avviso di pagamento mancherebbe la motivazione dell’aggravio del canone e dell’indennizzo richiesto e la comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe consentito al concessionario di controdedurre circa l’assenza di quelle opere e/o dei “ nuovi ” utilizzi commerciali.
Inoltre, in mero subordine, per l’ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta e accertata la pertinenzialità dei manufatti in questione, la ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità dell’avviso di pagamento, per i seguenti motivi:
3) “Violazione di legge - art. 3, comma 1, lett. b), punto 2.1 della legge 494/93 - erroneo utilizzo dei canoni unitari OMI categoria commerciale in luogo di quella del terziario - eccesso di potere (per contrasto con precedenti atti, per sviamento, per illogicità, per ingiustizia manifesta, per travisamento dei fatti e degli atti)” - per la ricorrente, “la determinazione comunale, seppur algebricamente corretta, è comunque illegittima nella parte in cui utilizza, ai fini del calcolo, i parametri normativamente fissati per lo scopo commerciale”;
4) “Violazione di legge - art. 3, comma 1, lett. b), punto 2.1 della legge 494/93 - difforme utilizzo