TAR Roma, sez. 5B, sentenza 2023-08-17, n. 202313358
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Testo completo
Pubblicato il 17/08/2023
N. 13358/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01545/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1545 del 2018, proposto da
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati G P D N e L F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P D N in Roma, via dei Lincei n. 30;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto del Ministero dell’Interno, adottato il 3 maggio 2017 e notificato il 13 novembre 2017, di reiezione dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 30 giugno 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con decreto Ministro dell’Interno, 3 maggio 2017, n. -O-, notificato in data 13 novembre 2017, la p.a. resistente ha respinto l’istanza di concessione della cittadinanza italiana ex art. 9 c. 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91 proposta dal sig. -O-, ritenendo che « non si ravvisa la coincidenza tra l’interesse pubblico e quello del richiedente alla concessione della cittadinanza italiana ».
A sostegno della propria decisione la p.a. resistente ha evidenziato che nei confronti del richiedente era stata adottata, in data -O-O-, sentenza del Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 721 c.p. « da cui si evince che la condotta dal richiedente è indice di inaffidabilità e di una non compiuta integrazione nella comunità nazionale ».
2. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il sig. -O- ha lamentato l’illegittimità di tale decreto per « violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 [ed] eccesso di potere per insufficiente motivazione » nonché per «violazione e falsa applicazione art. 9, comma 1, lett. f, l. 5 febbraio 1992 n.91; difetto di istruttoria e carenza e/o insufficienza della motivazione; erronea valutazione e/o travisamento del presupposto in fatto; [ed] eccesso di potere », osservando – in sintesi – che la p.a. avrebbe fondato il diniego solamente sulla base di una vicenda penale che non solo era risalente nel tempo ma che, in concreto (sulla base di quanto accertato nel procedimento penale), non era idonea di per sé a fondare una valutazione di mancata integrazione del richiedente nella comunità nazionale.
3. Con relazione del 20 luglio 2022, l’amministrazione ha insistito per il rigetto del ricorso.
4. Con memoria del 29 maggio 2023, il ricorrente ha insistito nelle proprie domande.
5. All’udienza straordinaria di riduzione dell’arretrato del 30 giugno 2023 – viste le note depositate da parte ricorrente in data 23 giugno 2023 – la causa è stata trattenuta in decisione.
6. La censura di difetto di istruttoria e di motivazione è fondata e il ricorso deve essere accolto per le ragioni di seguito illustrate.
7. È noto, infatti, che ai sensi dell’art. 9, c. 1, lett. f), l. n. 91/1992, la cittadinanza italiana « può » essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della