TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2023-11-09, n. 202300266

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, ordinanza cautelare 2023-11-09, n. 202300266
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202300266
Data del deposito : 9 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/11/2023

N. 00692/2023 REG.RIC.

N. 00266/2023 REG.PROV.CAU.

N. 00692/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 692 del 2023, proposto da GRIG - Gruppo di Intervento Giuridico, rappresentato e difeso dall’avvocato C A M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero della Difesa, in persona del Ministro “pro tempore”, rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima in via Dante n. 23;

la Regione Autonoma della Sardegna, non costituitasi in giudizio;

il Comune di Arbus, non costituitosi in giudizio

nei confronti

e con l'intervento di

“ad adiuvandum”:
- del Movimento Non Violento - Sardegna,
- del Comitato A Foras,
- della Associazione Assotziu Consumadoris Sardigna Onlus,
rappresentati e difesi dagli avvocati Paolo Pubusa e Giulia Lai, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

dell’atto del Ministro della difesa n. D40/40.001 del 1° agosto 2023, recante il calendario delle esercitazioni militari in Sardegna nel secondo semestre 2023, con riferimento specifico alle attività addestrative programmate presso i poligoni di Capo Teulada e di Capo Frasca;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Riservata al prosieguo del giudizio ogni decisione anche in ordine alla ammissibilità degli interventi ad adiuvandum ;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2023 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

che il decreto impugnato n. D40/40.001 del 1° agosto del 2023, recante il programma di utilizzazione per il 2° semestre 2023 dei poligoni militari demaniali di competenza delle Forze Armate ubicati sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, è stato adottato dal Ministro della Difesa, in presenza del parere contrario dei componenti del Comitato misto paritetico designati dalla Regione, nell’esercizio delle prerogative attribuite al Ministro dall’art. 322, comma 5, del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare - COM) che dispone testualmente:

Il Comitato è consultato semestralmente su tutti i programmi delle esercitazioni a fuoco di reparto o di unità, per la definizione delle località, degli spazi aerei e marittimi regionali, del tempo e delle modalità di svolgimento, nonché sull'impiego dei poligoni della regione. Se la maggioranza dei membri designati dalla regione si esprime in senso contrario, sui programmi di attività addestrative decide in via definitiva il Ministro della difesa ”;

che il decreto stesso evidenzia ragioni di primario interesse nazionale – ampiamente illustrate anche nella memoria difensiva dalla difesa erariale - in ordine allo svolgimento delle attività programmate per cui è causa in quanto necessarie ad assicurare sia il rispetto, da parte dello Stato italiano, di impegni internazionali assunti, e sia il livello di addestramento necessario all’impiego operativo delle nostre Forze Armate nelle missioni (nazionali e internazionali) assegnate;

che nel nostro ordinamento giuridico le anzidette esigenze di difesa nazionale, correlate all’assunzione di responsabilità insita nel provvedimento ministeriale consentito dal precitato art. 322, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare, assumono rilevanza preponderante, come del resto desumibile dalla disposizione di cui all’art. 356, comma 1, del COM, in base al quale “ Fatto salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, e ove non diversamente disposto dalle norme in materia ambientale, ai beni e alle attività dell'amministrazione della difesa e delle Forze armate si applicano le vigenti norme in materia di ambiente nei limiti di compatibilità con gli speciali compiti e attività da esse svolti, tenuto conto delle insopprimibili esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare. I limiti di compatibilità e le esigenze connesse all'utilizzo dello strumento militare sono valutate dai competenti organismi militari sanitari e tecnici ” e dall’art. 5, comma 9, dello stesso D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, intitolato “ Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche ”, per il quale, ove anche fosse stata richiesta la VINCA, “ Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete «Natura 2000» e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13” ;

che pertanto, nella vicenda in esame, in punto di periculum in mora , deve ritenersi predominante l’esigenza delle Forze armate di portare a compimento le esercitazioni in corso di svolgimento (programmate fino al 21 dicembre 2023), e ciò tenuto conto anche che nelle conclusioni della Relazione dell’ISPRA (allegato 1 delle produzioni dell’Avvocatura dello Stato del 27 ottobre 2023), pur evidenziandosi profili di criticità ambientali, si afferma che “ Gli elementi raccolti in ambito SNPA non evidenziano, ad oggi, una situazione nella quale sia possibile individuare, come conseguenza dei fatti oggetto delle imputazioni, impatti sulle risorse naturali tali da integrare fattispecie di danno ambientale ”;

che in punto di fumus boni juris non può che essere riservata alla fase di merito ogni approfondimento sulla necessità effettiva della VINCA in ordine al provvedimento impugnato (che riguarda la mera calendarizzazione delle giornate di attività addestrative delle Forze Armate all’interno di un Poligono militare demaniale permanente), destinato evidentemente a periodiche riadozioni, o se le valutazioni di incidenza ambientale auspicate dalla parte ricorrente e dalle associazioni intervenienti dovessero piuttosto riguardare, a monte, la fase antecedente di programmazione di interventi di esercitazione militare su siti di riconosciuto pregio ambientale, nel contemperamento con la specificità dei compiti e delle attività svolti dalle Forze armate e con le insopprimibili esigenze connesse all’utilizzo dello strumento militare;

Ritenuto quindi che allo stato non ricorrano i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare;

Ritenuti peraltro sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti le spese della presente fase del giudizio;

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