TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-11-13, n. 202302642
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Pubblicato il 13/11/2023
N. 02642/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00471/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 471 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato I C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via San Mamete, 18;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego emesso dalla Questura della Provincia di Milano in data 15 maggio 2015 e notificato il 11 dicembre 2018 con cui è stata rigettata la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di riduzione dell'arretrato del giorno 12 ottobre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento 15 maggio 2015, n. 8660, notificato all’interessato in data 11 dicembre 2018, il Questore della Provincia di Milano ha respinto l'istanza proposta dal sig. -OMISSIS- in data 30 aprile 2014 al fine di ottenere il rinnovo, per motivi di attesa occupazione, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato n. -OMISSIS-.
A sostegno della propria decisione, l’amministrazione ha evidenziato:
- che il sig. -OMISSIS-, dopo la proposizione dell’istanza non aveva integrato la pratica con alcuna documentazione attestante lo svolgimento di attività lavorativa ed il possesso di redditi sufficienti al proprio sostentamento;
- che da verifiche svolte presso l’INPS era emerso che in favore dell’istante erano stati versati contributi per il solo periodo compreso tra l’1 gennaio 2012 e il 31 marzo 2012 e che dopo tale data lo stesso non aveva percepito ulteriori redditi imponibili ai fini contributivi;
- che da verifiche svolte presso l’Agenzia delle Entrate era emerso che l’istante non aveva mai presentato alcuna dichiarazione dei redditi;
- che l’interessato aveva ampiamente beneficiato della possibilità di soggiornare sul territorio nazionale per motivi di attesa occupazione e che pertanto non era applicabile nei suoi confronti l’art. 22, comma 11, T.U. in combinato disposto con l’art. 37, comma 2, d.p.r. n. 394/1999;
- che il sig. -OMISSIS- era stato condannato, con sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 1 agosto 2013, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000,00 di multa per il reato di cui all’art. 73, d.p.r. n. 309/1990, ovvero un reato inerente gli stupefacenti;
- che lo stesso il 4 marzo 2015 era stato deferito all’A.G. dal personale del Commissariato P.S. di Milano “Lambrate” per reati inerenti gli stupefacenti.
2. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato il predetto provvedimento e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di un unico motivo di gravame.
Segnatamente, il ricorrente – dopo aver evidenziato che nelle more della notifica del diniego, nel mese di luglio 2018, aveva reperito un’occupazione – ha lamentato l’illegittimità della decisione assunta dalla p.a. per « eccesso di potere per motivazione illogica e carente », sostenendo in sintesi che:
- l’amministrazione avrebbe dovuto rilasciargli permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione, affinché potesse reperire una nuova occupazione ai sensi dell’art. 22, d.lgs. n. 286/1998;
- la p.a. non aveva adeguatamente considerato i suoi legami familiari e in particolar modo la presenza del fratello -OMISSIS-;
- la p.a. non avrebbe potuto far assumere rilievo dirimere, ai fini del diniego, all’unica condanna riportata, sospesa condizionalmente.