TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2025-01-28, n. 202500162

TAR Catanzaro
Ordinanza cautelare
29 settembre 2022
TAR Catanzaro
Sentenza
28 gennaio 2025
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Sentenza
28 gennaio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2025-01-28, n. 202500162
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202500162
Data del deposito : 28 gennaio 2025
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/01/2025

N. 00162/2025 REG.PROV.COLL.

N. 01109/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2022, proposto da
AG TA, rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Salerno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, via Costantino Mortati 23;



contro

Comune di San Giovanni in Fiore (Cs), in persona del Sindaco Pro Tempore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Cosenza, corso GI Fera, n. 23;



nei confronti

NB UA, SA AR LI, GI OL, NO TA, AR RA, non costituiti in giudizio;



per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia:

- del verbale n. 1 del 7 luglio 2022 della Commissione esaminatrice del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato, full time, di ausiliario del traffico, categoria giuridica B, posizione economica B/1 da impiegare presso il Comune di San Giovanni in Fiore, nella parte in cui non ha ammesso il ricorrente;

- del verbale n. 3 del 18 luglio 2022 della medesima Commissione;

- del bando con il quale è stata avviata la procedura di selezione degli ausiliari del traffico;

- di tutti gli altri atti endoprocedimentali, ivi compresi le comunicazioni e gli avvisi di convocazione delle prove scritte e orali, nonché gli atti successivi all’approvazione della graduatoria finale che ha visto vincitori del concorso i Sig. UA NB e TA NO, ivi compresi gli eventuali atti di nomina e/o proclamazione dei vincitori e/o atti di sottoscrizioni di incari e precisamente la determinazione n° 261 del 18 luglio 2022 con cui il Settore affari generali del Comune ha preso atto della graduatoria approvata dalla Commissione;

- della determinazione n° 267 del 25 luglio 2022 con cui il comune ha proceduto alla assunzione dei due ausiliari del traffico;

- del foglio presenze delle prove scritte ed orali;

- della determinazione n° 358 del 14 ottobre 2021.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Giovanni in Fiore (Cs), in persona del Sindaco Pro Tempore;

Vista l’ordinanza cautelare n. 436 del 2022;

Vista la memoria del ricorrente in vista dell’udienza pubblica;

Vista la memoria di replica del Comune;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2025 il dott. Federico Baffa e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 26 novembre 2021 il Comune di San Giovanni in Fiore ha pubblicato bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di due posti a tempo pieno ed indeterminato, categoria giuridica B, posizione economica B/1, profilo professionale “ ausiliario del traffico ”.

In data 29 giugno 2022, è stato comunicato al ricorrente via pec che la prova scritta si sarebbe svolta il 7 luglio 2022 e non il 30 giugno 2022 come precedentemente indicato, sebbene sul punto il ricorrente asserisca di non aver mai ricevuto una precedente comunicazione. Afferma inoltre il ricorrente che il calendario delle prove scritte non sarebbe mai stato pubblicato sul sito del Comune.

In data 7 luglio 2022, il ricorrente ha preso parte agli scritti i quali vertevano su materie asseritamente diverse da quelle indicate all’articolo 8 dell’avviso.

Con verbale della medesima data (verbale n. 1), la commissione ha dato atto di aver proceduto alle correzioni e di aver individuato gli ammessi alla prova orale nelle figure di: UA NB, LI SA AR, OL GI, TA NO.

In data 18 luglio 2022, come dato atto nel verbale n. 2, la commissione ha svolto l’esame orale dei candidati ammessi, procedendo altresì a formare la graduatoria dei concorrenti risultati vincitori (UA NB e TA NO) e idonei (LI SA AR e OL GI).

Con provvedimento n. 267 del 25 luglio 2022, il Comune ha adottato determina di assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei due soggetti risultati vincitori.

Con ricorso notificato il 26 agosto 2022 e depositato in pari data, il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti in epigrafe indicati.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo, il ricorrente contesta la violazione dell’art. 8 del bando di concorso nella misura in cui alcune delle domande predisposte per la prova scritta non vertevano sulle materie d’esame indicate nella lex specialis .

Con il secondo motivo contesta la violazione dell’articolo 6, comma 1, D.P.R. 487 del 1994 nella misura in cui non sarebbe stato rispettato il rispetto del termine dilatorio di 15 giorni tra lo svolgimento della prova scritta e la relativa comunicazione, nonché la violazione del comma 3 della medesima disposizione, nella misura in cui non sarebbe stato rispettato il termine dilatorio di 20 giorni tra lo svolgimento della prova orale e la relativa comunicazione agli ammessi.

Ha altresì proposto istanza cautelare motivando, quanto al periculum , la violazione della par condicio tra partecipanti e la compromissione della possibilità di essere selezionato.

Si è costituito il Comune di San Giovanni in Fiore, depositando successiva memoria in vista della camera di consiglio.

Il Comune ha anzitutto eccepito il difetto di interesse a ricorrere, dal momento che il ricorrente non avrebbe dimostrato la concreta possibilità di ottenere un punteggio maggiore in assenza delle domande vertenti su materie asseritamente diverse da quelle indicate dall’articolo 8 del bando.

In punto di fondatezza, il Comune ha osservato che il bando prevede la possibilità di sottoporre ai candidati “ una serie di quesiti o test a risposta multipla basati sia sulla preparazione (generale e nelle materie indicate nel bando) sia sulla soluzione di problemi in base a diversi tipi di ragionamento (logico, deduttivo, numerico) ”. Ne deriverebbe che le domande contestate rientrerebbero comunque fra quelle dirette a vagliare la preparazione generale. Osserva inoltre il Comune che il ricorrente ha comunque risposto correttamente a 7 delle 14 domande contestate, dal che deriverebbe che ai fini della prova di resistenza dovrebbero sottrarsi sette punti al punteggio – di sedici punti - ottenuto.

Quanto al rispetto del termine di 15 giorni tra lo svolgimento della prova scritta e la sua comunicazione, osserva il Comune che la mancata comunicazione al ricorrente è dovuta al fatto che costui non ha indicato un indirizzo PEC nella propria domanda, sicché l’avviso di comunicazione è stato trasmesso via mail. In ogni caso, osserva sempre la parte resistente, l’avviso di svolgimento delle prove sarebbe stato pubblicato sul sito Internet del Comune, e ciò avrebbe valore di notifica nei confronti di tutti i partecipanti ai sensi dell’articolo 6 del bando.

Il Comune ha infine chiesto il rigetto dell’istanza cautelare per difetto dei presupposti.

Con ordinanza n. 436 del 29 settembre 2022, il T.A.R. ha respinto la domanda cautelare.

Con memoria del 12 dicembre 2024, in vista della pubblica udienza, parte ricorrente ha argomentato in ordine alla sussistenza dell’interesse a ricorrere. In tal senso ha, in estrema sintesi, rappresentato che: a) le domande contestate rappresentano quasi il 50% del totale; b) “ La neutralizzazione di tali domande e la conseguente riparametrazione del punteggio avrebbero potuto consentirgli di superare la soglia minima prevista ” (pag. 2); c) in ogni caso, l’interesse alla riedizione della gara sorregge adeguatamente il ricorso; d) il mancato rispetto del termine di comunicazione della data dello svolgimento della prova scritta è di per sé idoneo a comportare la riedizione della prova.

Il ricorrente ha altresì domandato a questo T.A.R. di acquisire, in quanto essenziale per il completo accertamento dei fatti, la seguente documentazione: a) copia delle schede di risposta relative alle prove scritte di tutti i candidati partecipanti, comprensive dei punteggi attribuiti dalla Commissione per ciascuna risposta; b) copia delle prove scritte complete e dei punteggi conseguiti dai candidati vincitori e idonei; c) gli atti mediante i quali la Commissione ha

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