TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-07-14, n. 202101053

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, sentenza 2021-07-14, n. 202101053
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202101053
Data del deposito : 14 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/07/2021

N. 01053/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01764/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1764 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e A V, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F F in -OMISSIS-, via de' Pucci n. 4;

contro

Questura di -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante p.t., e Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di -OMISSIS-, domiciliataria ex lege in -OMISSIS-, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, che ha rigettato l'istanza con la quale il ricorrente ha chiesto " il rilascio della licenza di porto di fucile per uso caccia ";

- in quanto occorrer possa, della nota della Questura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, contenente " comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (art. 10 bis legge 241/1990) in merito al rilascio della licenza per il porto d'armi uso caccia ";

- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di -OMISSIS- e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno -OMISSIS- il dott. Riccardo Giani;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1 - Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente impugna il decreto del Questore di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del -OMISSIS- che ha respinto la sua istanza di rilascio di permesso di porto di fucile ad uso caccia, in uno con la correlata comunicazione dei motivi ostativi. Nei confronti dei suddetti atti il ricorrente articola le seguenti censure:

- con il primo motivo rileva la violazione dell’art. 43 TULPS, che prevede che possa essere respinta l’istanza di uso delle armi a chi non possieda la buona condotta e possa abusarne;
la suddetta previsione normativa richiede lo svolgimento di adeguata istruttoria;
nella specie essa è mancata, facendosi riferimento a i fatti così come accertati nel diniego del 2009 (una denunzia del 1999 e una condanna del 2005), senza rivalutarli e tener conto del tempo trascorso;

- con il secondo motivo evidenzia che la -OMISSIS- non costituiscono indici di personalità violenta;
una mera denunzia non può essere posta a base in quanto tale del diniego di porto d’armi, trattandosi peraltro di fatto colposo compiuto dal ricorrente quanto aveva 16 anni e di modesta portata;
d’altra parte l’incendio non è reato collegato all’uso delle armi;
un’isolata condanna per guida in stato di ebbrezza non può essere considerata ostativa all’uso delle armi;

- con il terzo motivo contesta la rilevanza del reato di -OMISSIS-, trattandosi di reato non idoneo a fondare il dubbio sul pericolo dell’uso delle armi, trattandosi di fatti minimi (vendita di calamari senza dichiarare lo stato di congelati);

- con il quarto motivo si evidenzia che la sommatoria di elementi di fatto irrilevanti è essa stessa irrilevante;

- con il quinto motivo parte ricorrente attacca l’ulteriore motivazione contenuta nel provvedimento gravato, relativa alla idoneità psicofisica del ricorrente;
l’Amministrazione ammette l’esito positivo della visita effettuata dal Collegio Medico di ricorso, ma decide di disattendere lo stesso;
degli esiti dell’organo tecnico a ciò deputato la Questura doveva limitarsi a prendere atto, non potendo procedere ad una loro rivalutazione;
la Questura disattende invece tale esito richiamando altre certificazioni in suo possesso, senza indicare quali siano, chi le abbia rilasciate e la relativa data;
se si tratta delle pregresse valutazione dei Collegi medici le stesse sono state superate da quella positiva attuale, che non contiene limiti di durata;
altresì superata è la certificazione dell’Esercito richiamata;

- con il sesto motivo parte ricorrente evidenzia che nessuna valutazione negativa può trarsi dalla sua mancata partecipazione al procedimento, stante la natura sibillina della relativa comunicazione;

2 - Il Ministero dell’Interno e la Questura di -OMISSIS- si sono costituiti in giudizio per resistere al ricorso.

3 - La causa è passata in decisione all’udienza del -OMISSIS-, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, ai sensi dell’art. 25, comma 2, decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2020, come da ultimo modificato dall’art. 6, co. 1, lett. e), del decreto legge n. 44/2021.

4 – Il ricorrente impugna il diniego di rilascio di licenza di porto di fucile per uso caccia emesso dalla Questura di -OMISSIS-, censurando il profilo motivazionale attinente alla mancanza di affidabilità sul buon uso delle armi (con i primi quattro motivi), il riferimento alla idoneità psico-fisica (con il quinto motivo) ed infine l’ulteriore riferimento alla mancata partecipazione procedimentale (con il sesto motivo).

5 – Il Collegio evidenzia come il gravato provvedimento della Questura di -OMISSIS- sia in primo luogo e soprattutto motivato con riferimento alla valutazione negativa in ordine al profilo della buona condotta e affidabilità del ricorrente circa il buon uso delle armi. L’Amministrazione ha tratto il suo giudizio negativo dal richiamo alla denunzia dei Carabinieri di -OMISSIS- dell’1 aprile 1999 -OMISSIS-. L’Amministrazione ha particolarmente valorizzato l’insieme delle condotte del ricorrente, ricavandone un giudizio di inaffidabilità idoneo a ricusare il rilascio del titolo di porto d’arma. È noto che la valutazione dei requisiti di buona condotta e affidabilità di cui agli artt. 11, 39 e 43 del TULPS è caratterizzata da elevata discrezionalità ed è di stretta competenza dell’Autorità di P.S., né la stessa nella specie appare al Collegio viziata da evidente illogicità o irragionevolezza, in particolare l’abuso di alcool rappresentando un elemento negativo nella valutazione sulla affidabilità nel corretto uso dell’arma e, quindi, nella valutazione delle esigenze di pubblica sicurezza. D’altra parte, ai fini del rilascio o del rinnovo del titolo di polizia, l’Autorità di pubblica sicurezza può apprezzare discrezionalmente, quali indici rivelatori della possibilità di abuso delle armi, anche fatti o episodi privi di rilievo penale, purché l’apprezzamento non sia irrazionale e sia motivato in modo congruo (Cons. Stato, sez. VI, n. 107 del 2017;
sez. III, n. 2974 del 2018;
n. 3502 del 2018), trattandosi di un provvedimento, privo di intento sanzionatorio o punitivo, avente natura cautelare al fine di prevenire possibili abusi nell’uso delle armi a tutela delle esigenze di incolumità di tutti i consociati (Cons. Stato, sez. III, n. 2974 del 2018). Le censure di parte ricorrente, volte a parcellizzare il complessivo giudizio della Questura di -OMISSIS- e a contestarlo con riferimento a ciascun passaggio, non appaiono convincenti. Il giudizio di inaffidabilità è tratto da una sintesi dei fatti nei loro insieme e in tal senso appare non illogico o abnorme. Le prime quattro censure devono essere respinte.

6 – Trattandosi di provvedimento plurimotivato, la legittimità della motivazione attinente al difetto di buona condotta è da sola sufficiente a sorreggere l’atto gravato. Nel provvedimento gravato l’Amministrazione aggiunge considerazioni anche in ordine alla idoneità psicofisica del ricorrente, negata in passato, pur dando atto che il ricorrente ha allo stato conseguito la suddetta idoneità. Trattasi in ogni caso di argomenti di rinforzo rispetto al tema della mancanza di affidabilità, sicché non vi è interesse allo scrutinio della relativa censura, stante la già rilevata sufficienza del profilo motivazionale attinente al ritenuto difetto di affidabilità. Stessa considerazione vale per il rilevato profilo di mancata partecipazione al procedimento;
anche in questo caso si tratta di considerazione irrilevante ai fini della validità del provvedimento gravato, sorretto dalla già richiamata motivazione di mancanza di affidabilità sul buon uso delle armi.

7 – Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di giudizio, stante la complessità in fatto della vicenda esaminata.

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