TAR Perugia, sez. I, decreto presidenziale 2021-01-23, n. 202100006
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Pubblicato il 23/01/2021
N. 00006/2021 REG.PROV.PRES.
N. 00006/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 6 del 2021, proposto da
Maria Silvia D'Amato, rappresentato e difeso dagli avvocati L L, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2 non costituitasi in giudizio;
nei confronti
A B, Comitato Consultivo Zonale Medici Specialisti Ambulatoriali Interni Medici Veterinari e Altre Professionalità Sanitarie costituitasi in giudizio;
per l'annullamento
della delibera del Commissario Straordinario dell’A.U.S.L. Umbria 2 n.1432 del 5-12-2020 avente ad oggetto “A.C.N. Med. Spec. Amb.le ed altre prof.tà san. amb.li – Psicologi di cui alla scuola di specializzazione in psicoterapia per n.38 ore sett.li a t.i. [tempo indeterminato, n.d.r.] per la Casa di Reclusione di Spoleto e la Sezione di osservazione dei detenuti – Recepimento verbale della C.T.A. e assegnazione turno (rif. A.C.N. 17/12/2020)”, con la quale è stata dichiarata “non idonea” la ricorrente ed è stata proclamata vincitrice della selezione per l’attribuzione del turno a tempo indeterminato per la Professionalità Ambulatoriale degli Psicologi di cui alla scuola di specializzazione in psicoterapia la Dott.ssa A B;- dell’allegato verbale unico della Commissione Tecnica Aziendale del 20-11-2020, avente ad oggetto “Espletamento procedure riguardanti l’assegnazione di un turno a tempo indeterminato per la professionalità sanitaria ambulatoriale degli psicologi di cui alla scuola di specializzazione in psicoterapia per n.38 ore settimanali per la Casa di reclusione di Spoleto e la Sezione di osservazione dei detenuti, in applicazione degli artt.18 e 19 dell’A.C.N. 17/12/2015 / nuovo A.C.N. 31/3/2020 artt.20 e 21 – (Pubblicazione Avviso 16/12/2019)”, nella parte in cui viene giudicata “non idonea” la ricorrente e nella parte in cui viene escluso l’espletamento della prova pratica;- di ogni altro atto lesivo inerente o connesso,preparatorio o consequenziale.
visti il ricorso e i relativi allegati;
vista l’istanza cautelare avanzata da parte ricorrente ed il cui esame è fissato alla camera di consiglio del 26 gennaio 2021;
vista l’istanza, sottoscritta in data 21 gennaio 2021 dalla difesa della ricorrente , per la discussione da remoto della predetta domanda cautelare;
rilevato, ad un primo esame, che la stessa non è sorretta da alcuna motivazione che permetta di superare il disposto dell’art. 25 della legge n.176/2020, in base al quale “gli affari passano in decisione senza discussione orale sulla base degli atti depositati”, e non tiene conto nè della particolare peculiarità del contenzioso proposto , né del principio di convergenza delle parti nel richiedere la discussione da remoto, né infine della facoltà di presentare note di udienza sino alle ore 12 del giorno anteriore la discussione;
considerato tuttavia che:
dall’esame degli atti esistono specifici profili processuali non affrontati dagli scritti difensivi e che potrebbero risultare decisivi ai fini della trattazione del ricorso e sui quali occorre pertanto garantire il contraddittorio;
pertanto, in deroga a quanto sopra rilevato, è opportuno aderire alla domanda in esame accoglimento;