TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400216

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-03-18, n. 202400216
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400216
Data del deposito : 18 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/03/2024

N. 00216/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliataria ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito n.15;

Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Reggio Calabria, via S. Anna II Tronco Palazzo Cedir presso l’Avvocatura Civica;

U.T.G.- Prefettura di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell’efficacia ,

-del provvedimento della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 0017445 del 12.02.2021, notificato l'01.06.2021, con il quale è stata emessa nei confronti dell'impresa ricorrente un'interdittiva antimafia ex artt. 89 bis e 91 D.lgs. n. 159/11, nonché avverso ogni atto connesso, collegato, presupposto, precedente e conseguenziale, ivi compreso il provvedimento del 12.02.2021, notificato l'01.06.2021 con il quale il Comune di Reggio Calabria, disponeva il divieto, con effetto immediato, della prosecuzione dell'attività di “Acconciature e/o estetista” e la sospensione, con esito immediato, degli effetti prodotti dalla Scia codice univoco -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del 24.05.2018.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Comune di Reggio Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2024 il dott. A D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Riscontrando la richiesta di rilascio della comunicazione antimafia avanzata ex art. 87 D.lgs. n. 159/2011 dal Comune di Reggio Calabria, la locale Prefettura ha adottato l’informazione interdittiva del 12.02.2021 (notificata l’01.06.2021) nei confronti della società -OMISSIS- con sede in Sinopoli e filiale anche nel capoluogo reggino.



2. A seguito dell’interdittiva, con provvedimento del 23.02.2021 (notificato anch’esso l’01.06.2021) il Comune di Reggio Calabria ha immediatamente vietato alla stessa società la prosecuzione dell’attività di “Acconciature e/o estetista”.



3. La Prefettura ha tratto il rischio di un ragionevole condizionamento criminoso della società da una serie articolata di elementi indiziari, in massima parte convergenti sulla controindicata figura di -OMISSIS-, amministratore e socio unico della -OMISSIS-, risultando costui:

- condannato per spaccio di droga nel 2005 e inserito in dinamiche familiari piuttosto compromesse da rapporti di parentela con soggetti già condannati per gravi reati di mafia o strumentali alla mafia (v. suocero -OMISSIS-, cognati -OMISSIS-, attualmente detenuto e condannato nel 2019 per associazione mafiosa a vent’anni di reclusione, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;
nipote -OMISSIS-) o già colpiti da misure di prevenzione (v. il cognato -OMISSIS-);

- indicato negli atti investigativi come il rappresentante della cosca -OMISSIS- (ramo -OMISSIS-) o anche come “testa di legno” dello stesso clan malavitoso per gestione di alcune attività imprenditoriali tra cui la -OMISSIS-, nonché destinatario insieme ai propri familiari di un sequestro preventivo nel 2013 per il reato di intestazione fittizia di beni;

- citato, sebbene non penalmente coinvolto, nell’operazione di polizia “-OMISSIS-” (la stessa per cui il cognato -OMISSIS- era stato arrestato nel 2020) in compagnia con un esponente politico della zona in procinto di in incontrarsi con esponenti del clan degli -OMISSIS-.

Chiudeva il giudizio di prevedibile contaminazione mafiosa la forte caratterizzazione in senso criminale del territorio (Sinopoli) in cui operava la società, storicamente dominato dall’azione pervasiva della cosca degli -OMISSIS- (ramo -OMISSIS-), ma non solo.



4. Avverso l’interdittiva e il conseguente provvedimento inibitorio del Comune è insorta la ricorrente, deducendo i seguenti motivi di gravame:

4.1. Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti e omessa valutazione. Carenza di istruttoria. Difetto di motivazione .

L’impianto indiziario riscostruito dalla Prefettura scontenterebbe una diagnosi difettosa dei fatti potenzialmente idonei a rivelare la sussistenza di influenze criminose nei confronti della società ricorrente, limitandosi esclusivamente ad evidenziare una serie di parentele controindicate, ma omettendo di considerare che: a) -OMISSIS- sarebbe incensurato, al netto della condanna riportata nel 2005 per reati di droga e non per reati “spia” di cui all’art. 84 D.lgs.n.159/2011;
b) non vi sarebbe traccia di come i di lui parenti, pur ritenuti contigui direttamente o indirettamente alla cosca degli -OMISSIS-, possano aver agevolato, anche indirettamente, la società costituita nel 2017 dopo l’uscita di scena di -OMISSIS-, indiscusso boss dell’associazione appena menzionata;
c) con sentenza n. 58 del 19.05.2016 (depositata il 03.06.2017) il Tribunale di Palmi aveva assolto gli imputati dal reato di intestazione fittizia (tra cui il suocero -OMISSIS-) perché il fatto non sussiste, fermo restando che la misura cautelare del sequestro preventivo non sarebbe stata motivata dalla finalità di agevolazione mafiosa;
d) l’estraneità di -OMISSIS- da ogni operazione di polizia in cui erano rimasti implicati i parenti citati nell’informazione interdittiva (ivi compresa l’operazione “-OMISSIS-” in cui egli non risulta essere mai stato imputato né indagato);

4.2. Illegittimità del provvedimento del Comune di Reggio Calabria impugnato quale atto successivo e consequenziale. Invalidità derivata .

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