TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-01-26, n. 201800114

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2018-01-26, n. 201800114
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201800114
Data del deposito : 26 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2018

N. 00114/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00722/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 722 del 2017, proposto da:
B P, rappresentato e difeso dall'avvocato L D, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via A. M. Caprioli, 8;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, nei cui Uffici in Lecce, v. Rubichi, è domiciliato;

per l'esecuzione

del decreto ingiuntivo non opposto n. 1557/2016 del 13.7.2016 in RG n. 7644/2016 in tutti gli stadi e gradi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2017 la dott.ssa C L e uditi l’avv. L. Doria, per il ricorrente, e l’avv. dello Stato S. Colangelo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha chiesto l’esecuzione del decreto del 13 luglio 2016 con cui il Tribunale di Lecce ha condannato il Ministero degli Interni a pagare la somma di euro 9.745,60, oltre interessi legali dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo, nonché le spese, competenze e onorari del procedimento liquidati in complessivi euro 550,00, oltre spese generali, Iva e Cpa se dovuta. Ha chiesto, altresì, che l’Amministrazione intimata venga condannata al pagamento di una “ penalità di mora ”.

L’Amministrazione, con memoria del 13 dicembre 2017, ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, rilevando di aver proposto ricorso ex art. 618 bis c.p.c., nel quale ha eccepito la nullità dell’atto di precetto per violazione degli artt. 474 e 479 c.p.c., e la inesistenza del titolo “ siccome mai notificato all’Amministrazione che ha solo ricevuto un atto del tutto privo delle caratteristiche legali del decreto ingiuntivo ”.

Alla camera di consiglio del 20 dicembre 2017 è stato dato l’avviso ex art. 73, co. 3, del c.p.a., che il ricorso avrebbe potuto essere dichiarato inammissibile per omessa produzione di un decreto ingiuntivo contenente tutti gli elementi essenziali dello stesso e ritualmente notificato. L'avvocato dello Stato ha dichiarato che il decreto ingiuntivo non è stato mai notificato all'Avvocatura e il difensore della parte ricorrente non ha contestato tale asserzione.

Il ricorso è stato quindi trattenuto in decisione.

Il ricorso va accolto nei termini di cui infra .

La fattispecie in esame investe il potere del giudice dell’ottemperanza in relazione al giudicato del giudice ordinario e, in particolare, se in pendenza di un giudizio di opposizione ex art. 618 bis c.p.c., il decreto ingiuntivo – dichiarato esecutivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c., con decreto di esecutorietà - abbia valore di cosa giudicata.

Proprio in relazione al valore di giudicato del decreto ingiuntivo, il Consiglio di Stato, nell’esaminare approfonditamente la questione ha rilevato che << sotto un primo profilo deve ricordarsi che, secondo un consolidato indirizzo giurisdizionale di questo Consiglio di Stato, il decreto ingiuntivo non opposto, in quanto definisce la controversia al pari della sentenza passata in giudicato, essendo impugnabile solo con la revocazione o con l'opposizione di terzo nei limitati casi di cui all'articolo 656 c.p.c., ha valore di cosa giudicata (Cons. St., sez. III, 9 giugno 2014, n. 2894;
sez. V, 8 settembre 2011, n. 5045;
19 marzo 2007, n. 1301;
sez. IV, 10 dicembre 2007, n. 6318;
31 maggio 2003, n. 7840;
Cass., sez. III, 13 febbraio 2002, n. 2083;
sez. I, 13 giugno 2000, n. 8026), anche ai fini della proposizione del ricorso per l'ottemperanza previsto dall'articolo 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dall'articolo 27, n. 4, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054 (C.d.S., sez. IV, 20 dicembre 2000, n. 6843;
3 febbraio 1996, n. 105;
Id., luglio 1993, n. 678;
sez. V, 16 febbraio 2001, n. 807;
28 marzo 1998, n. 807), ora dell'art. 112, comma 2, lett. c) del c.p.a. (Cons. St., sez. V., 8 settembre 2011, n. 5045
). Secondo Cons. St., sez. IV, 3 aprile 2006, n 1713, condizione essenziale perché il ricorso di cui all’art. 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possa essere proposto anche per l’ottemperanza al decreto ingiuntivo non opposto, di cui agli articoli 633 e ss. c.p.c., è che lo stesso sia stato dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. 5 .

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